Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17466 del 01/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9846/2015 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio

dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA

RAMICONE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

18/09/2014, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatoe Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Fabio Massimo Cozzolino difensore della ricorrente

che si riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Bocchi Gabriella (delega avvocato Francesca

Ramicone) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.10.2014, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame principale di S.F. ed in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra il predetto e l’ANAS spa e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal dicembre 2006; condannava la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al risarcimento del danno, in favore di quest’ultimo, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Rilevava la Corte che la impugnazione del 7.12.2011, ricevuta dall’Anas il 13.12 successivo, era tempestiva per tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, dovendo ritenersi che l’introduzione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, ad opera del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, fosse idonea a posticipare l’efficacia dell’intera disciplina introdotta dall’art. 32 del Collegato Lavoro ed a rimettere in rumini quanti “in sede di prima applicazione” della nuova normativa fossero decaduti dall’azione ex art. 32 citato dalla scadenza del 24.1.2011 (60 giorni dal 24.11.2010, data di entrata in vigore del Collegato). Osservava che l’appellante aveva lavorato alle dipendenze dell’Anas con la qualifica di operatore specializzato B1 e cantoniere B2, in virtù di una serie di contratti a termine, a decorrere dal 12.12.2006, e che nella specie era rinvenibile una violazione dell’onere di specificazione della causale, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’indicazione di un “rischio di forti precipitazioni nevose e piovose nonchè di alluvioni…”, in quanto in tal modo ci si riferiva alla probabilità di accadimento di un evento e non fatto oggettivo-ragione legittimante che giustificava il ricorso al contratto a termine, con impossibilità di sindacato giudiziale. Aggiungeva la Corte che l’ANAS aveva anche omesso ogni richiesta di prova in ordine all’impossibilità di far fronte agli eventi dedotti con le risorse umane normalmente impiegate e all’effettivo aumento del lavoro per i periodi cui si riferivano i singoli contratti e che neanche facendo riferimento all’art. 13 del contratto collettivo del settore poteva giustificarsi il ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo, non essendo stato allegato lo stretto nesso causale tra le esigenze dedotte e la specifica assunzione a termine. Tali rilievi inducevano a ritenere assorbito ogni altro profilo di illegittimità dell’apposizione del termine, ivi compreso quello del dedotto superamento della percentuale di assunzioni prevista dalla normativa di competenza.

Evidenziava, poi, la Corte che l’art. 2 dell’Allegato 3 al Protocollo d’intesa, sottoscritto dell’Anas e dalle OO.SS., aveva modificato in parte l’art. 13 del ccnl suddetto, tipizzando i casi di esigenze organizzative, tecniche, produttive e sostitutive e che nessuna di tali ipotesi ricorreva nella specie, dovendo ritenersi esclusa ogni ragione transitoria dalla considerevole durata del rapporto, in virtù di successivi contratti e proroghe.

La ritenuta nullità del termine apposto al primo contratto esonerava il giudice del gravame dall’esame dei contratti successivi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ANAS spa, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il S..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’Anas s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo, viene denunziata violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevandosi che il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 1, come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c), convertito dalla L. n. 134 del 2012, formulata con la memoria di costituzione. Si osserva che era stato impugnato solo il capo della sentenza riguardante l’ultimo contratto a termine e che non erano state indicate le motivazioni logico giuridiche atte a confutare e a contrastare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con violazione del precetto di cui al novellato art. 434 c.p.c.. Si aggiunge che è stato violato anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi la Corte del merito pronunciata su capi della decisione non espressamente impugnati.

Con il secondo motivo, si deduce violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, rilevandosi che erroneamente era stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il disposto di tale articolo, laddove il differimento ivi previsto concerneva esclusivamente i licenziamenti.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 13, comma 1, ccnl ANAS e D.P.R. n. 1525 del 1963, contestando la ritenuta mancanza di specificità della causale apposta ai contratti a termine, alla luce sia della conformità della clausola appositiva del termine ai principi regolanti la materia, sia della possibilità di specificazione delle esigenze dedotte con rinvio per relationem al contenuto di altri testi scritti accessibili alle parti.

Con il quarto motivo, l’ANAS spa lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente richieste ed alla omessa considerazione della mancata contestazione dei fatti allegati.

11 primo motivo è infondato, ove si consideri che la Corte territoriale ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame del S., il che logicamente comporta una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Deve, infatti, ravvisarsi statuizione implicita quando la deduzione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. A tale rilievo consegue la non configurabilità del denunciato vizio di omesso esame dell’eccezione in argomento (cfr. Cass. 8.3.2007 n. 5351, Cass. 21.7.2006 n. 16788).

E’ stato, poi, chiarito da questa Corte che “la norma, di cui all’art. 434 c.p.c., nel testo introdotto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatane e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono”. Ha aggiunto la Corte che “sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte” (v. Cass. 5.2.2015 n. 2143).

