Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1747 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1747 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12411-2012 proposto da:
VALLUCCI DANIELE, VALLUCCI LORELLA, VALLUCCI
PIERO, VALLUCCI LORENZO, in qualità di legali rappresentanti
della ditta SPENDIBENE 46 SNC DI VALLUCCI PIERO & C,
nonchè i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo
studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI STEFANO, rappresentati
e difesi dall’avvocato CUTRONA ANNALISA giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrenti nonché
SMA SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo
studio dell’avvocato MIOLI BARBARA, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 28/01/2014

unitamente agli avvocati ALESSANDRINI ANDREA,
MASTANDREA ANGELO giusta speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro

PIERO E C SNC;

intimata

avverso la sentenza n. 225/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 21/02/2012, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Mioli Barbara difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 12411 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

CURATELA FALLIMENTO SPENDIBENE 46 DI VALLUCCI

La Corte rilevato che sul ricorso n. 12411/12 proposto dalla
Spendibene 46 di Vallucci Piero e S. s.n.c. . nei confronti del
Fallimento Spendibene 46 di Vallucci Piero e S. s.n.c. e S.M.A.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto
segue.

La Spendibene 46 di Vallucci Piero e S. s.n.c. . ha proposto ricorso
per Cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Ancona n.225/12 con cui veniva rigettato il
reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Ancona n. 104/11 che ne aveva dichiarato il
fallimento.
La S.M.A. s.p.a. si è difesa con controricorso
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
competenza del tribunale di Ancona per la dichiarazione di
fallimento asserendo che detta competenza compete al tribunale di

s.p.a.,i1 Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Fermo. La sede principale della società doveva infatti ritenersi
non già in Osimo ,ove si trovava la sede legale, bensì in Fermo.
Con il secondo motivo lamenta

il vizio di motivazione della

rapporti intercorrenti tra essa ricorrente ed il gruppo Migliarini e
non ha tenuto conto del coinvolgimento della Sma spa nel
fallimento di essa ricorrente, non ricorrendo nel caso di specie
l’ipotesi di una holding con una società capogruppo bensì il caso
di un socio tiranno per cui il fallimento doveva essere revocato
non essendo riconducibile alla cattiva gestione dei soci.
Con il terzo motivo lamenta sotto il profilo del vizio motivazionale
che la sentenza non ha tenuto conto che i soci della società fallita
erano in realtà dei semplici lavoratori e che quindi andavano
esentati dal fallimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato sulla base del suo
stesso contenuto.
La ricorrente non solo dà per pacifico che la sede legale era in
Osimo ma riconosce espressamente che il centro amministrativo
e decisionale era in questa Città ( ” In Osimo vi era la sede

sentenza impugnata laddove non ha debitamente valutato i

sociale della società fallita , via Edison 2 …vi erano gli uffici
amministrativi del gruppo e la sede della Seam sas che svolgeva
tutte le attività di gestione amministrativa e contabile delle società

46 snc).
E’ appena il caso di rammentare che secondo una pluridecennale
giurisprudenza di questa Corte , la competenza per la
dichiarazione di fallimento spetta al tribunale ove si trova il centro
decisionale ed amministrativo della società che si presume
coincidere con la sede locale.
La circostanza dedotta che siano state altre entità a decidere
sull’amministrazione della fallita non riveste sotto tale profilo
alcuna rilevanza.
Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha ampiamente e correttamente motivato sul
punto osservando che la responsabilità di altri soggetti nella
gestione della società consentiva di esperire nei confronti di
costoro l’azione ex art 2497 c.c ma non valeva ad escludere il
fallimento della società.

legate al gruppo e quindi della Sma Torino snc e della Spendibene

Quanto al rapporto di collegamento e dipendenza dalla società
capogruppo ha ribadito il principio più volta affermato da questa
Corte secondo cui “alfine della dichiarazione di fallimento di una

effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica
della societa’ medesima, anche quando essa sia inserita in un
gruppo, cioe’ in una pluralita’ di societa’ collegate o controllate
da un ‘unica societa’ holding, giacché nonostante tale
collegamento o controllo, ciascuna di dette societa’ conserva
distinta la propria personalita’ giuridica ed autonoma qualita’
d’imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto
dei propri debiti (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4550 del 1992,
Cass. n. 9704 del 1990 e Cass. n. 795 del 1989). “.
La Corte d’appello ha poi ulteriormente osservato che, nel caso di
specie, doveva essere esclusa anche l’ipotesi della “holding
persona fisica” che presuppone comunque una pluralità di società
controllate da una autonoma impresa individuale – quella del
socio tiranno, assoggettato a fallimento in proprio in quanto
titolare di autonoma impresa – affiancata a quella collettiva: in

