Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27045-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA BRAMATI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1695/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che M.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e vizio di motivazione in ordine ad un elemento decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la CTR avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione formulata dal ricorrente di nullità dell’avviso di accertamento, perchè sprovvisto dell’allegazione del PVC;

che, col secondo, il M. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2303 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa valutazione di un motivo di appello e/o di un fatto decisivo e difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5: da un lato, il contribuente avrebbe dimostrato, attraverso le produzioni documentali, di non aver mai incassato somme superiori agli utili spettantigli, e, dall’altro, la CTR avrebbe omesso di spiegare quale danno sarebbe stato effettivamente causato all’Erario o a terzi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (Sez. 6-5, n. 14275 del 04/06/2016);

che, pertanto, la CTR si è correttamente uniformata al principio per il quale la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6-5, n. 9323 dell’11/04/2017);

che il secondo motivo è inammissibile;

che, per un verso, il ricorrente non spiega quale sia la violazione di diritto relativa all’art. 2303 c.c. commessa dalla CTR, nè quale sia l’omessa valutazione del motivo di appello lamentata (la quale avrebbe dovuto, comunque, essere censurata attraverso il richiamo all’art. 112 c.p.c.);

che, per altro verso, il fatto omesso riguarderebbe la valutazione di riscontri contabili, che la CTR mostra invece di aver fatto e che va, in proposito, rammentato come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si riferisce ad un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, inoltre, non sono censurate specifiche violazioni di legge nè affermazioni contrarie ai consolidati principi espressi da questa Corte, nè, d’altronde, trattandosi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente – per evitare l’inammissibilità del motivo – ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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