Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17465 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3336/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING ITALY s.r.l., in persona

dell’amministratore delegato, C.P.D.R., e del

consigliere di amministrazione, Cu.Ro., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi

Manzi, Emanuele Coglitore e Paolo Centore, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio legale del primo, in Roma alla via

Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 115/46/11, depositata in data 21 novembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza n. 115/46/11, depositata il 21/11/2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo sull’appello proposto dall’odierna controricorrente EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING ITALY s.r.l. (hinc: EMPI) nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 120/43/2009 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo l’appello, annullava l’avviso di accertamento e compensava le spese di lite per “la relativa complessità delle questioni trattate”. La CTR, in particolare, rilevava che con l’avviso era stato disposto il recupero dell’IVA detratta per Euro 36.660,00 in relazione ad una fattura, individuata dalla CTR con il numero progressivo (OMISSIS) – in luogo del n. (OMISSIS) riportato nell’avviso di accertamento – avente ad oggetto l'”addebito di management fees esercizio 2003/2004″ per prestazioni di servizi rese dalla controllante EMI MUSIC PUBLISHING ITALY s.r.l. (hinc: EMPI) per Euro 183.303,00 e, alla luce della documentazione prodotta dalla appellante, cui riconosceva piena valenza probatoria, riteneva dimostrata l’effettività ed inerenza delle prestazioni di servizi;

– che avverso la sentenza di appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale la società intimata si oppone con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella ritenuta effettività dei costi, che, nella prospettazione della ricorrente, la CTR confonde con la inerenza; nella irrilevanza, ai fini della prova della effettività ed inerenza dei costi per servizi, dell’assenza di personale e sede della società ricorrente e della coincidenza della sede legale di questa con i locali nella disponibilità della controllante; nella non corretta valutazione della inerenza del costo, intesa come strumentalità alla attività di impresa; sosteneva, inoltre, che il costo disconosciuto attiene alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla EMPI per “disponibilità dei locali” e “servizi generali” amministrativi e contabili, e contabilizzata nel “c/spese gestione cataloghi”;

– che il motivo è fondato e va accolto;

– che, invero, anche a voler soprassedere sull’erroneità dell’affermazione fatta dai giudici di appello, secondo i quali la circostanza che nella specie si sia erroneamente indicato un numero di fattura diverso da quello oggetto di ripresa a tassazione, determinerebbe un’inversione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di deducibilità dell’IVA risultante dalla stessa, la motivazione della sentenza impugnata mostra chiari limiti di coerenza e logicità laddove assume la sussistenza del requisito di “effettività dei servizi” resi in favore della controricorrente dalla circostanza che l’amministrazione finanziaria non abbia proposto “precise contestazioni (…) in ordine all’emissione di fatture per operazioni inesistenti o alla simulazione del contratto o al pagamento del corrispettivo fatturato” (peraltro, nuovamente incorrendo nella violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio);

– che la motivazione disvela la sua inadeguatezza anche laddove i giudici di appello dapprima sostengono che dal contratto stipulato con la capogruppo EMPI risulta la concessione alla società contribuente della disponibilità di locali (siti in via (OMISSIS)) e quindi affermano che la predetta società “non potrebbe svolgere le funzioni amministrative indicate nel contratto svolte da EMPI per la ricorrente” perchè questa sarebbe “priva di personale e di sede”, senza dare neppure conto degli elementi probatori da cui avrebbe tratto tale ultimo convincimento;

– che è appena il caso di rilevare che il riferimento fatto dalla CTR, al fine di confortare la propria decisione, alla sentenza n. 55/11/11 emessa della medesima Commissione tributaria nell’ambito del giudizio in cui si controverteva della deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi di cui alla fattura oggetto del presente giudizio, è del tutto superfluo, nonostante il diverso avviso della controricorrente che sul punto ha sollevato una infondata eccezione di giudicato, attesa la non definitività della pronuncia, oggetto di separato ricorso per cassazione trattato da questa Corte all’odierna udienza;

– che, in definitiva, la sentenza impugnata incorre nel lamentato vulnus motivazionale, cosicchè si impone la cassazione della stessa con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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