Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17467 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27649-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
TECNAM SRL IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
(OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1498/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Tecnam s.r.l. contro una cartella di pagamento IRAP, per l’anno 2006;
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: l’originaria eccezione del ricorso introduttivo riguardante l’assenza di contraddittorio e dello svolgimento irregolare della procedura accertativa di cui al D.P.R. n. 600 de 1973, art. 42, non sarebbe stata trattata dai giudici di primo grado e, una volta non riproposta in appello per la mancata costituzione della società, la CTR non avrebbe potuto invocarla per ritenere non dovuta, in parte qua, la pretesa fiscale;
che, col secondo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che, rispetto a sanzioni ed interessi per ritardato versamento – fosse necessaria l’emissione di un avviso di accertamento ed anche l’instaurazione del contraddittorio;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;
che, nel processo tributario, l’art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Sez. 5, n. 20062 del 24/09/2014; Sez. 6-5, n. 12191 del 18/05/2018); che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019