Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ZURICH INSURANCE COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

(denominazione sociale assunta dalla Zurigo Compagnia di

Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale per l’Italia) in persona

del suo Dirigente e procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO

FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLINO

SCOPONE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO CONGRESSI FRANCIACORTA SOC. CONS. A R.L. in liquidazione, in

persona del suo ultimo liquidatore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVEVERE MICHELANGELO 9,

presso lo studio dell’avv. LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. CESARE GALLI, giusta delega a, margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avv. SIMONA NAPOLITANI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G. quale curatore speciale del sig. E.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avv. QUIRINO D’ANGELO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. GIOVANNI DI BIASE, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

(denominazione sociale assunta dalla Zurigo Compagnia di

Assicurazioni S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia) in persona

del suo Dirigente procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avv. FILIPPO SCIUTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. CARLINO SCOFONE, giusta

procura speciale a margine del ricorso principale introduttivo;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

P.C., FALLIMENTO SILVERCRAFT SOC. CONS. P.A., FALLIMENTO

CONSORTILE IPPOS SOC. A R.L.;

– intimate –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2025/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10.2.09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Filippo Sciuto che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Centro

Congressi Franciacorta soc. cons. a r.l. in liquidazione) l’Avvocato

Pier Luigi Biamonti (per delega avv. Luigi Biamonti) che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per l’Italia ha proposto ricorso per cassazione contro l’inabilitato E. G., assistito dalla curatrice P.C., il Centro Congressi Franciacorta soc. consortile a r.l., V.F., il Fallimento Silvercrafi soc. consortile a r.l. ed il Fallimento Ipos soc. consortile a r.l..

Il ricorso e’ stato proposto avverso la sentenza del 15 luglio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha provveduto in grado di appello sulla controversia inter partes, avente ad oggetto una polizza fideiussoria.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi, nei quali hanno anche svolto ricorso incidentale, l’inabilitato E. G., assistito dal suo curatore speciale B.G. (nominato dal Tribunale di Udine con decreto del 5 maggio 2008), V.F. ed il Centro Congressi Franciacorta soc. cons. a r.l. in liquidazione.

Non hanno svolto attivita’ difensiva gli altri due intimati.

Peraltro, la ricorrente principale non ha notificato il ricorso al Fallimento Ippos soc. cons. a r.l. adducendo che la relativa procedura si sarebbe chiusa il 26 giugno 1997 e che la societa’ (evidentemente tornata in bonis) e’ stata cancellata dal Registro delle Imprese dal 13 ottobre 1998.

Il controricorso e ricorso incidentale del V. e quello del Centro Congressi Franciacorta risultano notificati dal punto di vista del notificante anche ai due soggetti intimati non costituiti. Non cosi’ quello dell’ E. come assistito.

La ricorrente principale ha resistito ai ricorsi incidentali con separati controricorsi.

2. Essendo sia il ricorso principale sia quelli incidentali soggetti alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisi con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Hanno depositato memoria il V. ed il Centro Congressi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

“… 4. – Il ricorso principale della Zurich Insurance Company, che concerne esclusivamente la statuizione con cui la Corte territoriale ha – in riforma della sentenza di primo grado – annullato le fideiussioni prestate da E.G. a favore della ricorrente principale, appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, onde la trattazione in camera di consiglio e’ giustificata dall’art. 375 c.p.c., comma 1.

