Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1747 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 27/01/2020), n.1747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9565-2017 proposto da:

FRIUL CASSA ora (CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA) in

persona del Procuratore Speciale Dott. M.M., CARISBO CASSA

RISPARMIO BOLOGNA SPA in persona del Procuratore Speciale Dott.

B.A., CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA ora (CASSA DI

RISPARMIO DEL VENETO) in persona del Procuratore Speciale Dott.

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO FERMIO 80,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PESCE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ERNESTO SPARANO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore D.A.U., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3 presso lo studio

dell’avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1060/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo del

ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale di Equitalia;

udito l’Avvocato ALBERTO ROMANO per delega;

udito l’Avvocato ROBERTO FACCINO per delega;

udito l’Avvocato ALFONSO PAPA MALATESTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio di primo grado.

1.- Nel 2007 Poste Italiane S.p.a. conveniva in giudizio le società Gest Line S.p.a. (poi divenuta Equitalia Sud S.p.a. ed ora Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.), Carisbo S.p.a. (Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a.), Friul Cassa S.p.a. (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.a.) e Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (ora Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.), nella qualità di concessionarie pro-tempore del servizio di riscossione dell’ICI, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto ad un compenso (nei confronti del concessionario-correntista) per il servizio di lavorazione dei bollettini ICI (Euro 0,05 per ciascun bollettino dal 1.4.1997 al 31.5.2001, e ad Euro 0,23 dal 1.6.2001 fino alla fine del 2003 e dal gennaio 2004 in poi nella misura tempo per tempo vigente sulla base dei documenti di sintesi); chiedeva altresì che le concessionarie, in solido o ciascuno per quanto di ragione, fossero condannate al pagamento della commissione nella misura e decorrenza accertata e/o ritenuta per ciascun bollettino, con interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, esercitava l’azione di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c..

2. – Tutte le società convenute si costituirono, le Casse in particolare eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Friul Cassa avevano ceduto il ramo di azienda esattoriale a (OMISSIS), con atto che prevedeva dal 1.01.2001 il subingresso del cessionario nel servizio; mentre la cessione del ramo di azienda per la provincia di Bologna era stato perfezionato con un soggetto diverso dalla convenuta in giudizio Carisbo, che assumeva di non aver mai svolto servizio di riscossione).

La sentenza di primo grado.

3. – Con sentenza del 2012, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande di Poste.

In particolare, affermò che Equitalia Polis S.p.a. (succeduta nel corso del giudizio alla Gest Line S.p.a.) fosse tenuta al pagamento delle commissioni d’incasso sui versamenti ICI, limitatamente all’importo di Lire 100/Euro 0,05 ciascuno con decorrenza dal 1.4.1997 (mancando la prova di più elevati compensi dovuti per i periodi successivi); dichiarò il difetto di legittimazione passiva di tutte le altre parti convenute, ovvero degli istituti bancari, in considerazione dei contratti di cessione dei rami di azienda a favore di (OMISSIS), che era subentrata ad esse nei rapporti con Poste.

Tuttavia, il tribunale (ritenendo implicitamente fosse stata proposta una domanda di condanna specifica) dichiarò di non poter stabilire l’ammontare in concreto del credito vantato, in mancanza di dati sul numero delle operazioni, ed escluse di poter emettere ex officio una sentenza di condanna generica; rigettò anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa in mancanza di prova sul quantum dell’arricchimento.

Il giudizio di appello.

4. – Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.8.2012, propose appello principale Equitalia, censurando la sentenza di primo grado per non aver accertato la rinuncia da parte di Poste all’onerosità del servizio, per non aver disapplicato la normativa italiana in quanto contrastante con quella Europea in materia di divieto di aiuti di Stato, per non aver sollevato l’incidente di legittimità costituzionale della normativa interna e, infine, propose appello anche in riferimento alla statuizione sulla carenza di legittimazione passiva delle Casse, affermando che avrebbe dovuto affermarsi la corresponsabilità delle stesse avuto riguardo alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c. in tema di debiti relativi all’azienda ceduta.

