Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17466 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3344/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EMI GENERAL MUSIC s.r.l., in persona dell’amministratore delegato,

C.P.D.R., e del consigliere di amministrazione,

Cu.Ro., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dagli avv.ti Luigi Manzi ed Emanuele Coglitore, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Roma

alla via Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 149/50/2011, depositata in data 27 ottobre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini IVA con cui l’amministrazione finanziaria, in relazione all’anno di imposta 2004, aveva contestato l’indebita detrazione di IVA con riferimento ad una fattura emessa dalla controllante Emi Music Publishing Italia s.r.l. per costi relativi alla concessione in uso di locali ed effettuazione di servizi generali, amministrativi e contabili, contabilizzata nella voce di conto denominata “spese gestione cataloghi”, ritenuti non inerenti per mancanza dei requisiti di effettività del servizio ed obiettiva determinazione del valore.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c. per avere la CTR ritenuto l’atto di appello inammissibile per difetto del requisito di specificità dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado;

– che con il secondo motivo, dedotto come vizio motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ed il terzo motivo, dedotto come error in procedendo (ex n. 4 della disposizione citata), la ricorrente deduce rispettivamente il difetto assoluto di motivazione ed il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata per avere i giudici di appello rigettato nel merito il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado senza esplicitare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento e le ragioni logico-giuridiche della decisione assunta;

– che il primo motivo è all’evidenza fondato e va accolto;

– che, invero, i giudici di merito non si sono attenuti al principio, più volte ribadito da questa Corte e che va confermato, non sussistendo nè essendo stati prospettate ragioni per discostarsene, secondo cui “nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 3064 del 2012; si confrontino anche Cass. n. 14031 del 2006; n. 4784 del 2011);

– che l’applicazione di tale principio al caso di specie rende palesemente infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo i giudici di appello, come sopra spiegato, deciso la questione in esame in modo del tutto difforme dalla giurisprudenza di questa Corte;

– che restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso;

– che pare, altresì, necessario rilevare l’infondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente con riferimento alla sentenza n. 54/11/11 emessa dalla medesima CTR con riferimento ad avviso di accertamento fondato sui medesimi presupposti e per il medesimo anno di imposta (2004), ma relativamente alle imposte dirette (IRPEG ed IRAP), che l’Agenzia delle entrate avrebbe impugnato dinanzi a questa Corte soltanto nella parte in cui ha statuito l’annullamento dell’atto impositivo in relazione ad altra ripresa a tassazione (accantonamenti per diritti passivi);

– che l’eccezione non può essere accolta ostandovi la diversità delle imposte che vengono in rilievo e che impediscono l’efficacia espansiva del giudicato esterno (da ultimo, Cass. n. 12456/2014, n. 235/2014, n. 3756/2013; n. 802/2011), ma soprattutto perchè il primo e secondo motivo di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia delle entrate nel ricorso avverso la sentenza sopra indicata (n. 54 del 2011), con cui viene dedotta la nullità della sentenza di merito per vizio di motivazione apparente nonchè vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, investono anche l’intera statuizione di primo grado, compreso quindi l’annullamento della ripresa a tassazione dei costi oggetto del presente giudizio;

– che, in estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR lombarda, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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