Tutti e cinque i motivi che detto ricorso prospetta si fondano, infatti, sulle risultanze della c.t.u. espletata in appello, della quale riproducono anche i passi ai quali le relative argomentazioni illustrative si riferiscono, ma si astengono dall’indicare se la relazione del c.t.u. sia stata prodotta in questa sede di legittimita’ e dove, in caso positivo, sarebbe esaminabile. In particolare, non si specifica, come indispensabile agli effetti dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che si riferisce anche agli atti processuali, se la relazione sia stata prodotta in copia. Produzione che sarebbe stata necessario, atteso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 onera il ricorrente in cassazione – a pena di improcedibilita’ e con norma palesemente collegata al requisito di cui all’art. 366, n. 6 ove osservato sotto il profilo contenutistico nel ricorso per cassazione – di produrre anche gli atti processuali su cui il ricorso si fonda, atteso che, se e’ vero che essi si dovrebbero rinvenire nel fascicolo di ufficio dei gradi di merito in originale, l’acquisizione del fascicolo – di cui pure si sia richiesta la trasmissione da parte del ricorrente – non solo potrebbe non essere avvenuta al momento dell’esame del ricorso, ma potrebbe anche rivelare che il fascicolo e’ incompleto. Nella specie, d’altro canto, non e’ nemmeno dedotto – cosa che sarebbe stata, per quanto detto, comunque insufficiente ad ottemperare all’art. 366 c.p.c., n. 6 – che le allegazioni illustrative del ricorso si intendono fondate sull’originale della relazione in ipotesi presente nel fascicolo del giudizio presso la Corte d’appello.

Analoga inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 si configura per i documenti su cui pure i motivi si fondano, cioe’ le polizze fideiussorie ed il contratto di compravendita del (OMISSIS) (che si dice figurare in un fascicolo della procedura di sequestro che precedette l’inizio del giudizio di merito, ma senza specificare se e dove tale fascicolo sia stato prodotto in questa sede; in chiusura del ricorso, peraltro, si enuncia la produzione solo dei due fascicoli dei gradi di merito).

La giurisprudenza della Corte che giustifica la rilevazione della inammissibilita’ e’ la seguente: per i documenti, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; in precedenza Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, nonche’, successivamente, numerose conformi; per quanto attiene alla consulenza tecnica ed in genere gli atti processuali, si vedano Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e Cass. n. 4201 del 2010).

5. – Il ricorso incidentale dell’Ellero, per come assistito da curatore, essendo stato espressamente proposto come condizionato, resta, in conseguenza assorbito.

6. – Il ricorso incidentale del V. e’ inammissibile per l’assoluta mancanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, che, secondo la giurisprudenza della Corte, e’ necessario anche nel controricorso quando proponga ricorso incidentale condizionato (Cass. n. 76 del 2010).

7. – Il ricorso incidentale del Centro Congressi Franciacorta e’ in parte manifestamente infondato (art. 375 c.p.c., n. 5) ed in parte inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

7.1. – Il primo motivo di ricorso deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 preleggi, degli artt. 163, 183, 184, 189 e 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” e con esso si lamenta: a) che la domanda proposta dalla rappresentanza per l’Italia della Zurich era da considerarsi proposta da soggetto straniero e che nella comparsa di costituzione in primo grado il Centro Congressi aveva eccepito il difetto della condizione di reciprocita’ di cui all’ari. 16 preleggi nell’ordinamento svizzero, cui la Zurich apparteneva;

b) che detta condizione costituiva fatto costitutivo della domanda e l’attrice non l’aveva allegata e provata per tutto il corso del giudizio di primo grado e in particolare fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell’art. 189 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche;

c) che, in quanto fatto costitutivo della domanda, detta condizione non era da ritenere soggetta al principio iura novit curia, mentre il Tribunale in primo grado aveva accertato d’ufficio che la legge svizzera prevedeva un istituto analogo a quello oggetto della lite, peraltro senza indicare quale fosse;

d) che nell’atto di appello il Centro Congressi aveva lamentato che la prova della condizione di reciprocita’ avrebbe dovuto darsi dall’attrice e che, in difetto, la domanda avrebbe dovuto rigettarsi;

e) che patimenti, a seguito della costituzione dell’attrice e della produzione da parte sua con la comparsa di appello di uno stralcio del codice civile svizzero (e segnatamente degli artt. 506 e 507) il centro Congressi aveva eccepito la tardivita’ della produzione;

f) che la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado invocando erroneamente Cass. sez. un. n. 4479 del 1992, che, invece, concerneva la questione della legge straniera agli effetti dell’(ora soppresso) art. 4 c.p.c.;

