Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17465 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 22/08/2011), n.17465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3009/2010 proposto da:

P.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l’avvocato LUCATTONI Pier

Luigi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MURATORI

CASALI PIER ALESSANDRO, ANTONELLA GIUNTA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l’avvocato

ARIETA Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BACCHIANI STEFANIA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA PROCURA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1345/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ARIETA GIOVANNI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7-8-2007, C.G. conveniva in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna P.G., per sentir dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale emiliano in Modena del 21-9-2005, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra le parti, per esclusione del requisito dell’indissolubilità del vincolo da parte del C..

Costituitosi il contraddittorio, la P. si opponeva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 20-10/11-11-2009, dichiarava efficace la sentenza ecclesiastica inter partes.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il C..

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno dapprima esaminate le questioni pregiudiziali sollevate.

Non si ravvisa violazione alcuna dell’art. 360 bis c.p.c.: la ricorrente afferma di richiamarsi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, della quale propone una differente considerazione. Nè si ravvisa mancata autosufficienza del ricorso. I motivi possono sicuramente articolarsi in submotivi inerenti tanto alla violazione di legge che al vizio di motivazione. E’ appena il caso di precisare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11-11-2009, dunque successivamente all’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., inerente ai quesiti di diritto relativi ai motivi proposti.

Con il primo motivo, la P. lamenta violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5) per errori in judicando e in procedendo, nonchè omessa motivazione circa l’errata applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, sostitutivo dell’abrogato art. 797 c.p.c..

Il motivo va dichiarato inammissibile, per estrema genericità.

La ricorrente sostiene l’ultrattività dell’art. 797 c.p.c., e la sua attuale applicabilità ai procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche; afferma, peraltro del tutto apoditticamente, che il giudice a quo non avrebbe considerato la predetta norma, senza specificare modi e caratteri di disapplicazione dell’art. 797 c.p.c., e di applicazione della L. n. 218, art. 64, da parte della Corte territoriale; non precisa se e come l’eventuale non applicazione dell’art. 797, predetto avrebbe negativamente inciso sui suoi diritti processuali e sostanziali.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta errori in procedendo e judicando, a seguito di esame errato della sentenza ecclesiastica da parte del giudice della delibazione, con mancata applicazione dell’art. 797 c.p.c., in riferimento all’ordine pubblico italiano e alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Il motivo si articola su vari submotivi.

Di uno va affermata l’inammissibilità: si tratta di argomentazione che richiama evidentemente una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1343 del 2011): la lunga convivenza durante il matrimonio tra i coniugi, ancorchè questo sia invalido, ne impedirebbe l’annullamento, per contrasto con l’ordine pubblico italiano, dovendosi considerare pienamente rilevante il matrimonio-rapporto, al di là de matrimonio-atto. Si tratta di argomentazione, nella specie, del tutto illegittimamente proposta, in quanto sollevata per la prima volta nel presente giudizio.

Per il resto, il giudice a quo ha fatto buon uso dei suoi poteri, applicando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purchè tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimere una valutazione, estranea all’oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell’affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un’autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2467 del 2008).

Ma proprio la necessità di un’autonoma valutazione del materiale probatorio, relativo al giudizio ecclesiastico, conduce correttamente il giudice a quo a ritenere irrilevante, perchè estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza da parte della P. dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo, inerente al coniuge.

Afferma la ricorrente che il giudice a quo non ha esaminato le prove raccolte, limitandosi a recepire affermazioni ed indicazioni contenute nella sentenza ecclesiastica. E’ vero esattamente il contrario: la Corte di merito non si ferma alle indicazioni della sentenza, ma richiama correttamente l’istruzione probatoria del giudizio canonico, e in particolare le deposizioni testimoniali assunte in quella sede.

Nonostante l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la non conoscenza da parte della P., il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscenza o conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, da parte dell’odierna ricorrente (il fidanzamento tra il C. e la P., interrotto da una relazione del C. con altra donna, i tratti caratteriali di quest’ultimo, sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi; la gravidanza della P. e lo sconcerto del C.; una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi; l’induzione al matrimonio del C., per intervenuta gravidanza della P.; la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio). Non sembra pertanto sussistere violazione alcuna del principio dell’affidamento negoziale incolpevole.

Il giudice a quo esprime una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Il motivo, nonostante presenti, come si diceva, profili di inammissibilità, va complessivamente rigettato, in quanto infondato.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione personale delle parti suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compenserà le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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