Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17468 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 22/08/2011), n.17468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cordusio società fiduciaria per azioni in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Fani 106,

presso l’avv. ROSSI Massimiliano, che con gli avv. Federico Di Maio e

Luigi Arnaboldi la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento SO.F.IM. Puglia s.r.l. in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, P. Mancini 4, presso l’avv. Gian

Franco d’Onofrio, rappresentato e difeso dall’avv. LOGRIECO Francesco

giusta delega in atti;

– controricorrente –

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 528 del

25.5.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Di Maio per la ricorrente e D’Onofrio con delega per

il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.5.2003 il Tribunale di Trani rigettava l’opposizione proposta dalla Cordusio Fiduciaria s.p.a. avverso il decreto con il quale il giudice delegato del fallimento So.f.im.

Puglia s.r.l., in attuazione del disposto della L. Fall., art. 150, le aveva intimato il pagamento di L. 4.200.000, somma corrispondente ai residui 7/10 del valore della quota sociale (20%) sottoscritta dalla So.f.im. Puglia.

La Cordusio Fiduciaria, che aveva individuato il soggetto passivo dell’obbligazione in R.D. (conseguentemente chiamato in causa dal fallimento), indicato come il soggetto fiduciante nell’interesse del quale essa fiduciaria aveva assunto in amministrazione la quota sociale in questione, proponeva quindi impugnazione, che tuttavia veniva disattesa dalla Corte di Appello di Bari, che confermava la sentenza di primo grado.

In particolare la Corte rilevava che la decisione del primo giudice era stata basata sulla mancanza di prova in ordine all’esistenza del dedotto contratto fiduciario e che tale valutazione risultava condivisibile, atteso che: il contratto in questione – contestato dalla controparte – era stato prodotto in fotocopia; lo stesso risultava comunque inopponibile al fallimento essendo privo di data certa; l’appellante aveva omesso di produrre le copie del libro giornale e del registro dei beni amministrati, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare la certezza della data della stipulazione del contratto in questione.

Avverso la detta sentenza la Cordusio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Entrambe le parti atti depositavano poi memoria.

All’udienza del 15.2.2011, originariamente fissata per la trattazione, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.D. e la controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 10.6.2011, previa deposito di ulteriore memoria da parte della ricorrente, che all’esito delle sopra riportate conclusioni del Procuratore Generale depositava anche altra sintetica nota.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione la società Cordusio ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare alcuni dei profili di censura specificamente indicati, quali quelli relativi alle affermazioni secondo cui: a) il contratto fiduciario avrebbe dovuto essere munito di data certa; b) la prova sul punto avrebbe dovuto essere fornita da esso ricorrente; c) il curatore non avrebbe dovuto rispettare la terzietà della fiduciaria; d) sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell’antecedenza del contratto in questione al fallimento, quando la detta antecedenza sarebbe stata desumibile dalla causale del credito oltre che dalla chiamata in causa del R.; e) permarrebbero dubbi al riguardo, pur a fronte della evocazione in giudizio del R. e della sua contumacia;

2) violazione della L. n. 1939 del 1966, art. 1 e L. n. 148 del 1987, art. 3 bis, nonchè vizio di motivazione, per il fatto che l’attività propria della società fiduciaria presuppone che essa agisca “per conto” per cui le eventuali richieste di adempimento o di restituzione andrebbero rivolte nei confronti del fiduciante, salvo l’onere della prova di dimostrare il contrario a carico di colui che formulasse eccezione in tal senso; il curatore viceversa non avrebbe dimostrato nulla al riguardo, mentre la chiamata in causa del R. avrebbe automaticamente posto essa ricorrente nella posizione di terza, in quanto tale estranea al rapporto oggetto di giudizio;

3) violazione di legge, con riferimento all’efficacia delle dichiarazioni rese dalla società fiduciaria in relazione al D.L. 5 giugno 1986, n. 233, art. 2, commi 5, 9, 10, conv. in L. 1 agosto 1986, n. 430 e alle Authorities, secondo le indicazioni di legge e dei rispettivi regolamenti, dichiarazioni che risultano assunte come vere.

La questione oggetto di controversia non consisterebbe dunque nell’individuazione del proprietario della partecipazione amministrata dalla società fiduciaria, che risulterebbe incontestabilmente essere il R., ma piuttosto nella determinazione degli effetti del contratto fiduciario, dovendosi in particolare stabilire se la società fiduciaria debba o meno rispondere per i restanti decimi del capitale sociale sottoscritto con l’atto di costituzione della società.

Va innanzitutto premesso che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dal controricorrente sotto il profilo che la copia notificata del ricorso sarebbe priva della sottoscrizione dai legali e di quella di autenticazione della firma del mandante, e ciò in quanto le denunciate carenze non sono riscontrabili nell’atto originale.

Nel merito il ricorso risulta tuttavia infondato.

Ed infatti, sul primo motivo va osservato che la doglianza è incentrata sul fatto che il giudice non avrebbe preso in esame tutti gli aspetti evidenziati nell’atto di appello, a sostegno dell’asserita erroneità della decisione, rilievo che peraltro non può essere condiviso, atteso che il giudicante non ha l’obbligo di motivare su tutte le richieste e le deduzioni delle parti, essendo al contrario richiesto semplicemente che fornisca ragioni sufficienti, e non viziate sul piano logico, a sostegno della decisione adottata.

Nella specie ricorre tale condizione, considerato che la Corte di Appello ha posto a base della propria statuizione l’inopponibilità del contratto fiduciario al fallimento per mancanza di data certa, argomento idoneo di per sè a dare ragione della contestata deliberazione e ad assorbire ogni ulteriore deduzione prospettata al riguardo.

