Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17464 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19106/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE

BELLE ARTI 8, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE MESSINA IN LIQUIDAZIONE GESTIONE

SEPARATA IRSAP, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PIRENEI 1,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GENTILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO TRUSCELLO;

– controricorrente –

e contro

N.O.B.;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 25520/2015 del TRIBUNALE di MESSINA,

depositato il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. P.A. ebbe ad evocare, D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14, avanti il Tribunale di Messina ed il suo cliente, Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in liquidazione, e N.O.B. – controparte nella lite presupposta -, chiedendo il pagamento del suo compenso per l’opera professionale svolta nella lite, che vide contrapposto il Consorzio al N., definita con transazione in corso di causa.

L’avv. P. ebbe ad evocare il Consorzio quale cliente debitore del compenso ed il N.O. quale controparte tenuta, in solido con il suo cliente,a seguito della transazione giudiziale, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 68.

Resistettero ed il Consorzio ed il N.O., contestando la pretesa avversaria, il secondo anche rilevando l’inesistenza di sua obbligazione solidale.

Il Tribunale di Messina ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso mosso verso il N.O. ed ad accogliere la domanda svolta contro il Consorzio nella somma di Euro 20.201,00, compensando le spese tra il P. ed il N.O. ed onerando delle spese il Consorzio.

Osservava il Collegio messinese come la normativa L. n. 794 del 1942, ex art. 28, non consentisse la cognizione col rito speciale delle liti in cui fosse controverso il diritto del professionista alla liquidazione, mentre riteneva di escludere alcune voci di parcella nella liquidazione a carico del Consorzio, cliente dell’avv. P., in quanto non portata la documentazione a sostegno.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale siciliano ha proposto ricorso per cassazione l’avv. P.A., svolgendo due motivi d’impugnazione,illustrato anche con nota difensiva.

Ha resistito con controricorso il Consorzio, mentre N.O.B. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. P. s’appalesa siccome fondato e va accolto anche se nei limiti di motivazione.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 150 del 2011, art. 14, art. 702 bis c.p.c. e L. n. 794 del 1942, art. 28, nonchè omesso esame di fatto decisivo.

Osserva il ricorrente come questo Supremo Collegio,con arresto del 2016, aveva individuato nel rito speciale D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14, l’unico applicabile anche in presenza – come nella specie – di contestazione sulla debenza del compenso al professionista e come erroneamente il Collegio messinese ebbe a dichiarare l’inammissibilità della domanda verso il N.O. fondata sull’art. 68 Legge Professionale degli avvocati.

La censura coglie la testa del chiodo posto che è insegnamento di questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. n. 4485/18 – che ogni controversia tra cliente e difensore che attenga al pagamento del compenso professionale per opera svolta in sede giudiziale deve svolgersi con il rito speciale, D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14, anche quando contestato l’an della pretesa e,non già, soltanto il quantum.

Quindi l’arresto sul quale il P. fonda la sua censura risulta confermato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, dunque erroneamente il Collegio siciliano ha ritenuto inammissibile la domanda proposta contro il N.O. solo perchè questi contestava di alcunchè dovere all’avv. P., in quanto qualsiasi controversia conseguente all’applicazione della normativa, ex lege n. 794 del 1942, risulta attualmente devoluta alla cognizione del Tribunale secondo il rito speciale ex D.P.R. n. 150 del 2011.

Che poi nello specifica situazione di specie – applicazione della solidarietà R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 68 – sia possibile anche l’evocazione,secondo il rito speciaie,della controparte nel giudizio di merito chiuso con transazione in dipendenza della solidarietà prevista dalla legge professionale degli avvocati, è insegnamento di questa Corte – Cass. n. 1415/71 – che va ribadito, sicchè rettamente il N.O. venne evocato assieme al Consorzio cliente nella prenste controversia.

Con la seconda ragione di doglianza il P. denunzia violazione della disciplina in tema di tariffa professionale degli avvocati – D.M. n. 127 del 2004 e D.M. n. 140 del 2012 – nonchè omesso esame di fatto decisivo con relazione alla tassazione dell’importo ritenuto dovuto da parte del Consorzio cliente, siccome operato dal Collegio siciliano.

Osserva il ricorrente come il Tribunale non ebbe a riconoscere il compenso per l’attività di partecipazione alle udienze nei procedimenti d’appello e d’opposizione all’esecuzione per difetto della relativa produzione documentale a comprova, nonchè il riconoscimento del compenso per le fasi cautelari ante processo ed ebbe a tassare in misura riduttiva il compenso per il giudizio di cassazione.

Con relazione alla statuizione di non riconoscere il compenso ex D.M. n. 127 del 2004, per la partecipazione alle udienza del procedimento d’appello e d’opposizione all’esecuzione, il Collegio di primo grado non ha violato alcuna norma giuridica, bensì ha operato legittima valutazione degli elementi probatori al riguardo in suo possesso.

