Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17467 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 22/08/2011), n.17467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 30570 R.G. anno 2005 proposto da:

G.M.R., G.A., D.M.,

G.F., G.T., GI.Fe.,

elett.te domiciliati in ROMA, Via Pier Luigi da Palestrina 19 presso

l’avv. FABIO FRANCESCO FRANCO con l’avv. Tiziana Stefanelli di

Brindisi dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Brindisi, elett.te domato in Roma Via Zanardelli 23, presso

l’avv. LUSI Nathalie con l’avv. Francesco Trane di Brindisi che lo

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580 dellla Corte d’Appello di Lecce depositata

il 14.10.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

8.06.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il resistente, l’Avvocato Pasquale Trane (in sost.) che ha

chiesto il rigetto;

Sentito il P.G., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Libertino A.

RUSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 11.7.1984 A., An. e G.M. cedettero al Comune di Brindisi il loro terreno di mq 66.847, compreso nel PEEP approvato, al prezzo determinato e maggiorato ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 12, comma 1. La cessione prevedeva che, per effetto della sentenza 223 del 1983 della Corte Costituzionale, il prezzo pattuito sarebbe stato oggetto di conguaglio alla stregua delle emanande disposizioni legislative in materia. Con citazione del 16.3.1990, quindi, i predetti cedenti convennero il Comune innanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere il pagamento del previsto conguaglio ma il Tribunale adito, con sentenza 7.7.2000, dichiarò la propria incompetenza, a beneficio della Corte di Appello, fissando il termine di sei mesi per la riassunzione. La causa venne riassunta dagli interessati solo con citazione del 27.3.2001 e la Corte provvide con ordinanza 20.2.2002 a dichiarare estinto il giudizio.

Con nuovo atto del 29.7.2002 i sigg.ri G.M.R., A., F. e T. e D.M., anche quale esercente la potestà sul minore Gi.Fe., riproposero la domanda di conguaglio affermando di voler azionare il diritto ad essi riveniente dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, a loro avviso solo alla relativa entrata in vigore decorrendo il termine decennale di prescrizione. Il Comune si costituì eccependo la prescrizione, a suo avviso decorrente dal 16.3.1990, quando il diritto al conguaglio alla stregua del criterio del valore venale era stato azionato, e rilevando che il corso prescrizionale si era compiuto dato che il giudizio si era estinto.

La Corte di Lecce con sentenza 14.10.2004 ha rigettato la domanda per estinzione per prescrizione del diritto.

Ha affermato la Corte di merito che il corso prescrizionale del diritto al conguaglio aveva avuto inizio sin dalla data (11.7.1984) della cessione in quanto successiva alla sentenza 223 del 1983 della Corte Costituzionale, che per effetto di tale pronunzia i cedenti salvo conguaglio potevano immediatamente agire alla luce del criterio indennitario del giusto valore di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, senza attendere alcuna altra legge, che conseguentemente gli interessati avevano agito in tal senso con la citazione del 16.3.1990, interruttiva de corso decennale della prescrizione, che l’effetto permanente di tale interruzione si era però esaurito con la estinzione del giudizio per intempestiva riassunzione in Corte di Appello, dichiarata con ordinanza 20.2.2002, che la nuova domanda notificata innanzi alla stessa Corte il 29.7.2002 era quindi intervenuta a prescrizione decennale irrimediabilmente maturata.

Per la cassazione di tale sentenza i G. – D. hanno proposto ricorso il 26.11.2005 al quale si è opposto il Comune di Brindisi con atto del 4.1.2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, posto che le ragioni di dissenso dalla sentenza espresse nel motivo, e con chiarezza ribadite nella memoria dei ricorrenti, non hanno fondamento.

Nel ricorso – al fine di superare l’argomento per il quale, decorrendo la prescrizione decennale dalla citazione del 19.3.1990 e tal citazione essendo indiscutibilmente priva di effetti permanenti data l’estinzione dichiarata il 20.2.2002 del relativo giudizio, il decennio sarebbe irreversibilmente compiuto – si afferma che la prescrizione poteva decorrere solo dall’8.8.1992 (data di entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, di conversione del D.L. n. 333 del 1992, contenente l’introduzione dell’art. 5 bis, recante per la prima volta la nuova disciplina delle indennità).

Va certamente premesso che è esatta la statuizione del giudice del merito sull’effetto istantaneo della interruzione ove il giudizio si estingua (Cass. 8720 del 2010: L’estinzione del processo, sia o meno dichiarata dal giudice, elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., comma 2, ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza del decorrere della stessa dalla data di detta domanda).

Va quindi affermato che l’argomento dei ricorrenti sopra riportato è inconsistente alla luce di quanto affermato da questa Corte (Cass. 19656 del 2006) per la quale, nella stipula di cessioni occorsa dopo la sentenza 223 del 1983 della C.C. la pattuizione invalida devesi ritenere essere stata automaticamente sostituita dal criterio legale del valore di mercato di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39. In tal quadro nessuna realizzazione di condizione legislativa si sarebbe dovuta attendere per promuovere la domanda di conguaglio e, pertanto, di nessun rilievo – in termini di realizzazione della condizione stessa -poteva ritenersi il sopravvenuto del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis.

La insorgenza del diritto al conguaglio è pertanto coincidente con la data di stipula della cessione, avvenuta, come nella specie, dopo la sentenza del 1983 ed è da tal data che decorre la prescrizione decennale del diritto, pienamente ed incondizionatamente azionatale.

E del resto la percezione di tale evidenza è ben chiarita dalla stessa iniziativa processuale degli interessati in data 16.3.1990, in tempo ben precedente l’introduzione dell’art. 5 bis, iniziativa che non può ritenersi diversa da quella del 2002 quanto a causa petendi essa avendo avuto come oggetto, prima e dopo, nulla più che il conguaglio del prezzo della cessione del 1984.

Il rigetto del ricorso impone di regolare le spese di conseguenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese in favore del Comune di Brindisi, per Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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