Passando al secondo motivo di impugnazione si rileva che, pur essendo condivisibili alcune delle affermazioni della ricorrente ed essendo quindi da modificare sotto alcuni aspetti la motivazione della sentenza impugnata, la doglianza non può trovare accoglimento.

Ed invero la ricorrente ha sostenuto che la società fiduciaria fisiologicamente amministra beni non propri, dei quali non riveste la qualità di proprietaria, assunto che trova conforto nei compiti che le sono istituzionalmente assegnati (L. n. 1966 del 1939), ed ulteriore riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, che sul punto si è già espressa nel senso che le fiduciarie non sono proprietarie dei titoli affidati in gestione (C. 97/10031, 97/9355), che la relativa attività può essere assimilata a quella del mandatario senza rappresentanza, con il conseguente effetto dell’applicabilità dell’art. 1705 c.c., comma 2 (C. 98/6246), che gli effettivi proprietari dei beni mobili acquisiti dalla società fiduciaria sono i fiducianti (C. 99/4943).

Per di più non è inutile ricordare, come ulteriore conferma della correttezza delle tesi rappresentata dalla società Cordusio, la modifica della L. Fall., art. 70, intervenuta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella L. 14 maggio 2005, n. 80, che, in tema di effetti della revocazione laddove si tratti di pagamenti effettuati fra l’altro dalle società fiduciarie, ha precisato che la revocatoria “si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione”, così ribadendo la terzietà delle dette società rispetto alle operazioni di acquisto poste in essere.

Analogamente condivisibile è poi il rilievo concernente l’errore che avrebbe commesso la Corte di appello nel ritenere l’inopponibilità del pagamento in questione al fallimento per mancanza di data certa.

In proposito è infatti sufficiente considerare, come d’altra parte evidenziato dalle ricorrente, che il versamento dei tre decimi del valore della quota sociale (per la cui corresponsione integrativa pari ai sette decimi residui è stato emesso il decreto ingiuntivo) è avvenuto in occasione della costituzione della società So.f.im., e quindi certamente in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della società neo costituita.

Il punto che, viceversa, secondo la Corte di appello è rimasto sfornito di prova e che la stessa Corte ha evidenziato, sia pur con argomentazioni non del tutto condivisibili, riguarda l’aspetto relativo alla identificazione del soggetto titolare dell’acquisto. La Corte territoriale ha infatti in proposito ritenuto che non fosse stata provata la qualità di fiduciaria della Cordusio in favore del fiduciante R.D. (per tale indicato dalla ricorrente) , per essere stato contestato il contratto fiduciario allegato, in quanto prodotto in fotocopia, e per essere stata omessa la produzione del libro giornale e del registro dei beni amministrati, documenti la cui mancanza era stata già rilevata dal primo giudice e la cui presentazione avrebbe conferito certezza relativamente ai termini dell’accordo (data della stipulazione e indicazione dell’altro contraente, fiduciante).

Sotto questi riflessi, ed in particolare sotto il profilo della mancata individuazione del soggetto titolare dell’obbligo di cui è stato chiesto l’adempimento, la valutazione della Corte di appello appare correttamente formulata e non viziata sul piano logico.

A fronte di un dato formale (sottoscrizione della quota sociale della So.f.im.) deponenti nel senso dell’indicazione della società fiduciaria come parte debitrice, il presupposto che avrebbe consentito la concreta applicazione dei principi invocati dalla ricorrente, e già riconosciuti da questa Corte nei termini sopra richiamati, va invero individuato non soltanto nella qualità di società fiduciaria rivestita dal titolare del rapporto, ma anche nella dimostrazione dell’avvenuta stipulazione in tale qualità del contratto fiduciario, il cui contenuto rappresenta la fonte della ipotizzata responsabilità del fiduciante. Non può infatti escludersi che la società fiduciaria possa operare al di là dei limiti statutari (il che non varrebbe dunque ad eliminare una sua responsabilità), così come la dimostrazione dell’accordo negoziale fra fiduciante e fiduciario risulta indispensabile, oltre che per sollevare quest’ultimo da ogni eventuale responsabilità, per la puntuale identificazione dell’effettivo debitore.

Nè rilevano in senso contrario l’avvenuta autorizzazione alla chiamata in causa di R.D. (che secondo la ricorrente sarebbe sintomatica dell’implicito riconoscimento della sua qualità di fiduciante) e la sua successiva contumacia, la prima, poichè la detta autorizzazione non presuppone alcuna delibazione nel merito della richiesta, la seconda, poichè la scelta di costituirsi o meno nel giudizio è riconducibile alla strategia difensiva adottata dalla parte, e ad essa non può riconoscersi alcuna valenza probatoria, neppure sul piano indiziario.

E’ infine infondato anche il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa presunzione di veridicità delle dichiarazioni rese dalle società fiduciarie, e ciò sia per la ragione che le indicazioni rese al riguardo non sono state confortate, come detto, dal riscontro documentale (nè evidentemente potrebbe essere attribuita peculiare efficacia probatoria alle sole dichiarazioni rese in giudizio dal difensore della società, delegato per la difesa), sia per il fatto che la rilevanza attribuita alle dichiarazioni rese alle autorità di controllo è disciplinata con riferimento ai profili pubblicistici connessi all’attività istituzionale svolta, mentre nel caso in esame si tratta esclusivamente di riflessi privatistici, con riferimento ai quali sono stati più semplicemente messi in discussione l’esistenza ed il contenuto di uno specifico accordo negoziale.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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