Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17469 del 01/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12548/2015 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio

dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO

DI GIOVANNI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Fabio Massimo Cozzolino difensore della ricorrente

che si riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Emanuela Matteucci (delega avvocato Federico Di

Giovanni) difensore del controricorrente che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 6.11.2014, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento parziale del gravame proposto da D.M., dichiarava l’illegittimità dell’apposizione del termine al primo dei contratti di lavoro stipulato dal predetto con l’ANAS s.p.a. in data 11.2.2009 e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla stessa data, condannava la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento, in favore di quest’ultimo, dell’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, in misura pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Osservava la Corte, per quel che rileva nella presente sede, che l’appellante aveva lavorato alle dipendenze dell’Anas con la qualifica di operatore specializzato B1, con mansioni di sgombero della neve e di manutenzione stradale del Compartimento, in virtù di una serie di contratti a termine, a decorrere dall’11.2.2009 e che nella specie era rinvenibile una violazione dell’onere di specificazione della causale, non potendo tale onere ritenersi assolto, da parte dell’azienda, con l’indicazione di un “rischio di forti precipitazioni nevose e piovose nonchè di alluvioni…”, ovvero di “attività di pronto intervento, sgombero neve, manutenzione cura e ripristino delle condizioni del manto stradale”, in quanto in tal modo ci si riferiva alla probabilità di accadimento di un evento o a comuni attività di manutenzione stradale, attinenti al contenuto della mansione, e non a fatto oggrettivo-ragione legittimante che giustificava il ricorso al contratto a termine, con impossibilità di sindacato giudiziale. Aggiungeva la Corte che l’ANAS aveva anche omesso ogni allegazione, diversa da quelle riguardanti la situazione generale dell’azienda, afferente alla posizione del lavoratore in ordine al luogo, tempo mansioni e natura transitoria, occasionale ed eccezionale della ragione legittimante e che i fatti dedotti comprovavano che l’assunzione a termine, poi seguita da altri contratti, non era in realtà dovuta a situazioni transitorie ed eccezionali, bensì alla mera esigenza di colmare un determinato vuoto di organico, tenendo presente che il rapporto di lavoro aveva avuto una durata, sia pure frazionata, non irrilevante, sempre nell’ambito dei medesimi servizi di sgombero neve e di manutenzione stradale ovvero a questi equiparabili.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ANAS spa, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il D..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’Anas s.p.a ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè degli artt. 13 e 14 ccnl ANAS (come modificato dal Protocollo d’intesa del 26.7.2007) e D.P.R. n. 1525 del 1963, contestandosi la ritenuta mancanza di specificità della causale apposta ai contratti a termine, alla luce sia della conformità della clausola appositiva del termine ai principi regolanti la materia, sia della possibilità di specificazione delle esigenze dedotte con rinvio per relationem al contenuto di altri testi scritti accessibili alle parti, e quindi con rinvio alla contrattazione collettiva cd all’Allegato al Protocollo di Intesa del 26.7.2007, rubricato “Protocollo sulle tipologie contrattuali”, ovvero alle attività di natura temporanea e/o alle mansioni che giustificano l’assunzione a tempo determinato. Si rileva che non contravviene allo spirito della normativa anche comunitaria il ricorso al contratto a termine in presenza di esigenze obiettive riferibili a situazioni di lavoro ordinarie, purchè concretamente riscontrabili a fronte di una ragione oggettiva (non arbitraria od illecita) nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.. Viene evidenziato come dal contenuto contrattuale risulta adeguatamente soddisfatto l’onere di specificazione, stante l’indicazione da parte dell’ANAS della ragione organizzativo/produttiva (picco di lavoro connesso alle precipitazioni atmosferiche invernali in relazione alle attività di raccolta e sgombero neve nonchè…, ovvero quella di garantire anche durante la stagione invernale di riferimento, un adeguato livello di servizio di sorveglianza e pronto intervento press le tratte stradali di competenza…).

Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente richieste ed alla omessa considerazione della mancata contestazione dei fatti allegati.

Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4.

Con riferimento alla parte della prima censura che investe più specificamente l’art. 13 del ccnl di settore, denunciandosene la violazione e falsa applicazione, è sufficiente osservare, in conformità a quanto più volte ribadito da questa Corte, che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass., s. u. 23 settembre 2010 n. 20075; conf. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358). Più di recente, è stato, poi, osservato che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (cfr. Cass., s.u., 3.11.2011 n. 22726, nonchè Cass. 761/14; 24448/13; 22517/13).

Tali ultime prescrizioni non risultano soddisfatte nella specie, non risultando in ricorso precisato in quale sede della produzione di parte sia reperibile il contratto collettivo invocato ed essendone depositato soltanto uno stralcio riferito all’art. 13.