Nella citata pronuncia è stato poi anche rilevato “che, con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 4” e che “Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come tatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002)”.

Ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso in cui si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, questa Corte, con pronuncia a s.u. n. 8077 del 2012, ha affermato che il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Tuttavia, affinchè possa procedersi a riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

Non risulta che le prescrizioni poste da tali articoli siano state nella specie rispettate, posto che nel presente ricorso, in dispregio dei richiamati canoni di autosufficienza, non vengono puntualmente illustrati i passaggi argomentativi della stessa con riferimento al contenuto del ricorso in appello (quale emerge, invece, dallo stralcio dell’atto di appello del C. contenuto nel controricorso) ed alla conciata sentenza di primo grado.

In conclusione, è inammissibile la doglianza riferita alla violazione dell’art. 434 c.p.c., ed è infondata la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (cfr., da ultimo, Cass. 14.1.2015 n. 452, Cass. 26.1.2016 n. 1360), senza che la soluzione implicitamente data dalla Corte di merito alla questione sollevata dalla parte risulti censurata in maniera conforme alle norme di riferimento.

Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare quanto da questa Corte già ritenuto con riguardo all’applicabilità della proroga dei termini di decadenza ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro – stipulati anche h base alla normativa vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001 – e con riferimento a quelli i cui termini siano comunque decorsi prima dell’entrata in vigore della L. n. 10 del 2011 (cfr. Cass. 2494/2015).

Sebbene la formulazione letterale della norma e la sua collocazione, nel contesto della L. n. 183 del 2010, art. 32 subito dopo il comma 1, possano lasciare intendere che l’intenzione del legislatore era quella di rinviare nel tempo soltanto l’applicazione del regime delle decadenze in materia di licenziamento, il coordinamento sistematico della nuova disposizione con le altre contenute nel medesimo art. 32 conduce a diverse conclusioni. E’ stato al riguardo osservato che l’intervento attuato con la L. n. 10 del 2011, pur agendo direttamente soltanto in materia di licenziamenti, ha differito, quale effetto riflesso necessario, al 1 gennaio 2012 anche l’introduzione della disciplina delle decadenze nelle situazioni regolate nei coniami 3 e 4, tra cui anche quelle afferenti al contratto a tempo determinato, posto che ha sospeso l’efficacia normativa di quel termine di decadenza di sessanta giorni, strutturalmente diverso da quello previsto dall’abrogato testo della L. n. 604 del 1996, art. 6, che, disciplinato dal comma 1, era stato esteso alle ipotesi di cui ai successi commi 3 e 4, per le quali, in precedenza, l’esercizio dell’azione giudiziaria non era soggetto ad alcuna impugnazione stragiudiziale a pena di decadenza.

Pertanto, anche per i contratti a tempo determinato, deve intendersi differita all’1 gennaio 2012 l’operatività del sistema delle decadenze prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e anche per essi – va qui ribadito – deve ritenersi che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguardi tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale (cfr. Cass. 2.7.2015 n. 13563, alle cui argomentazioni si rinvia).

Con riferimento alla censura che investe più specificamente l’art. 13 del ccnl di settore, denunciandosene la violazione e falsa applicazione, è sufficiente osservare, in conformità a quanto più volte ribadito da questa Corte, che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass., s. u. 23 settembre 2010 n. 20075; conf. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358). Più di recente, è stato, poi, osservato che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato La sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (cfr. Cass., s.u., 3.11.2011 a 22726, nonchè Cass. 761/14; 24448/13; 22517/13).

Tali ultime prescrizioni non sono soddisfatte nella specie, non risultando in ricorso precisato in quale sede della produzione di parte sia reperibile il contratto collettivo invocato ed essendone depositato soltanto uno stralcio riferito all’art. 13.

In ogni caso, il motivo non è idoneo, quanto alle ulteriori doglianze, a scalfire i passaggi argomentativi della decisione, in cui si chiarisce che neanche il riferimento alla clausola del CCNL invocato e la tipizzazione delle esigenze organizzative tecniche, produttive, organizzative e sostitutive operata dal richiamato allegato al Protocollo d’intesa Anas OO.SS. esoneravano la società dall’indicare specificamente le ragioni che avevano determinato il ricorso al contratto a termine, non potendo la mera enunciazione di ragioni generiche, ovvero la indicazione di esigenze di tipo comune (attività di pronto intervento, sgombero neve, cura e ripristino delle condizioni della strada, al fine di garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza per gli utenti), sopperire all’esigenza normativamente posta (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1), di indicare il fatto effettivo eziologicamente collegato alla stipulazione a termine e alla durata del rapporto lavorativo. Peraltro, è stato bene evidenziato che anche le allegazioni dell’ANAS riguardavano la situazione generale dell’azienda, non afferendo in alcun modo alla posizione lavorativa del lavoratore in ordine al luogo, tempo e mansioni ed alla natura transitoria delle ragioni legittimanti.

