Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 02/09/2015

Civile Sent. Sez. 6 Num. 17470 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificala

sul ricorso proposto da:
A.A.

rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Gianpaolo Benigni e Achille Benigni, presso lo
studio dei quali in Roma, via Vittoria Colonna n. 18, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 885
del 2013, depositato in data 23 maggio 2013.

SA9_9,

Data pubblicazione: 02/09/2015

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 luglio 2015 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 26 luglio
4

q

chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi alla Corte dei conti con ricorso depositato il 23
dicembre 1988 e definito con sentenza della sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio
depositata il 29 gennaio 2010;
che l’adita Corte d’appello, ritenuta ragionevole una
durata di quattro anni, riconosceva il diritto del
ricorrente all’indennizzo per diciassette anni, in
relazione ai quali liquidava un indennizzo di euro
8.500,00, applicando il criterio di 500,00 euro per anno
di ritardo;
che per la cassazione di questo decreto A.A. ha proposto ricorso sulla base di un motivo,
notificato a mezzo del servizio postale;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese.
Considerato che

il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

-2-

2010 presso la Corte d’appello di Perugia, A.A.

che preliminare alla stessa esposizione del motivo di
ricorso, è il rilievo che il ricorrente non ha depositato
l’avviso di ricevimento dell’avvenuta notificazione del
ricorso;

«la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per
cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla

legge

esclusivamente in funzione della prova

dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma della citata
disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in
camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc.
civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre
parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc.
civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di

-3-

che trova, quindi, applicazione il principio per cui

ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile,
non essendo consentita la concessione di un termine per il
deposito e non ricorrendo i presupposti per la

cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente
presente in udienza o all’adunanza della corte in camera
di consiglio può domandare di essere rimesso in termini,
ai sensi dell’art.

184-bis

cod. proc. civ., per il

deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,
offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente
attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto
dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982»
(Cass., S.U., n. 627 del 2008);
che, nella specie, l’avviso di ricevimento non è stato
depositato né è comparso il difensore provvedendo al
deposito ovvero sollecitando la concessione di un termine
per poter provvedere alla produzione, nei sensi dianzi
indicati;
che il ricorso è dunque inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, non avendo l’intimata amministrazione
svolto attività difensiva;

-4-

rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291

che, risultando dagli atti del giudizio che il
procedimento in esame è considerato esente dal pagamento
del contributo unificato, non si deve far luogo alla
dichiarazione di cui al comma 1-quater dell’art. 13 del

115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.

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