societa’, l’accertamento dello stato d ‘insolvenza dev’essere

ognuno di queste ipotesi si ha a che fare con una pluralità di
soggetti.
Inoltre, nel caso di specie: 1) non risulta alcuna spendita di una

le ditte appaiono ben distinte (vedi ad esempio i rapporti bancari
di cui parlano reclamanti con riferimento alle due ditte fallite);2)
la relazione in atti redatta dal Dott. Maranesi su incarico della
SMA e della Spendibene parla di direzione unitaria ed
eterodirezione (con asserite, ed al momento non verificabili da
questa Corte, connotazioni vessatorie) ma non prospetta
l’esistenza di un’unica azienda; 3) la SMA Torino si costituisce nel
gennaio del 1995 (vedi (a visura in atti) e la Spendibene 46 nel
1990 (così nel reclamo) mentre l’affitto di azienda risale soltanto
al 23.12.1998; 4) si rileva in atti una fideiussione rilasciata in
favore della SMAFIN in data 11.04.2001 dalla SMA Torino e poi
confermata nel 2004 a favore della Punto Franchising (poi SMA
s.pa) subentrata alla SMAF1N, garanzia che risulta totalmente
incompatibile con l’asserita confusione aziendale; 5) parimenti
incompatibile con la confusione di cui si è detto è anche la

impresa unitaria nei confronti dei terzi ma anzi, nei loro riguardi,

successione delle due diverse ditte che hanno concesso in affitto il
ramo di azienda”.
Trattasi di motivazione ampia ed adeguata che ha correttamente

base delle emergenza processuali, il fondamento e che, come tale,
non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
Le censure che la società ricorre a tale motivazione sono
infondate in punto di diritto poiché il fatto che nella gestione di
una società abbiano interferito altri soggetti non può escludere la
dichiarazione di fallimento di detta società che, avendo operato
nei confronti di terzi ha contratto debiti. Ciò costituirebbe una
evidente ed inammissibile disparità di trattamento nei confronti
degli altri imprenditori, oltre a costituire una situazione franca
suscettibile di prestarsi ad ogni sorta di abusi ed illeciti.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne la fallibilità di una
società inserita in un gruppo d’imprese essendo la motivazione del
giudice di seconde cure del tutto conforme alla giurisprudenza di
questa Corte.

esaminato tutte le doglianze della ricorrente escludendone, sulla

Per il resto le censure tendono a fornire una diversa valutazione
degli elementi di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il
merito della decisione.

Sulla questione dedotta la Corte d’appello ha motivato come
segue.
“Quanto agli asseriti contratti di lavoro dipendente che
dovrebbero escludere la qualifica di socio si deve osservare che,
all’infuori di controlli ed ingerenze asseritamente vessatori
nell’ambito di scelte gestionali societarie, non risultano né allegati
né sono ravvisabili quegli elementi che sostanziano i sintomi tipici
di una rapporto di lavoro subordinato tra i soci persone fisiche e
la SMA o la SMA Torino: in particolare — stante la natura non
elementare della prestazione (si pensi ai rapporti bancari diretti,
agli ordinativi di forniture cui si è detto e, che è più, alla gestione
operativa del supermercato» non risulta qffidio emergere
criterio non sussidiario rappresentato dall’assoggettamento del
prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e
disciplinare nell’ambito della prestazione.

Inammissibile appare anche il terzo motivo.

Nulla è, invero, detto in ordine ad eventuali disposizioni
dell’asserito datore di lavoro in ordine alla divisione dei compiti
tra i singoli soggetti che assumono di essere prestatori di lavoro o

sulle scelte operative di natura esecutiva o complementare„ nulla
su eventuali sanzioni disciplinari (vedi, da ultimo, Cassazione
civile,sez. lay. 04/10/2011 n. 20265).”
Anche in questo caso trattasi di motivazione esaustiva basata su un
attento esame delle risultanze processuali e su una corretta
applicazione di principi di diritto non suscettibile quindi si di
sindacato in questa sede.
Le censure che la ricorrente muove ,oltre ad essere generiche,
investono il merito della decisione e non sono pertanto
scrutinabili.
Il ricorso può in conclusione

essere trattato in camera di

consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio

alla concreta declinazione delle singole attività lavorative, nulla

Roma 31.07.2013
Il Cons. relatore

conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore della resistente Sma spa liquidate come da
dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in favore della Sma spa in euro 2500,00 oltre euro
100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 5.11.13

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

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