Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17466 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25874-2019 proposto da:

R.E., B.I., B.M. e M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUFFINI n. 2/A, presso lo

studio dell’avvocato LAROCCA VINCENZO ANNIBALE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTO DI VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 327/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Vicenza, R.E., B.I., B.M. e M.M. impugnavano alcuni verbali di contravvenzione emessi dalla Polizia stradale di Vicenza per violazione dell’art. 174 C.d.S.. Detti verbali erano stati notificati nel mese di agosto 2012 a seguito di un accertamento eseguito dalla Direzione Provinciale del Lavoro, congiuntamente alla Polizia stradale, presso la sede della Trasporti Internazionali N.O. S.r.l., per la quale gli odierni ricorrenti lavoravano come camionisti. Come motivo di opposizione gli odierni ricorrenti allegavano, in particolare, la tardività della contestazione, per decorso del termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 dalla data di accertamento dell’illecito.

Il Giudice di Pace di Vicenza rigettava l’opposizione, ritenendo che la piena conoscenza dell’illecito, in capo all’amministrazione, si fosse verificata nel momento in cui la N.O. S.r.l. aveva depositato i documenti richiesti dagli agenti accertatori, e quindi il 3.5.2012. Rispetto a tale data, la notificazione dei verbali impugnati ai ricorrenti, avvenuta il 25.7.2012, era tempestiva.

Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti ed il Tribunale di Vicenza, con la sentenza oggi impugnata, n. 327/2019, emessa nella resistenza del Prefetto della Provincia di Vicenza, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione R.E., B.I., B.M. e M.M., affidandosi a due motivi.

Il Prefetto di Vicenza, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, perchè il Tribunale di Vicenza avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, secondo cui la piena contezza della contravvenzione si sarebbe prodotta nel momento in cui l’Amministrazione ha ricevuto dalla società N.O. S.r.l. la documentazione richiesta in sede di accesso e verifica presso la sede, senza considerare che nel caso specifico non era stata dimostrata dalla P.A. la complessità dell’indagine da svolgere. Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe potuto essere giustificata la dilatazione dei tempi di accertamento, rispetto ai 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14. Inoltre, detta dilatazione, anche laddove essa fosse da ritenere diretta conseguenza della condotta della società, non sarebbe comunque utilmente opponibile agli odierni ricorrenti, posta la loro estraneità alla fase dell’accertamento, svoltosi presso la sede della ditta per la quale essi lavoravano.

La censura è infondata.

Nel caso di specie, il controllo dei dischi cronotachigrafi installati sui veicoli, finalizzato al rispetto della normativa sul lavoro, è stato condotto dal competente ispettorato, congiuntamente alla Polizia stradale. Tale modalità di accertamento è stata ritenuta ammissibile da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22896 del 26/09/2018, Rv. 650376) sul presupposto che la normativa sul riposo del conducente risponda alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto. Qualora, all’esito della verifica, vengano contestate più violazioni della norma, verificatesi in luoghi diversi, e sia impossibile applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, trova applicazione il criterio del luogo dell’accertamento (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv.620294) ed il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, decorre dal momento in cui il destinatario dell’accertamento metta a disposizione degli agenti accertatori la documentazione da verificare.

Nel caso di specie, emerge dalla sentenza che detta documentazione sia stata consegnata dalla N.O. S.r.l. il 3.5.2012 e che la notificazione dei verbali di contravvenzione impugnati sia stata eseguita il 25.7.2012. Il termine di cui al richiamato art. 14, dunque, è stato rispettato.

Nè si configura, al riguardo, alcuna dilatazione del termine ordinario previsto per la contestazione dell’illecito, posto che il momento al quale occorre fare riferimento per il computo del termine di 90 giorni non è quello del primo accesso degli operanti presso la sede dalla ditta, ma la data, successiva, in cui quest’ultima ha messo a disposizione la documentazione da verificare.

Neppure coglie nel segno la doglianza relativa all’estraneità degli odierni ricorrenti alla prima fase della verifica, e quindi alla non imputabilità, in loro danno, di eventuali condotte non collaborative dell’azienda loro datrice di lavoro. La data dalla quale decorre il termine di cui all’art. 14 citato, infatti, non è determinata in funzione del comportamento, collaborativo o meno, della società, ma dipende soltanto dalla materiale disponibilità, da parte dell’Amministrazione, dei documenti oggetto della verifica. Solo da tale momento, infatti, gli agenti accertatori acquisiscono la contezza dell’illecito e sono in grado di procedere alla contestazione della violazione.

Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivate” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683; conf. Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011, Rv. 620263 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009, Rv. 606557).

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non dovuto il preavviso di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

La censura è infondata.

La normativa di cui alla L. n. 241 del 1990 non è applicabile ai procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, in ragione del fatto che detta seconda normativa costituisce un sistema organico e compiuto che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto delle diverse scansioni previste dalla norma generale sul procedimento amministrativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006, Rv. 588536; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019, Rv. 654616).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

L’esito del ricorso consente di superare la circostanza che esso sia stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184).

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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