In ogni caso, il motivo non è idoneo, quanto alle ulteriori doglianze, a scalfire i passaggi argomentativi della decisione, in cui si chiarisce che neanche il riferimento alla clausola del CCNL invocato e la tipizzazione delle esigenze organizzative tecniche, produttive, organizzative e sostitutive operata dal richiamato allegato al Protocollo d’intesa Anas OO.SS. esoneravano la società dall’indicare specificamente le ragioni che avevano determinato il ricorso al contratto a termine, non potendo la mera enunciazione di ragioni generiche, ovvero la indicazione di esigenze di tipo comune (attività di pronto intervento, sgombero neve, cura e ripristino delle condizioni della strada, al fine di garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza per gli utenti), sopperire all’esigenza normativamente posta (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1), di indicare il fatto effettivo eziologicamente collegato alla stipulazione a termine e alla durata del rapporto lavorativo. Peraltro, è stato bene evidenziato che anche le allegazioni dell’ANAS riguardavano la situazione generale dell’azienda, non afferendo in alcun modo alla posizione lavorativa del lavoratore in ordine al luogo, tempo e mansioni ed alla natura transitoria delle ragioni legittimanti.

Alla carenza connessa alla omessa produzione del testo integrale del CCNL deve, pertanto, aggiungersi il rilievo della correttezza dell’osservazione secondo cui tutte le ragioni poste a fondamento dei contratti sono riconducibili a necessità di carattere astratto connesse al tipo di attività e funzioni svolte dall’ANAS, coessenziali alla natura e alle finalità dell’azienda, suscettibili di ulteriori specificazioni necessarie per legittimare la stipulazione a termine ed il rapporto a tempo determinato instaurato con il D..

invero, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, il che comporta che le stesse debbano essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1931). Tale scelta è, invero, in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola “di non regresso”) dell’accordo quadro prevede – allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori – che l’applicazione della direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo” (cfr., in tali termini, Cass. 1931/2011 cit.).

A tanto consegue che i rilievi sulla avvenuta specificazione dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa e delle mansioni del lavoratore (elementi circostanziali indicati come sufficienti dalla giurisprudenza di legittimità a fini di specificazione delle esigenze sostitutive nei contratti intercorsi con la spa Poste Italiane, in ipotesi di realtà aziendali complesse – in particolare da ultimo Cass. 11867/2016 richiamata nella memoria dell’Anas -), non assumono uguale valore dirimente ai fini dell’individuazione delle ragioni tecnico organizzative poste a fondamento della assunzione a tempo determinato del D..

hd invero, i compiti istituzionali dell’azienda, di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade di competenza a fini di sicurezza e regolare circolazione dei veicoli, sono normalmente assolti anche attraverso le attività cui si riferiscono le mansioni del controricorrente, addetto ai compiti corrispondenti alla qualifica di operatore specializzato B1, riguardanti la conduzione di mezzi di vario tipo, tra i quali anche macchine operatrici sgombraneve normalmente utilizzate in periodo invernale, sicchè la causale dell’assunzione a termine del predetto non poteva essere ricondotta al tipo di mansioni svolte, ovvero all’ambito territoriale di adibizione, in mancanza di idonea individuazione di ragioni ulteriori che rendessero evidente e giustificassero la necessità di stipulazione a tempo determinato per sopperire a necessità non fronteggiabili con il normale organico, e consentissero il successivo controllo di effettività, in sede giudiziale, della ragione dedotta.

Lungi dal corroborare la ragione giustificativa dedotta, lo svolgimento di lavori di sgombero neve rientra, come evidenziato dal giudice del gravame, tra le normali attribuzioni di operatori specializzati, adibiti, come il D., a conduzione di mezzi di vario tipo, tra i quali anche macchine operatrici sgombraneve normalmente utilizzate in periodo invernale, per cui deve ritenersi generica l’indicazione di causale che rapporta alla temporaneità dell’esigenza specifica particolare l’assunzione a termine. Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento alla qualificazione di attività stagionale attribuita dal D.P.R. n. 1525 del 1963, all’attività di “spalatura di neve”, nell’ambito dell’elencazione ivi contenuta, mentre deve condividersi quanto affermato nella sentenza impugnata con riguardo alla inidoneità della indicazione di un fatto aleatorio ed astratto (rischio di forti precipitazioni nevose e piovose nonchè di alluvioni…) a sopperire all’esigenza normativamente posta, di indicare il fatto effettivo etiologicamente collegato alla stipulazione termine e alla durata del rapporto lavorativo.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare – al dì là del carattere assorbente delle considerazioni sulla specificità della causale del contratto – che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 10.9.2004 n. 18222) e che in ogni caso dai capitoli di prova articolati e trascritti in ricorso dovrebbe emergere la decisività dell’incombente istruttorio dedotto, tale da fare ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione. L’esame del capitolato non conduce a tale conclusione, anche in ragione dell’estrema genericità delle circostanze enunciate, senza riferimento alcuno alle situazioni contingenti giustificative del ricorso alla stipulazione a termine, essendo stato correttamente osservato che tutte le ragioni poste a fondamento dei contratti sono riconducibili a necessità di carattere astratto connesse al tipo di attività e funzioni svolte dall’ANAS.

Va, poi, aggiunto che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla lepre; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.

In ordine al terzo motivo, va evidenziato che la relativa inammissibilità discende dalla considerazione che la decisione non si è pronunciata in ordine a profili di invalidità delle proroghe, essendo gli stessi rimasti assorbiti dalla statuizione di accertamento della nullità del termine (iniziale) apposto al contratto.

Alla stregua di tutte tali osservazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso, non essendo i rilievi formulati nella memoria dell’Anas idonei ad evidenziare principi in diritto che siano stati disattesi dalla Corte territoriale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione sia principale che incidentale, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA