Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17466 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Brindisi, con provvedimento R.G. 1007/07 del 3.11.09, depositato il

4.11.09, nel procedimento pendente fra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI;

C.F., COMUNE DI CAROVIGNO, REGIONE PUGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Tribunale di Lecce, investito dell’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nella controversia tra esso appellante, C.F., la Regione Puglia ed il Comune di Ostuni, avente ad oggetto domanda di pagamento di un contributo ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2 dichiarava – con sentenza n. 2060 del 2006 – la propria incompetenza territoriale sull’appello e la competenza del Tribunale di Brindisi, reputando che la norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 non fosse idonea a giustificare la propria investitura come tribunale del luogo sede dell’Avvocatura dello Stato in seno al distretto in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Riassunta la causa, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 4 novembre 2009, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attivita’ difensiva.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

“… 2.- Il ricorso per regolamento di competenza d’ufficio e’ soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e si presta ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., anziche’ con quello di cui all’art. 380 ter c.p.c., perche’ appare manifestamente inammissibile.

3. Va rilevato che nella specie, essendovi stata da parte del Tribunale di Lecce una declaratoria di incompetenza ed essendo le parti vincolate o ad esercitare il potere di impugnazione con il regolamento di competenza o a riassumere davanti al Tribunale di Brindisi ed avendo scelto questa seconda alternativa, il potere di elevazione di quest’ultimo Tribunale si configurava, in quanto la vicenda risultava ricondotta sotto l’ambito della disciplina della competenza e il potere del giudice ad quem della riassunzione non poteva che correlarsi a tale stato del giudizio. Onde nella specie non vengono in rilievo i principi di cui a Cass. n. 2709 del 2005, che sarebbero stati applicabili ove il Tribunale di Lecce avesse dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, nel quale caso la sentenza sarebbe stata impugnabile con il ricorso per cassazione.

3.1. – La ragione di inammissibilita’ dell’istanza discende dalla circostanza che l’esercizio del potere di elevazione del conflitto e’ avvenuto oltre il limite di preclusione di cui all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la quale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo scaturito dalla sostituzione di cui alla L. n. 353 del 1995, segnava il momento entro il quale quel potere avrebbe dovuto esercitarsi.

Nella specie, al giudizio era applicabile il testo dell’art. 183 c.p.c. vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Detto testo, in quanto applicabile ai sensi dell’art. 359 c.p.c., era applicabile anche al giudizio di appello.

Ora, nel caso di specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che, una volta riassunta la causa, all’udienza di prima comparizione del 3 ottobre 2010 venne ordinata l’acquisizione del fascicolo del giudice a quo, alla successiva udienza del 24 gennaio 2008 la causa venne rinviata per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 4 febbraio 2008 ed in essa all’udienza dell’8 aprile 2009 per la precisazione delle conclusioni. La successiva trattazione, come dal verbale, risulta avvenuta il 27 ottobre 2009, nella quale il Tribunale di riservo’ di provvedere “in merito alla competenza di rito”.

In base a tale svolgimento processuale, la questione di competenza ebbe a precludersi gia’ all’udienza del 24 gennaio 2008, perche’ in essa la causa venne rimessa per la fase di decisione a seguito di discussione orale alla successiva udienza, per la quale le parti vennero, dunque, implicitamente invitate a precisare le conclusioni, onde la fase di trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. si deve considerare esaurita nella detta udienza del 24 gennaio 2008.

Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo cui Quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilita’ di chiedere il regolamento di competenza (Cass. n. 11185 del 2008).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.

E, pertanto, dichiarata l’inammissibilita’ dell’istanza di regolamento.

Il giudizio potra’ riassumersi dalle parti entro mesi sei dal deposito della presente (in termini: Cass. (ord.) n. 17895 del 2007;

n. 8024 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dal deposito della presente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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