Alla carenza connessa alla omessa produzione del testo integrale del CCNL deve, pertanto, aggiungersi il rilievo della correttezza dell’osservazione secondo cui tutte le ragioni poste a fondamento dei contratti sono riconducibili a necessità di carattere astratto connesse al tipo di attività e funzioni svolte dall’ANAS, coessenziali alla natura e alle finalità dell’azienda, suscettibili di ulteriori specificazioni necessarie per legittimare la stipulazione a termine ed il rapporto a tempo determinato instaurato con il S..

Ed invero, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, il che comporta che le stesse debbano essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1931). Tale scelta è, invero, in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola “di non regresso”) dell’accordo quadro prevede – allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori – che l’applicazione della direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo” (cfr., in tali termini, Cass. 1931/2011 cit.).

A tanto consegue che i rilievi sulla avvenuta specificazione dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa e delle mansioni del lavoratore (elementi circostanziali indicati come sufficienti dalla giurisprudenza di legittimità a fini di specificazione delle esigenze sostitutive nei contratti intercorsi con la spa Poste Italiane, in ipotesi di realtà aziendali complesse – in particolare da ultimo Cass. 11867/2016 richiamata nella memoria dell’Anas -), non assumono uguale valore dirimente ai fini dell’individuazione delle ragioni tecnico organizzative poste a fondamento della assunzione a tempo determinato del S..

Ed invero, i compiti istituzionali dell’azienda, di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade di competenza a fini di sicurezza e regolare circolazione dei veicoli, sono normalmente assolti anche attraverso le attività cui si riferiscono le mansioni del controricorrente, addetto ai compiti corrispondenti alla qualifica di operatore specializzato B1 e cantoniere B2, i primi riguardanti la conduzione di mezzi di vario tipo, tra i quali anche macchine operatrici sgombraneve normalmente utilizzate in periodo invernale, sicchè la causale dell’assunzione a termine del predetto non poteva essere ricondotta al tipo di mansioni svolte, ovvero all’ambito territoriale di adibizione, in mancanza di idonea individuazione di ragioni ulteriori che rendessero evidente e giustificassero la necessità di stipulazione a tempo determinato per sopperire a necessità non fronteggiabili con il normale organico, e consentissero il successivo controllo di effettività, in sede giudiziale, della ragione dedotta.

Lungi dal corroborare la ragione giustificativa dedotta, lo svolgimento di lavori di sgombero neve rientra, come evidenziato dal giudice del gravame, tra le normali attribuzioni di operatori specializzati, adibiti, come il S., a conduzione di mezzi di vario tipo, tra i quali anche macchine operatrici sgombraneve normalmente utilizzate in periodo invernale, sicchè deve ritenersi generica l’indicazione di causale che rapporta alla temporaneità dell’esigenza specifica particolare l’assunzione a termine. Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento alla qualificazione di attività stagionale attribuita dal D.P.R. n. 1525 del 1963, all’attività di “spalatura di neve”, nell’ambito dell’elencazione ivi contenuta, mentre deve condvidersi quanto affermato nella sentenza impugnata con riguardo alla inidoneità della indicazione di un fatto aleatorio ed astratto (rischio di forti precipitazioni nevose e piovose nonchè di alluvioni…) a sopperire all’esigenza normativamente posta, di indicare il fatto effettivo enologicamente collegato alla stipulazione a manine e alla durata del rapporto lavorativo.

Infine, quanto al quarto motivo, è sufficiente osservare – al di là del carattere assorbente delle considerazioni sulla specificità della causale del contratto – che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 10.9.2004 n. 18222) e che in ogni caso dai capitoli di prova articolati e trascritti in ricorso dovrebbe emergere la decisività dell’incombente istruttorio dedotto, tale da fare ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione. L’esame del capitolato non conduce a tale conclusione, anche in ragione dell’estrema genericità delle circostanze enunciate, senza riferimento alcuno alle situazioni contingenti giustificative del ricorso alla stipulazione a termine, essendo stato correttamente osservato che tutte le ragioni poste a fondamento dei contratti sono riconducibili a necessità di carattere astratto connesse al tipo di attività e funzioni svolte dall’ANAS.

Va, poi, aggiunto che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.

Alla stregua di tutte tali osservazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso, non essendo i rilievi formulati nella memoria dell’Anas idonei ad evidenziare principi in diritto che siano stati disattesi dalla Corte territoriale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Francesca Ramicone, dichiaratasene antistataria,

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione sia principale che incidentale, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Francesca Ramicone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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