Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17466 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8347/2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S PELLICO

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO SCANDURA;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

ITALCREDI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ASSUNTA NOCERINO GRISOTTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4142/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Gianluca Calderara, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Assunta Nocerino, difensore del resistente, che ha

chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti depositate e il

rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo atto di citazione del 2007 M.V. convenne in giudizio la s.p.a. italcredi chiedendo che venisse annullato per vizio del consenso un contratto di mutuo, attraverso il quale la convenuta gli aveva erogato un finanziamento, previa cessione del quinto dello stipendio, per avere scoperto solo dopo la stipula, a dispetto di quanto previamente assicurato dalla società mutuante, che oltre agli interessi, erano state addebitate le somme di Euro 6.123,41 per “commissioni cessionario”, di Euro 636,00 per “commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario” e di Euro 1.146,96 per “costi assicurativi”.

Con successiva citazione del 2010 il medesimo attore citava nuovamente in giudizio la medesima convenuta, chiedendo che, accertata la natura usuraria del tasso d’interesse applicato, fosse dichiarato non dovuto l’importo eccedente la somma di Euro 11.920,58, effettivamente mutuata, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2.

Il Tribunale di Monza con due distinte sentenze, accolta la domanda attorea dichiarava non dovute le somme richieste esorbitanti il capitale mutuato, a mente dell’art. 1815 c.c., comma 2.

Entrambe le sentenze di primo grado venivano impugnate dalla Italcredi.

La Corte di Milano, riuniti i procedimenti, con la sentenza di cui in epigrafe, sul presupposto che l’attore avesse tardivamente dedotto la nullità della clausola concernente gli interessi, perchè stabiliti oltre la soglia dell’usura, in riforma della sentenza n. 2076/13 (che aveva definito il giudizio incoato nel 2007), rigettò la domanda, condannando il M. al rimborso delle spese legali di primo e secondo grado. Confermò, invece, la sentenza n. 2408/12 (che aveva definito il giudizio incoato nel 2010), condannando l’appellante al rimborso delle spese legali del grado.

M.V. ricorre, sulla base di unitaria censura, avverso la decisione d’appello.

Resiste con controricorso la s.p.a. Italcredi, la quale propone, inoltre, ricorso incidentale, anch’esso fondato su un solo motivo.

Con successivo atto il ricorrente resiste con controricorso all’avverso ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.V. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1421 c.c., assumendo che la Corte di Milano aveva errato a giudicare non scrutinabile l’eccezione di nullità della clausola usuraria. La nullità, invece, fondata “su elementi già acquisiti al giudizio”, rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nel senso auspicato anche in appello.

La s.p.a. Italcredi, in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, L. n. 2 del 2009, art. 2 bis e del D.P.R. n. 180 del 1950.

Questi, in sintesi, gli argomenti della censura:

– al momento del contratto erano valevoli le indicazioni della Banca d’Italia, la quale solo dal dicembre del 2009 aveva reputato d’includere nel tasso effettivo globale (TEG) il costo dell’assicurazione;

– l’assicurazione era obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950, per la ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio, non dipendeva da una scelta del mutuante e doveva reputarsi a favore di entrambe le parti;

– le istruzioni della Banca d’Italia, in quanto previste dalla legge, non costituivano una interpretazione estranea al contenuto della disposizione primaria, siccome poteva trarsi dal rinvio operato dalla L. n. 2 del 2009, art. 2 bis e, di conseguenza, “fino al 31/12/2009, ed il contratto de quo (era) precedente, i TEG contrattuali nella cessione del quinto, non dovevano prevedere inclusione del costo assicurativo obbligatorio in quanto, non solo tale esclusione è del tutto ragionevole tecnicamente e mente della L. n. 108 del 1996 e del D.P.R. n. 180 del 1950, ma anche in quanto le Istruzioni di Banca d’Italia nonchè i Decreti del MEF, che ciò hanno imposto, devono essere considerate vincolanti nel loro complesso, essendo fonte normativa tecnica secondaria autorizzata dalla normativa e necessari al fine di dare uniforme attuazione al disposto della normativa usuraria nel suo complesso, anche in divenire”.

2. Il ricorso principale è fondato e, di conseguenza, quello incidentale è infondato.

2.1. La Corte di Milano non si è attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte in punto di rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale.

Invero, si è avuto modo di spiegare che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Sez. U., n. 26242, 12/12/2014, Rv. 633509), salvo che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida” (Rv. 633504).

Inoltre, il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale (Sez. 2, n. 21418, 30/08/2018, Rv. 650037).

2.1.2. Sussiste l’usurarietà del praticato tasso poichè ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727).

La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 c.p.c., comma 2) trova sede non solo nella L. n. 108 del 1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell’art. 644 c.p., comma 4, siccome novellato dalla legge predetta (sull’unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest’ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Qui non è dubbio che si tratti di una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla “erogazione del credito”.

La L. n. 108 del 1996, art. 2, dispone: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Al contrario di quel che sostiene la ricorrente incidentale del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, comma 2, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, non ha rifluenza sul caso al vaglio.

La disposizione (“Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, per stabilire che il limite previsto dell’art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”) non assume rilievo, trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari.

Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p..

In disparte va soggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 54, è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario.

In fine nel caso in esame non è controverso che, tenuto conto del costo dell’assicurazione, la somma pretesa per interessi e accessori era da reputarsi usuraria, in quanto superiore al tasso medio aumentato dalla metà (punto accertato dal CTU).

3. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa, in relazione all’accolto ricorso, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, altra sezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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