Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17464 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27170-2017 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAMERINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2181/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che C.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso introduttivo del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il C. assume violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe omesso di motivare in ordine alla rideterminazione dei ricavi, assiomaticamente fissata in Euro 25.000;

che, col secondo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente deciso la causa secondo equità, senza che ne ricorressero le condizioni;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla concreta incidenza che le condizioni di salute del C. avevano avuto sulla capacità di produrre reddito;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione logica sono fondati;

che la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “Si ritiene che il periodo di degenza in ospedale e quello successivo di convalescenza non possono non aver condizionato la produzione del reddito, ferme restando, ad ogni buon conto, le incongruenze rilevate in sede di accertamento. Va considerato inoltre il fatto che, nella specie, si tratta di ditta individuale per cui le precarie condizioni di salute, sufficientemente documentate, del titolare la ditta ne hanno ovviamente limitato la sua capacità di produrre reddito. Per tali ragioni, il Collegio ritiene equo ridurre il maggior reddito accertato di circa il 30% stabilendolo nella somma di 25.000 Euro”;

che, in tal modo, la CTR non ha dato conto del procedimento logico seguito per pervenire alla quantificazione fissata, incorrendo in una radicale carenza di motivazione, e d’altronde, il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicchè è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo (Sez. 6-5, n. 7354 del 22/03/2018);

che il terzo motivo resta assorbito;

che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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