Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17465 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19677-2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesa e rappresentata dall’Avvocato

C.C., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI

CLEMENTINA, RICCI MAURO, CAPANNOLO ENIANUELA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 998/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

12/06/2014, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del controricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 998/2014, depositata in data 15 luglio 2014, la Corte di appello di Messina respingeva l’appello proposto dall’I.N.P.S. nei confronti di B.V. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’istituto appellante al pagamento in favore della ricorrente B. della indennità di accompagnamento con decorrenza dall’1/10/2010. Seguiva la compensazione delle spese processuali tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u. che venivano poste a carico dell’I.N.P.S..

Avverso detta sentenza B.V. ricorre per cassazione con un motivo. L’I.N.P.S. resiste con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Nella Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere Relatore ha concluso per la improcedibilità del ricorso e, ove il Collegio non avesse ritenuto di condividere tale proposta, per il rigetto nel merito dello stesso.

Ritiene il Collegio, esaminata la memoria di parte ricorrente che non ha offerto validi argomenti di confutazione della proposta del Relatore, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Nella fattispecie deve, infatti, aversi riguardo – ai fini del decorso del termine, ex art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso notificato a mezzo posta – al momento dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, intervenuto, nell’ipotesi in questione, in data 7 ottobre 2015 (essendo l’atto pervenuto alla cancelleria in data 24 Luglio 2015 costituito una mera “velina non notificata” – si veda l’annotazione sul modulo dell’ufficio depositi in data 11 agosto 2015 -), donde l’intempestività dello stesso per il decorso del termine di venti giorni dall’ultima notifica (avvenuta il 21 agosto 2015).

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, patrocinato dalle Sezioni Unite, sia pur non in sede di composizione di contrasto (cfr. Cass. ss.uu. n. 9861 del 1997) e confermato, nel tempo, dalle Sezioni semplici (cfr. Cass. n. 10784 del 2015, n. 15624 del 2012, n. 888 del 2006, n. 26222 del 2005) – la conseguenza di siffatta modalità di deposito è l’improcedibilità del ricorso; e ciò in quanto, avuto riguardo alla formulazione e alla rado dell’art. 369 c.p.c., comma 1, questa norma deve essere interpretata nel senso che, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, occorre depositare l’originale di tale atto, restando escluso che il deposito dell’originale, oltre detto termine, possa consentire di evitare l’improcedibilità.

La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non può neppure ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato controricorso senza eccepire l’improcedibilità (in riferimento al caso di violazione del termine di cui all’art. 369 c.p.c., cfr. Cass. n. 14569 del 2004, ord. n. 10699 del 2004).

E’ da escludere, infatti, il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso, la cui ammissibilità condurrebbe a far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui lo stesso è deciso (cfr. Cass., n. 4248 del 2005, sia pure con riferimento all’altro onere, sanzionato da improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 2), introducendo nel sistema elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente pregiudizievoli del principio della certezza del diritto, finendo con il far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e dei termini, e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed imponderabili.

Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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