g) che in tal modo, sempre per essere la condizione di reciprocita’ fatto costitutivo della domanda, anche la Corte d’Appello avrebbe violato il principio sull’onere di allegazione, che doveva essere assolto fin dall’atto di citazione, nonche’ quello sull’onere della prova a carico della medesima, che doveva esser assolto entro i termini di preclusione degli artt. 184 e 189 c.p.c., nel testo ante riforma della L. n. 353 del 1990 e successive modifiche;

h) che la violazione dell’ari. 345 c.p.c. emergerebbe per il rilievo dato dalla Corte territoriale – dopo avere considerato legittimo l’accertamento d’ufficio effettuato dal Tribunale – alla documentazione inerente le norme del codice svizzero, prodotta in appello, atteso che tale produzione, proprio per il fatto che la condizione di reciprocita’ ha la natura di fatto costitutivo, si era concretata nella proposizione di una nuova domanda.

7.1.2. – Il motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la’ dove si fonda su documenti (il contenuto delle polizze, che dovrebbero identificare il diritto fatto valere e soggetto alla condizione di reciprocita’; la produzione fatta dalla Zurich in appello) e su atti processuali (comparsa di costituzione in primo grado, sentenza di primo grado, atto di appello), dei quali non si indica se sono stati prodotti in questa sede e dove sarebbero esaminabili (al riguardo si rinvia alla giurisprudenza ed agli argomenti sopra esposti a proposito del ricorso principale).

7.1.3. – Il motivo apparirebbe, comunque, manifestamente infondato.

Va premesso che, essendo la controversia insorta anteriormente al 30 aprile 1995, non e’ soggetta alle modifiche del c.p.c, di cui alla L. n. 353 del 1990 (entrate in vigore per effetto della L. n. 534 di 1995). Inoltre, ad essa non trova applicazione nemmeno la norma della L. n. 218 del 1995, art. 14 giusta l’art. 72, comma 1, di detta legge.

Ferme queste due precisazioni, si deve osservare che, in relazione alla situazione normativa pregressa al citato art. 14, il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte in tema di rilevanza della condizione di reciprocita’ era il seguente: Allorche’ lo straniero intenda proporre dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l’esistenza della condizione di reciprocita’ prevista dall’art. 16 preleggi costituisce uno dei fatti costitutivi della relativa pretesa. In quanto tale, la suddetta condizione di reciprocita’ deve essere provata – in caso di contestazione – da chi la invoca, ed il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

(Cass. n. 26063 del 2008, da ultimo). Siffatto principio, nell’individuare l’esistenza della condizione di reciprocita’ come fatto costitutivo della pretesa e, quindi, della domanda, avrebbe dovuto comportare che, ove una domanda fosse stata proposta dallo straniero senza l’allegazione della situazione di reciprocita’, essa si sarebbe dovuta considerare nulla per omessa individuazione di uno degli elementi della causa petendi, con la conseguenza che, vigente il regime dell’art. 164 c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, la costituzione del convenuto, ancorche’ avesse dedotto la mancata allegazione della condizione di reciprocita’ si sarebbe dovuta intendere come eccezione di nullita’ della citazione.

Ai sensi di detta noma, che attribuiva efficacia sanante ex nunc alla costituzione i del convenuto, con salvezza dei diritti quesiti, la nullita’ si sarebbe dovuta reputare sanata dal momento della costituzione e la decisione sulla domanda nel merito sarebbe potuta avvenire assumendo rilievo la questione della esistenza del diritto straniero solo come requisito per la sua fondatezza, rilevante sul piano probatorio (e semmai, in relazione alla previsione della salvezza dei diritti quesiti, ove l’azione fosse stata soggetta a termini di prescrizione o decadenza, si sarebbe potuta evidenziare l’irrilevanza della prova dell’esistenza del diritto straniero, ove al momento della costituzione del convenuto la prescrizione o la decadenza fosse gia’ verificata).

Nella specie, dunque, la costituzione del Centro Congressi avrebbe sanato ex nunc la nullita’ della citazione derivante dalla mancata allegazione dell’esistenza della condizione di reciprocita’ e degradato la relativa questione (in assenza della invocazione di diritti quesiti) a problema probatorio rilevante per la fondatezza della domanda.

