Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17469 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26119-2019 proposi da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI n. 34, presso lo studio dell’avvocato DE LORENZO

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4597/. 019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/02/2019;

udita la relazione della causa srolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Prefetto di Roma, D.A. impugnava un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 158 C.d.S., per aver sostato, con il proprio veicolo, in corrispondenza di una intersezione stradale.

Il Prefetto rigettava il ricorso ed emetteva ordinanza ingiunzione del 14.8.2015, che veniva a sua volta impugnata dalla D. con ricorso al Giudice di Pace di Roma. La ricorrente contestava, in particolare (cfr. pag. 2 del ricorso), l’assenza di motivazione a sostegno del provvedimento impugnato e la violazione degli artt. 203 e 204 C.d.s., perchè l’ordinanza ingiunzione le era stata notificata dopo 180 giorni dal deposito del ricorso al Prefetto da lei medesima proposto avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada.

Con sentenza n. 5383/2016 il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

Interponeva appello avverso detta decisione la D. ed il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, n. 4597/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.A., affidandosi a due motivi.

La Prefettura di Roma – UTG, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale avrebbe reso una motivazione eccessivamente sintetica, che con consentirebbe di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

La censura è infondata.

La ricorrente eccepisce che nel verbale di contravvenzione al codice della strada in origine notificatole mancava la precisa indicazione della distanza dall’intersezione stradale alla quale si trovava la sua vettura al momento della contestazione. Tale carenza, che ad avviso della ricorrente renderebbe nulla la contestazione, avrebbe dovuto essere rilevata dal Tribunale, che invece, con la succinta motivazione della sentenza oggi impugnata, avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla doglianza già sollevata, in quella sede, dalla D..

In realtà, il Tribunale afferma che “Proprio in relazione alla semplicità e modestia della sanzione irrogabile, il verbale, come pure l’ordinanza di ingiunzione contengono ciò che di minimale è sufficiente per rendere edotto il fatto che si contesta. Fatto che nel verbale è chiaramente indicato nella sosta in corrispondenza dell’intersezione (espressione che implica una prossimità del veicolo ben maggiore alla distanza minima prevista dal codice della strada)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). In merito, va evidenziato che l’art. 158 C.d.S. -norma la cui violazione è stata, in concreto, contestata alla D.- contempla, al comma 1, lett. f), due distinte fattispecie, rispettivamente consistenti nella sosta o nella fermata del veicolo “… nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”. Nel caso di specie, poichè nel verbale impugnato era stata utilizzata -come accertato dal giudice di merito- l’espressione “in corrispondenza dell’intersezione”, la fattispecie che è stata contestata alla D. è la prima, delle due previste dalla norma in commento, per la cui configurazione non è prevista alcuna necessità di indicare a quale distanza dall’incrocio si trovasse il veicolo; quest’ultimo, infatti, si trovava in sosta, o in fermata, esattamente in corrispondenza dell’intersezione stradale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancanza, nel verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, dell’indicazione della precisa distanza dall’incrocio alla quale il veicolo si trovava nel momento della contestazione. Secondo la ricorrente, poichè il veicolo non era stato rimosso, esso era, di fatto, parcheggiato in modo tale da non creare intralcio alla circolazione: in caso contrario, infatti, la rimozione sarebbe stata imprescindibile.

La censura è infondata.

Il fatto che la vettura della D. non sia stata rimossa non dimostra che la stessa non costituisse intralcio per la circolazione, ben potendo la mancata rimozione dipendere da circostanze concrete indipendenti dall’esistenza, o inesistenza, dell’intralcio, quali ad esempio la disponibilità del mezzo occorrente per provvedere all’incombente. Nè, tantomeno, la predetta circostanza conferma che l’auto non si trovasse “in corrispondenza dell’intersezione”, come indicato nel verbale di contravvenzione e confermato clal giudice di merito. Sul punto, è opportuno ribadire che il verbale è assistito da fede privilegiata in relazione alle circostanze di fatto verificate dagli operanti, tra le quali rientrano, innanzitutto, gli accadimenti ed i fatti che costituiscano gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria contestata all’utente della strada, che siano stati oggetto della diretta percezione degli agenti operanti (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009, Rv. 609190 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013, Rv.624937).

In relazione a detti accertamenti, pertanto, non è ammessa la prova contraria mediante presunzioni.

Nè, infine, decisivo, a contrario, il precedente di questa Corte invocato in ricorso (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15395 del 13/09/2012, non massimata), relativo alla differente fattispecie della sosta, o fermata, del veicolo a meno di cinque metri dall’intersezione stradale. In esso, infatti, si afferma che “la posizione del veicolo a meno di cinque metri dall’intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell’infrazione”; il che conferma, anche nella diversa ipotesi della sosta, o fermata, ad una distanza dall’intersezione inferiore a cinque metri, la sufficienza del semplice richiamo della norma violata, per consentire al destinatario della sanzione di comprendere le ragioni per la quale la stessa gli è stata irrogata.

In definitiva, il ricorso va ricettato.

L’esito del ricorso consente di superare il rilievo che lo stesso risulta notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 6310158; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184).

Nulla per le spese, n difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della proi uncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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