Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17464 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10412/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 34/26/2010, depositata in data 22 febbraio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento emesso nei confronti di B.M., esercente attività commerciale di venditore ambulante di abbigliamento per bambini e titolare anche di un negozio, l’Agenzia delle entrate sottoponeva a tassazione ai fini IVA, IRPEF ed IRAP i maggiori ricavi accertati per l’anno di imposta 2001 mediante rideterminazione delle percentuali di ricarico applicate dal contribuente.

2. L’impugnazione proposta dal contribuente veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia che annullava l’atto impositivo compensando le spese.

3. Tale statuizione veniva impugnata dall’Ufficio dinanzi la Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 34 del 22 febbraio 2010, rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado “eccezion fatta per quanto concerne le spese di causa”, ponendo a carico dell’Agenzia appellante quelle di entrambi i gradi di giudizio.

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi, cui non replica l’intimato.

5. La causa perviene da rinvio a nuovo ruolo disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria adottata all’udienza del 28/02/2016, di acquisizione dei fascicoli delle fasi di merito necessari per verificare l’effettiva celebrazione del giudizio di secondo grado nella contumacia del contribuente appellato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la difesa erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la CTR laziale condannato l’Ufficio appellante, rimasto soccombente nel giudizio celebratosi nella contumacia dell’intimato, alla refusione delle spese processuali in favore della controparte non costituita in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto il medesimo profilo di censura ma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione (pronuncia di condanna alle spese in favore di parte processuale non costituito in giudizio), sono fondati e vanno accolti.

3.1. Deve preliminarmente premettersi che dalla verifica dei fascicoli del giudizio di merito di secondo grado è emerso che lo stesso si è in effetti celebrato nella contumacia del contribuente appellato.

Ciò posto pare opportuno ricordare il principio, più volte ribadito da questa Corte (fin da Cass, Sez. L, sent. n. 11803 del 1993, seguita da Cass., Sez. 1, n. 9419 del 1997, Sez. 1^, n. 43 del 1999 e Sez. 1^, n. 17432 del 2011), secondo cui “la condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”. Pertanto, poichè nel caso in esame è pacifico che il contribuente, parte vittoria in primo grado, non si è costituito nel successivo giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata dev’essere cassata in parte qua, senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che la statuizione di condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della parte vittoriosa non costituita, non avrebbe potuto essere adottata.

4. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non potevano modificare la pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali, adottata in primo grado, in quanto coperta da giudicato interno, trattandosi di statuizione non impugnata con appello incidentale dal contribuente, vittorioso in quel grado ma rimasto contumace nel giudizio celebratosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

5. Anche questo motivo è fondato e va accolto.

5.1. E’ principio giurisprudenziale dal quale non v’è ragione di discostarsi, quello secondo cui “In materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Ne consegue, a tale stregua – ed altresì in considerazione dell’operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati -, che l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna. Con l’ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (Cass., Sez. 3, n. 58 del 2004; id. Sez. 5, n. 15557 del 2006; Sez. 3, n. 15483 del 2008; Sez. 3, n. 24422 del 2009).

5.2. I giudici di appello non si sono uniformati al predetto principio, avendo proceduto a diversamente regolamentare le spese di primo grado nonostante l’integrale conferma della decisione di primo grado e la mancata impugnazione (anche incidentale) della statuizione sulle spese da parte del contribuente vittorioso, rimasto contumace in secondo grado, con conseguente formazione in parte qua del giudicato.

5.3. Anche in relazione a tale motivo, il suo accoglimento comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata senza rinvio ai giudici di merito, che non comporta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, concernendo una statuizione che non avrebbe dovuto essere adottata.

6. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate, peraltro insorte su pronunce adottate d’ufficio dalla Commissione di appello.

PQM

 

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’Agenzia delle entrate a titolo di spese processuali del giudizio di secondo grado a favore dell’appellato non costituito, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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