5. – Poste Italiane resistette all’appello e propose a sua volta appello incidentale, impugnando l’accoglimento della domanda limitatamente al solo importo di Euro 0,05 ad operazione anche per le operazioni successive al 31 maggio 2001, il rigetto della domanda di condanna generica e la regolazione delle spese.

6. – Quanto al difetto di legittimazione passiva delle Casse, dichiarato dal giudice di prime cure, proponeva appello incidentale condizionato all’accoglimento del quarto motivo di appello Equitalia, chiedendo, in caso si fosse affermata la legittimazione passiva delle banche concessionarie, che se ne accertasse la corresponsabilità con Equitalia.

La sentenza di appello.

7. – La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò le Casse responsabili in solido con Equitalia per le commissioni da questa dovute a Poste nel periodo compreso tra il 1.04.1997 e la data in cui erano state stipulate o avevano avuto effetto le cessioni di ramo d’azienda, alla luce del disposto dell’art. 2560 c.c., che prevede la responsabilità del cedente per i debiti sorti anteriormente alla cessione.

8. – Nei rapporti tra Poste e le Casse, dichiarò inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale condizionato di Poste rivolto verso le Casse.

9. La Corte ritenne inoltre che il Tribunale avesse errato nel considerare la domanda avanzata da Poste in prime cure alla stregua di una domanda di condanna specifica ad una somma di denaro da determinarsi nel corso del processo, in quanto la formulazione adoperata – legando la richiesta di pagamento al rapporto tra “la predetta commissione” e “ciascun bollettino” – lasciava evincere che Poste intendesse conseguire una condanna solo genetica al pagamento delle commissioni dovute “nella misura e decorrenza accertata e/o ritenuta”, e che non mirasse neanche a ottenere una quantificazione dell’importo complessivo delle commissioni nel corso del processo.

10. Affermava infine la corte d’appello, in punto di regolamento delle spese, che la reciproca soccombenza nei rapporti tra Equitalia e Poste inducesse alla compensazione, e che l’inammissibilità dell’appello incidentale condizionato di Poste e l’accoglimento dell’appello principale di Equitalia, entrambi proposti nei. confronti delle Casse, dovessero seguire la soccombenza.

Il giudizio di legittimità.

11. – Avverso la sentenza n. 1060/2016 del 14 marzo 2016 della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso per Cassazione, con nove motivi, Carisbo S.p.a. – Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., Friul Cassa S.p.a. (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.a.) e Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (ora Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.).

12. – Ha depositato controricorso, contenente cinque motivi di ricorso incidentale, Equitalia S.p.a..

13. – Poste Italiane resiste con separati controricorsi, uno avverso il ricorso incidentale Equitalia e l’altro avverso il ricorso degli istituti di credito.

14. – Sia Poste, che Equitalia, che le Casse hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Previa discussione alla pubblica udienza, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19.2.2019.

15. – Con ordinanza interlocutoria n. 14081 del 2019, depositata in data 23 maggio 2019, in relazione al ricorso recante il numero di iscrizione a ruolo generale R.G. 23437 del 2017, altro Collegio di questa sezione ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia delle seguenti questioni pregiudiziali:

1) se osti all’art. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, con la L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “bancoposta” erogati da Poste Italiane s.p.a. – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario;

2) qualora – in risposta al primo quesito – la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti all’art. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e art. 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungsprdsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellsc.haft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20 e D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con Delib. consiglio di amministrazione n. 57 del 1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’1.6.2001 3) se osti all’art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C- 203/96, Chemische Afvalstoffen Dussseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C- 340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1 e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della “commissione”, così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore.

Tanto premesso, il Collegio, ritenuto, previa riconvocazione in data 13/10/2019 che le questioni pregiudiziali sottoposte all’attenzione della Corte di Giustizia siano rilevanti anche ai fini del decidere la presente controversia.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa fino all’esito della pronuncia su rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia di cui all’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 14081 del 2019, in relazione al ricorso n. 23437 del 2017.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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