Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17464 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25211-2019 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA

GIANLUCA, che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio

dell’avvocato DI LUCCIO MARINA, che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ROMA-UTG DI ROMA ed AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15172/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, L.R. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni estratti di ruolo e cartelle di pagamento notificate da Equitalia Sud S.p.a., per un importo complessivo di Euro 1.075,47, convenendo in giudizio tanto l’esattore che Roma Capitale e I’UTG di Roma, ed eccependo: l’intervenuta prescrizione del credito; la mancata notificazione delle cartelle esattoriali impugnate; l’illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale e rimanevano contumaci l’agente per la riscossione e I’UTG di Roma.

Con sentenza n. 28537/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione, ritenendo che i provvedimenti impugnati non costituissero titolo esecutivo, ma meri atti interni dell’agente per la riscossione, non aventi natura impositiva in danno della ricorrente.

Interponeva appello avverso detta decisione la L. ed il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, n. 15172/2019, accoglieva il gravame, condannando la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del doppio grado, e compensandole per intero, invece, quanto a UTG di Roma e Roma Capitale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.R., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

UTG di Roma ed Agenzia delle Entrate – Riscossone, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal giudice di merito in relazione al rapporto processuale tra la L., da un lato, e Roma Capitale ed UTG di Roma, dall’altro lato, a fronte del fatto che l’opposizione era stata integralmente accolta e non si configurava alcun profilo di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, che avrebbero consentito la disposta compensazione delle spese del grado.

La censura è fondata.

Come recentemente affermato in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7086 del 12/03/2021, non massimata), questa Corte ha ripetutamente statuito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; ed anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161) che “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall’ente titolare del potere sanzionatorio -nella specie il Comune- che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.”. Poichè nella specie la ricorrente non aveva soltanto contestato vizi relativi ad atti posti in essere dall’agente per la riscossione, ma anche eccepito la prescrizione del credito, all’integrale accoglimento dell’opposizione doveva conseguire la condanna di ambedue i resistenti alle spese del grado.

Nè avrebbe potuto il Tribunale graduare la responsabilità dei due resistenti, in assenza di doglianze proposte da ciascuno di essi sul punto, posto che tra detti soggetti non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l’onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. ove non intenda rispondere in proprio dell’esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269).

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese dei presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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