Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1747 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19020-2015 proposto da:

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA –

A.R.S.A.R.P. già AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

DELL’AGRICOLTURA NEL MOLISE – A.R.S.I.A.M. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA FIMIANI, LETIZIA FIMIANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MARONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/01/2015 R.G.N. 173/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

uditi gli avvocati FIMIANI Carla e Letizia;

udito l’Avvocato MARONE MICHELE in proprio e per delega verbale

Avvocato IACOVINO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia verte sulla legittimità del licenziamento disciplinare intimato dell’Arsiam Agenzia regionale per lo sviluppo e l’Innovazione dell’agricoltura) a C.A. ritenuto legittimo in primo grado (anche in sede di opposizione) dal Tribunale di Campobasso ed invece illegittimo dalla Corte di appello di Campobasso in quanto il recesso era stato intimato dal Direttore generale dell’Arsian nonostante la lavoratrice fosse stata distaccata presso la Regione. Per la Corte territoriale alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 55, comma 8 inserito dal D.Lgs. n. 250 del 2009, art. 69 in caso di trasferimento del dipendente presso qualsiasi altra amministrazione pubblica il procedimento disciplinare deve essere avviato e concluso presso quest’ultima. Solo la Regione aveva, quindi, la competenza ad avviare l’iter disciplinare nei confronti dell’appellante. La Corte di appello ordinava la reintegrazione della lavoratrice e liquidava il danno come da sentenza.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Arsian con un unico, complesso motivo corredato da memoria; resiste controparte con controricorso eccependo la decadenza dall’impugnazione.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non proposto entro i sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza che risulta effettivamente comunicata nella sua versione integrale ai procuratori dell’Arsiam in grado di appello. Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 62 (cfr. Cass. n. 10017/2016, Cass. n. 18278/2015), nella pacifica applicabilità del relativo rito alle impugnative dei licenziamenti della P.A. (Cass. 11868/10).

E’ pertanto superfluo l’esame dei motivi di ricorso.

Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del grado di legittimità, stante a soccombenza, che vanno liquidate come al dispositivo.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della riso sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi oltre che compensi che si liquidano in Euro 4.000,00 oltre spese generali al 1 5% ed accessori come per legge.

La Corte si sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutro per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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