Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17467 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3364/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EMI GENERAL MUSIC s.r.l., in persona dell’amministratore delegato,

C.P.D.R., e del consigliere di amministrazione,

Cu.Ro., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dagli avv.ti Luigi Manzi ed Emanuele Coglitore, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Roma

alla via Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 54/11/2011, depositata in data 24 maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

Letta la memoria depositata in data 09/02/2017 dal Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile

Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso e memoria illustrativa, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini IRPEG ed IRAP con cui l’amministrazione finanziaria, in relazione all’anno di imposta 2003, aveva ripreso a tassazione componenti negativi, quali costi non inerenti e non idoneamente documentati (relativi a servizi generali, amministrativi e contabili, contabilizzata nella voce di conto denominata “spese gestione cataloghi”) risultanti da fattura emessa dalla EMI Music Publishing Italia s.r.l., ed accantonamenti ritenuti non inerenti per mancanza dei requisiti di effettività del servizio ed obiettiva determinazione del valore;

– che il Pubblico Ministero in data 9/02/2017 ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. sostenendo che quella resa dalla CTR è motivazione meramente apparente in quanto formulata in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado;

– che il motivo è infondato;

– che, invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, laddove la CTR, sia pure in maniera sintetica, ha riportato in motivazione le considerazioni svolte dai giudici di primo grado sulle questioni di merito poste nel giudizio, affermando, di poi, di condividerle e confermarle; trattasi di motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione ed i profili di mancanza ed insufficienza della motivazione, censurata col secondo motivo di ricorso, benchè sussistente (per come appresso si dirà), non viziano tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (arg. da Cass. n. 5315 del 2015);

– che, invece, come sopra anticipato, è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancanza ed insufficienza della motivazione non essendo possibile ricavare dalla stessa l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello per addivenire alla decisione assunta in ordine alle singole questioni poste dall’appellante;

– che, in effetti, a fronte della contestata indeducibilità dei costi rilevati in sede di verifica fiscale, in base alle argomentate ragioni esposte nei motivi di appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso, manca nel percorso motivazionale, non solo la specifica identificazione delle spese che “sarebbero strettamente correlate e necessarie per l’esercizio dell’attività”, ma anche l’esternazione delle ragioni in base alle quali senza di esse “non vi sarebbe alcuna possibilità di gestire la società stessa”, nonchè l’indicazione della documentazione che starebbe ad evidenziare “l’entità e la correttezza della determinazione degli importi” e “i dati contabili e la documentazione” relativa “ad accantonamenti per spese” che aveva condotto i giudici di primo grado a ritenere che “detti costi sono relativi a ricavi percepiti prima della chiusura dell’esercizio in cui sono stati accantonati” (così nella motivazione della sentenza impugnata);

– che, pertanto, sussiste il denunciato vizio motivazionale, perchè, come si desume dal contenuto sopra trascritto delle argomentazioni sviluppate nella sentenza dal giudice di merito, lo stesso si è limitato ad una motivazione di carattere generico e poco chiaro, da cui non è dato estrapolare il procedimento logico giuridico posto alla base della decisione così restando impedito a questa Corte il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, delle modalità di esame e di valutazione fatta dal giudice del merito delle fonti probatorie utilizzate per la formazione del proprio convincimento (arg. da Cass. n. 27162 del 2009, n. 6288 del 2011; v. anche Cass. n. 9113 del 2012, secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento);

– che resta assorbito il terzo motivo, con cui viene censurata la statuizione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 4, (nella numerazione ante riforma del 2004, ora art. 107, comma 4) e art. 75, comma 1, (ora art. 109), in relazione all’indebita deduzione, tra i componenti negativi, di accantonamenti relativi a diritti passivi (da corrispondere ad autori italiani per esecuzioni di composizioni musicali) quantificati solo in via estimativa, previsionale e su base statistica;

– che, conclusivamente, va dichiarato infondato il primo motivo, accolto il secondo, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR lombarda, in diversa composizione, perchè provveda a nuovo riesame attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara infondato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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