Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17469 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25296/2009 proposto da:

VITALI SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI Mario, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORTESI EMANUELE,

giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

MAEG COSTRUZIONI SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 6294/09 del TRIBUNALE di BERGAMO, del

27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.p.a. Vitali ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la s.p.a. Marg Costruzioni s.p.a. avverso l’ordinanza emessa all’udienza di prima comparizione del 27 ottobre 2009 dal Tribunale di Bergamo nella controversia introdotta da essa ricorrente con atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da quel Tribunale.

Con detta ordinanza il Tribunale, sulla comparizione delle parti, ha assegnato tre termini successivi per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, ha invitato le parti a formulare le prove testimoniali ed ha rinviato per l’ammissione dei mezzi di prova all’udienza del 15 aprile 2010. Nel contempo ha concesso provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e, nel motivare in proposito, ha disatteso l’eccezione di compromesso formulata dall’opponente ed ha ritenuto che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta.

All’istanza di regolamento di competenza la Maeg Costruzioni non ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

(…) 2.- Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e si presta ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., anzichè con quello di cui all’art. 380 ter c.p.c., perchè inammissibile per le ragioni esposte al punto successivo, di modo che sussiste l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., n. 1.

3. – Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso, che correttamente, essendo avvenuta la pronuncia dell’ordinanza impugnata in udienza e, quindi, non dovendone farsene comunicazione, è stato proposto nei venti giorni dalla data della pronuncia stessa.

p.3.1. Il ricorso, tuttavia, appare inammissibile, perchè risulta proposto avverso un provvedimento che – indipendentemente dalla sua riconducibilità all’ambito dell’art. 819 ter c.p.c. (questione che andrebbe verificata, anche in relazione all’epoca di pattuizione della clausola compromissoria) e, comunque, prima della risposta affermativa a tale interrogativo appare assolutamente privo della natura di decisione sull’inesistenza della competenza arbitrale.

Ciò, per la ragione che la relativa questione è stata soltanto delibata in funzione della decisione sulla concessione della provvisoria esecutività e non decisa con provvedimento avente natura di sentenza, per il che sarebbe stato necessario che si fosse previamente attivato il normale procedimento di rimessione in decisione ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, con invito alle parti a precisare le conclusioni e rimessione della causa in decisione.

Al riguardo, viene in rilievo il seguente principio di diritto: Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale) (Cass. n. 11657 del 2008)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso.

E’ vero che, come si sostiene nella memoria, è vi stato in passato un orientamento della Corte nel senso di ammettere il regolamento in ipotesi consimili a quelle di cui è processo, ma le Sezioni Unite nella pronuncia citata nella relazione l’hanno consapevolmente superato, dando atto, peraltro, dell’esistenza di un più recente orientamento contrario. E successivamente hanno dato continuità al loro arresto con Cass. n. 25798 del 2009 (che ha esteso il principio anche alla decisione sulla questione di giurisdizione). Anche questa stessa sezione in più decisioni (una delle quali, da ultimo, massimata: Cass. (ord.) n. 6825 del 2010) ha prestato adesione a detto arresto.

V’è, dunque, una situazione che appare riconducibile alla previsione del n. 1 dell’art. 360 bis c.p.c., che concerne anche il regolamento di competenza.

Nessun serio elemento, per porre in discussione l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cosa che supporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite, non potendo questa Sezione discostarsi dal loro insegnamento), viene, del resto, prospettato nella memoria. Non è tale l’introduzione della decisione sulla competenza con ordinanza anzichè con sentenza, emergente dall’art. 279, comma 1, novellata, atteso che essa vuole soltanto implicare che il tessuto motivazionale della decisione sulla competenza debba assumere i caratteri di maggiore agilità propri della ordinanza rispetto alla sentenza, pur secondo il nuovo art. 132 c.p.c., nessuna implicazione, viceversa, l’innovazione ha determinato in ordine al procedimento che deve precedere la rimessione in decisione soltanto od anche sulla questione di competenza.

Per il resto la memoria invoca la giurisprudenza ormai superata dalle sezioni Unite.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione temine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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