Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 31/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17463 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 2122-2013 proposto da:
GUADAGNO

‘FELICIA GDGFLC50D53C188B, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo
studio dell’avvocato ORLANDO MARCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIGNATIELLO NICOLA, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ESPOSITO ANGELA RAFFAELLA;

intimata –

avverso la sentenza n. 1018/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 18.1.2012, depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.

Data pubblicazione: 31/07/2014

premesso
che è stata depositata relazione a’ sensi dell’art. 380 bis cpc del seguente
tenore:
“1 — Angela Raffaella Esposito citò innanzi al Tribunale di Noia Felicia
Guadagno chiedendo che fosse condannata alla demolizione della

della normativa sulle distanze; in subordine propose domanda
risarcitoria; l’adito Tribunale accolse la domanda di riduzione in
pristino e quella di risarcimento del danno proposte dall’attrice,
respingendo le domande riconvenzionali, tese, del pari, al rispetto delle
distanze tra costruzioni ed al ristoro dei danni.

2 — La Corte di Appello di Napoli, pronunziando sul gravame
principale della Esposito e su quello incidentale della Guadagno, negò
la sussistenza di una violazione, da parte di quest’ultima, delle norme
sulle distanze ma confermò la condanna risarcitoria — diversamente
statuendo sulla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria-; condannò per contro l’Esposito alla riduzione in pristino
stato di un balcone edificato a distanza non legale dal fabbricato della
confinante.

3 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Guadagno,
sulla base di un unico motivo; la Esposito non ha svolto difese-

RILEVA IN DIRITTO
I — Parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.
2043 cod. civ. e, al contempo, la sussistenza di una motivazione
contraddittoria, laddove il giudice del gravame aveva , da un lato
disconosciuto la sussistenza dei presupposti per la condanna
ripristinatoria — vale a dire la sussistenza di violazioni della normativa
edilizia sulle distanze tra edifici- ma aveva confermato la condanna
risarcitoria che, appunto, quella violazione presupponeva; sottolinea
Ric. 2013 n. 02122 sez. M2 – ud. 17-06-2014
-2-

porzione di un fabbricato, adiacente al proprio, edificato in spregio

poi che l’accenno, posto tra parentesi nell’indicata decisione di appello,
a violazioni di norme urbanistiche disciplinanti aspetti diversi da quelli
attinenti le distanze, non sarebbe stato idoneo a sostenere la condanna
al risarcimento del danno, atteso che quelle disposizioni sarebbero
state a tutela di interessi pubblicistici e non di quelli privati ; soggiunge

una diversa prospettazione dei fatti, non contenuta nei rispettivi
gravami e quindi viziata da ultrapetizione.
— Non sussiste, a giudizio del relatore, la violazione del principio di
nerninem ledere in quanto, come appena riportato, la condanna al
risarcimento del danno era stata emessa dal Tribunale — e poi
confermata sull’ an dalla Corte di Appello- per violazioni alle norme
urbanistiche che non disciplinavano il rispetto delle distanze tra
costruzioni: quanto poi al secondo profilo messo in evidenza, il motivo
difetta di specificità in quanto omette di riportare il contenuto della
sentenza di primo grado su tale capo di decisione , al fine di consentire
alla Corte di scrutinare, da un lato, se l’assunto del giudice dell’appello
si fondasse effettivamente su affermazioni contenute nella decisione
del giudice di primo grado e, dall’altro, se dette violazioni fossero tali
da consentire una condanna risarcitoria
II.a — E’ in ogni caso errato l’assunto dal quale parte la ricorrente, vale
a dire che, essendo la disciplina urbanistica a tutela di interessi
pubblicistici, non vi sarebbe spazio per una tutela risarcitoria: invero il
contrario principio è consacrato nell’art. 872, II comma, cod. civ., in
cui si sancisce la tipicità della tutela solo per quella ripristinatoria ,
mentre il risarcimento del danno è demandato ai principi generali
III — Se le sopra riferite considerazioni saranno ritenute condivisibili il
ricorso è idoneo ad essere esaminato in camera di consiglio per esser
dichiarato manifestamente infondato.”
Ric. 2013 n. 02122 sez. M2 – ud. 17-06-2014
-3-

infine che la tesi sostenuta dalla Corte di Appello avrebbe condotto ad

Ritenuto
Che le conclusioni sopra esposte ed il percorso argomentativo esposto in
relazione sono condivisibili, non trovandosi cenni critici in un’ attività
difensiva della parte ricorrente;
che pertanto il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo
l’intimata articolato difese

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Così deciso il 17 giugno 2014 nella camera di consiglio della sezione VI ,
sottosezione seconda, della Corte di Cassazione.

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