Ne consegue che l’attivita’ di individuazione del diritto straniero da parte del Tribunale non puo’ avere avuto il valore di introduzione d’ufficio nel giudizio di primo grado di un elemento individuatore della domanda della Zurich, bensi’ soltanto il valore di acquisizione d’ufficio di un elemento rilevante sul piano probatorio.

Ora, in disparte il rilievo che il Centro Congressi non dice in alcun modo come l’acquisizione di ufficio sarebbe avvenuta, posto che non riproduce la parte della sentenza di primo grado che avrebbe espresso la ragione dell’acquisizione (allude solo indirettamente all’essere stata la relativa questione giuridica), il che integra difetto di autosufficienza (sempre alla stregua dell’art. 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza), la produzione avvenuta in appello dell’estratto del codice svizzero da parte della Zurich sarebbe stata pienamente consentita dall’art. 345, comma 2, vecchio rito, che ammetteva la produzione di nuovi documenti. Ne consegue che, quand’anche il giudice di primo grado avesse errato nell’acquisire d’ufficio (come se fosse fatto notorio?) la conoscenza del diritto straniero, la relativa questione di nullita’ sarebbe rimasta superata in appello, tenuto conto che la Corte territoriale era investito dell’effetto devolutivo sulla controversia.

Il primo motivo, dunque, sembrerebbe infondato.

7.1.4. – Il secondo motivo si fonda sulle emergenze della produzione dell’estratto del codice svizzero, riguardo alla quale non fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6: appare pertanto inammissibile.

7.1.5. – Anche il terzo motivo si fonda su valutazioni che suppongono l’esame del contenuto di documenti riguardo ai quali non e’ osservato il requisito di ammissibilita’ di cui alla norma ora detta.

La stessa cosa dicasi per il quarto ed il quinto motivo.”.

2. Il Collegio preliminarmente riunisce i ricorsi incidentali a quello principale in seno al quale sono stati proposti.

3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle deduzioni svolte dal V. e dal centro Congressi nelle loro memorie quanto ai ricorsi da loro proposti.

3.1. In riferimento alla memoria del V., si osserva:

a) che, oltre a non essere motivato, non ha fondamento l’assunto che l’art. 375 c.p.c. non prevedrebbe come causa di inammissibilita’ “il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c.”: e’ sufficiente osservare che l’art. 375 c.p.c., n. 1, siccome sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 quando allude all’ipotesi che si debba «dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360, vuole alludere a qualsiasi previsione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione e, quindi, la previsione si presta a ricomprendere anche l’ipotesi di inammissibilita’ di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

b) che quello che secondo il V. nel suo ricorso integrerebbe un’esposizione sommaria dei fatti – a parte l’enunciazione dell’essere stato notificato all’esponente il ricorso della Zurigo contro la sentenza qui impugnata – si riduce all’indicazione: b1) che tale sentenza avrebbe accolto le (non specificate) domande della Zurigo e rigettato le (non specificate) domande ed istanze degli appellanti contro la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la legittimita’ del provvedimento di autorizzazione del sequestro conservativo e della sua successiva fase di esecuzione; quindi, “accertato il diritto dell’attrice di ottenere dai convenuti la restituzione delle somme versate in esecuzione delle polizze fideiussorie nn. (OMISSIS)”, li condannava in solido tra loro “al pagamento della somma di 8.433.111,60 Euro (pari a L. 16.328.781.000)”, oltre interessi sino al saldo; b2) che l’esponente aveva impugnato la sentenza di primo grado spiegando ampiamente le ragioni per cui le domande avversarie – fondate su una serie di fideiussioni ragioni che l’esponente e’ stato forzato a sottoscrivere – non dovevano comunque venire accolte neppure nei confronti del dott. V.F.; b3) che queste ragioni erano state disattese dalla Corte territoriale.