Difatti il Tribunale ha sottolineato come il P. non aveva provveduto a depositare copia dei verbali relativi alle udienze in questione e come controparte aveva rilevato detta manchevolezza. Dunque a fronte di specifica contestazione della parte era onere del professionista dar adeguata prova del suo diritto al riguardo ed il Tribunale, valutando gli elementi probatori in atti, ha ritenuto non fornita detta necessaria adeguata prova.

La censura mossa dunque non si fonda sulla violazione di regola giuridica, bensì sulla contestazione – inammissibile in questa sede di legittimità – dell’attività di valutazione ed apprezzamento del compendio probatorio portato in atti a sostegno della pretesa.

Tuttavia come detto l’apprezzamento del materiale probatorio è compito proprio del Giudice del merito, nella specie puntualmente svolto eppertanto la motivata conclusione tratta è insindacabile in sede di legittimità.

Anche il profilo di censura afferente la tassazione del compenso per il giudizio di cassazione definito a seguito della transazione tra le parti litiganti – immotivata riduzione delle poste esposte in parcella – è priva di pregio.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe esposto motivazione circa la liquidazione – in misura inferiore al chiesto – delle poste riconosciute ed ebbe a non riconoscere la posta per la fase decisoria nonostante tutta l’attività prodromica alla transazione della lite dimostrata in causa.

Viceversa il Collegio siciliano ha puntualmente dato atto che le voci di parcella riconosciute erano tassate nei minimi di tariffa, richiamando all’uopo la richiesta generale del ricorrente in coerenza con l’accordo stipulato con il Consorzio.

Dunque motivazione al riguardo esiste ed appare in linea con la misura di liquidazione dei compensi per tutte le altre prestazioni professionali richieste dall’avv. P..

Quanto poi al mancato riconoscimento del compenso per la fase decisoria è il ricorrente stesso a precisare che l’udienza di discussione avanti la Corte Suprema non si tenne e nemmeno furono depositate eventuali scritture finali, posto che le parti raggiunta transazione ebbero ad abbandonare la causa, poi definita con ordinanza di estinzione per rinuncia al ricorso proposta proprio dal Consorzio cliente del P..

L’argomentazione critica proposta si compendia nel mero assunto di parte che comunque anche l’estinzione del procedimento per rinuncia comporta attività defensionale che deve esser remunerata, opinione che non supera la statuizione implicita del Collegio siciliano che in assenza di discussione o di note difensive non vi fu fase decisoria avanti la Suprema Corte.

Quanto poi alla denunzia del vizio di omesso esame di fatto decisivo il ricorrente nemmeno dettaglia il fatto storico oggetto di contraddittorio tra le parti, che il Tribunale omise di esaminare.

Coglie la testa del chiodo invece la censura afferente il mancato riconoscimento del compenso per le fasi autonome collegate alla chiesta sospensiva ex art. 283 c.p.c., nel procedimento avanti la Corte d’Appello – accolta – ed alla chiesta sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo proposta al Giudice dell’opposizione al precetto – accolta -.

Al riguardo il P. deduce che il Collegio di prime cure non abbia esposto motivazione illustrativa delle ragioni del mancato riconoscimento, specie tenuto conto che i due sub procedimenti ebbero trattazione autonoma, essendo le istanze di sospensiva proposte ed esaminate in apposita udienza fissata in anticipo rispetto all’udienza di trattazione fissata nella citazione introduttiva, sicchè concorreva autonomia dei procedimenti con conseguente diritto alla rimunerazione di apposito compenso.

In effetti nell’ordinanza impugnata non è dato rilevare alcuna motivazione a sostegno della statuizione di rigetto di tale richiesta di liquidazione da parte del professionista ed in effetti la pretesa appare aver fondamento.

Difatti è insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n. 15358/17 – che il procedimento ex art. 283 c.p.c., come l’incidente di sospensiva nell’ambito dell’opposizione a precetto abbiano natura di sub procedimento autonomo quando la questione viene esaminata in udienza fissata appositamente prima di quella di trattazione fissata nell’atto introduttivo del giudizio a sensi degli artt. 351 o 616 c.p.c..

Inoltre è pure insegnamento puntuale di questa Corte di legittimità – Cass. sez. 2 n. 2671/13 – che il compenso per detto sub procedimento autonomo bensì va liquidato ad esito della lite, ma comunque è dovuto anche per questo specifico incombente.

Quindi erroneamente il Collegio messinese non ha riconosciuto alcunchè all’avv. P. in relazione ai due sub procedimenti afferenti le istanze di inibitoria e sul punto l’ordinanza impugnata va cassata.

In relazione al primo motivo ed al secondo motivo nei limiti della motivazione l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale di Messina in altra composizione per nuovo esame.

Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia,anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità,al Tribunale di Messina altra composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

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