3.1.1. In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si e’, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto cio’ avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessita’ di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata». E, in applicazione di tale principio si e’ dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresi’, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilita’, non e’ possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

3.1.2. In riferimento alla ricordata giurisprudenza non sono necessarie spiegazioni per evidenziare che quanto in precedenza riportato non ha soddisfatto in alcun modo il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 salvo l’aggiunta che sarebbe vano ricercarne l’assolvimento anche nella stessa illustrazione dei motivi, che e’ svolta supponendo la conoscenza dello svolgimento processuale (e fra l’altro impingerebbe nella violazione del requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 6).

4. In riferimento alla memoria del Centro Congressi Franciacorta, il Collegio rileva che le deduzioni con le quali si contesta la valutazione di inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 prospettata a proposito dei motivi su cui il suo ricorso si basa, sono innanzitutto prive di pregio, la’ dove postulano il ricorso non si fonderebbe sui documenti e sugli atti processuali cui si allude nella relazione, perche’ i tatti che di essi sarebbero oggetto sarebbero pacifici nella sentenza impugnata. Invero, in tal modo prescindendo da ogni valutazione su tale pacificita’ – si vorrebbe che la pertinenza del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 venga apprezzata non gia’ sulla base di quanto risulta dal ricorso, bensi’ con l’integrazione di quanto emergerebbe dalla sentenza impugnata. Cio’ contraddice manifestamente il concetto di requisito del ricorso per cassazione previsto a pena di inammissibilita’ con riferimento al suo contenuto – forma, nel senso che esso non puo’ che risultare soltanto dal ricorso e non sulla base di eterointegrazione dello stesso.

Inoltre, le deduzioni della memoria vorrebbero che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 fosse assolto da indicazioni contenute nei fascicoli diparte dei due gradi giudizio di merito, dei quali si e’ indicato il deposito in chiusura del ricorso. Tale deduzione, tuttavia, omette di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte citata nella relazione in punto di requisito dell’art. 366, n. 6 cui si deve aggiungere Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, nonche’ Cass. (ord.) n. 15628 del 2009, secondo cui In tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilita’ prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non puo’ ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullita’, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicche’ solo il ricorso puo’ assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario e’ preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso e’ posto in condizione di sapere cosa e dove e’ stato prodotto in sede di legittimita’. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante che l’indicazione specifica dell’atto su cui si fondava il ricorso, ed in particolare della sede dove lo stesso era esaminabile, fosse contenuta nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo, prescritta per il funzionamento della cancelleria civile della Corte di cassazione ma non normativamente prevista – a differenza della nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 168 c.p.c. e agli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c. per il giudizio dinanzi al tribunale, a cui fa riferimento anche il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, art. 11 -, la quale e’ indirizzata al cancelliere e non al giudice di legittimita’ ed ha il solo scopo di realizzare il contatto tra l’ufficio giudiziario Corte di cassazione e la parte ricorrente e di enunciare cosa si produce con il ricorso).”).

L’omessa considerazione della giurisprudenza della Corte, al lume dei principi emergenti dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giustificherebbe che il Collegio non debba loro dedicare alcuna considerazione.

Comunque, la lettura dei cennati precedenti palesa ampiamente l’infondatezza dell’assunto del Centro Congressi. E’ sufficiente ad evidenziarlo la riproduzione della massima di Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, secondo cui: In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

5. In riferimento alla valutazione di infondatezza del primo motivo il Collegio a questo punto ritiene superfluo farsi carico delle contestazioni svolte dalla memoria, non senza rilevare che essa svolge un percorso argomentativo che non si fa carico di tutti gli elementi del ragionamento enunciato nella relazione e della loro consequenzialita’, particolarmente quanto alla incidenza dell’art. 164 c.p.c. vecchio testo.

6. Conclusivamente tutti i ricorsi debbono dichiararsi inammissibili.

L’esito comune di tutti i ricorsi induce e, quindi l’esistenza a carico di ogni ricorrente di una ragione di soccombenza nei confronti degli altri contro cui si rivolgeva il suo ricorso, induce a ravvisare giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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