Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20669/2016 proposto da:

L.T., IMMOBILIARE BORGOSALE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

BENEDETTI;

– ricorrenti –

contro

B.G., B.A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO RIBAUDO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DANILO CONTI;

– controricorrenti –

e contro

P.B.L.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 118/2016 della CORTE D’APPELLO di

BRESCIA, depositata il 11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

terzo motivo e per l’assorbimento del quarto e quinto motivo del

ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Berti, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Elena Benedetti, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Sebastiano Ribaudo, difensore dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2016: a) ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Immobiliare Borgosale s.r.l. (d’ora innanzi, la Immobiliare) e L.T. a pagare, in favore di B.G., B.A.E. e P.B.L., eredi del defunto B.E. (d’ora innanzi, i B.), il controvalore economico del 18% degli edifici di edilizia convenzionata realizzati sui terreni dei quali si dirà infra, provvedendo a correggere il valore dei lotti indicati come n. (OMISSIS) nella consulenza tecnica d’ufficio; b) ha accolto l’appello dei B. e condannato la Immobiliare e il L. a versare la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute; c) sempre in accoglimento dell’appello dei B., ha dichiarato la risoluzione parziale dell’accordo del quale si dirà subito infra, condannando la Immobiiare a restituire ai B. il fondo corrispondente al lotto n. (OMISSIS). La vicenda da cui è scaturito il presente procedimento, per quanto ancora rileva, prende le mosse da una scrittura privata, denominata “convenzione”, datata 15 ottobre 1994, con la quale B.E. e l’arch. L.T., premesso che il primo si era impegnato ad acquistare dai soci della Fornaci di Ranica s.a.s. (i sig. O., M. e Be.) la partecipazione del 18,21 % di detta società, avevano convenuto: 1) che il primo si impegnava a cedere al secondo o a società da lui costituita o costituenda la predetta quota; 2) che, ove l’acquisto fosse stato compiuto da una società, il L. avrebbe garantite personalmente il buon fine dell’operazione; 3) che il prezzo era stabilito in 800.000.000 Lire.

All’esito di sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n. 3404 del 2002, confermata dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 1 marzo 2006, sia pure con diverso percorso motivazionale, il prezzo appena indicato è stato ritenuto simulato, in quanto il corrispettivo della cessione delle quote, realizzatasi con rogito per notar F. sempre del 15 ottobre 1994, doveva ritenersi costituito dal trasferimento dei diritti reali immobiliari e, in particolare: a) dalla consegna di porzioni nella misura della quota indivisa del 18% di tutte le componenti degli edifici di tipo residenziale e convenzionata, realizzate sul compendio di terreno attribuito a B.E., nonchè b) “dal trasferimento del terreno di superficie corrispondente all’edificazione di 9000 metri cubi a destinazione pubblica”.

Il ricorso proposto dalla Immobiliare e dal L. avverso tale decisione è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29881 de 29 dicembre 2011.

Nel corso del giudizio proseguito dinanzi al Tribunale di Bergamo veniva determinato, a mezzo di consulenza tecnica, il controvalore economico del 18% degli edifici realizzati, dal momento: a) che i B., non potendo accedere, per ragioni di carattere soggettivo, all’edilizia convenzionata, non avrebbero potuto appropriarsi dell’edificato per tale quota; b) che era impossibile individuare una precisa suddivisione fisica del 18% degli edifici, per cui sarebbe stata comunque necessaria una compensazione in denaro.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) che la domanda di risoluzione parziale del contratto, finalizzata al conseguimento della restituzione del fondo indicato come lotto n. (OMISSIS), era ammissibile, alla stregua della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche in presenza di una sentenza passata in giudicato che condanni il debitore all’adempimento, il creditore conserva il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, ove l’inadempimento si protragga ulteriormente rispetto a quello già accertato e posto a fondamento della decisione passata in giudicato; b) che, nelle more del giudizio, ossia in data 23 gennaio 2008, era divenuta inefficace la convenzione urbanistica stipulata il 6 ottobre 1998 dalla Immobiliare con il Comune di Ranica, per effetto del decorso del decennio dalla data di approvazione del piano di recupero dell’area; c) che, in conseguenza, era divenuto inattuabile, a causa dell’inadempimento della Immobiliare, l’obbligazione di trasferimento ai B. del 18% degli edifici che la prima avrebbe dovuto realizzare sul lotto n. (OMISSIS); d) che non era esatto che l’operazione commerciale fosse stata ritenuta unitaria e inscindibile da parte del Tribunale; e) che dalla risoluzione parziale discendeva l’obbligo della Immobiliare di restituire il fondo corrispondente al lotto n. (OMISSIS) e non una parte delle quote di partecipazione societaria cedute, dal momento che con la menzionata sentenza non definitiva era stato accertato che l’atto di cessione delle quote aveva rappresentato il mezzo tecnico per far pervenire alla Immobiliare i fondi di cui alla scrittura privata conclusa tra B.E., da un lato, e i sig. O., M. e Be., dall’altro; f) che erroneamente il Tribunale non aveva riconosciuto la rivalutazione sugli importi in denaro che la Immobiliare avrebbe dovuto versare ai B.. in relazione ai lotti n. (OMISSIS), venendo in questione un debito di valore.

2. Avvero tale sentenza la Immobiliare e il L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (la richiesta finale di ricalibrare la regolamentazione delle spese, in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, non integra una doglianza automoma), cui hanno resistito con controricorso i B.. La Immobiliare e il L. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., nonchè violazione del principio del giudicato.

Rilevano i ricorrenti: a) che il presupposto per la modifica della domanda di adempimento in quella di risoluzione è che, all’accoglimento della prima, non sia seguita l’esecuzione della prestazione; b) che nel caso concreto l’adempimento si era perfezionato per effetto della “sentenza definitiva” (rette: non definitiva, ma passata in giudicato) del Tribunale di Bergamo n. 3404 del 2002, che aveva accertato la necessità di trasformare nell’equivalente pecuniario l’originario oggetto della prestazione; c) che a tale sentenza aveva fatto seguito il pagamento di somme ingentissime; d) che la sentenza n. 3404 del 2002 del Tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda di adempimento con riguardo all’intero compendio immobiliare, considerando l’affare come un unicum e sottolineando l’irrilevanza giuridica degli intenti speculativi e commerciali dell’una o dell’altra parte; e) che, in definitiva, la pretesa dei B. di ottenere, per la parte loro vantaggiosa, il controvalore del 18% del costruito e, per la parte non vantaggiosa, la restituzione dei fondi non edificati, era contraria al contenuto della sentenza passata in giudicato e alla buona fede contrattuale.

La censura è inammissibile, nella misura in cui, sulla premessa della formazione del giudicato sulla domanda di adempimento – ciò che non è posto in discussione da alcuno – deduce – in termini assolutamente assertivi – che ad esso avrebbe fatto seguito l’esecuzione delle prestazioni

In realtà, al momento della proposizione, da parte dei B., della domanda di risoluzione – ciò che è avvenuto, secondo i controricorrenti al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, in data 18 settembre 2009, e comunque prima della sentenza di primo grado del 6 novembre 2009 – 12 maggio 2010, che tale domanda ha dichiarato inammissibile – nessun prestazione era stata eseguita, visto che era proprio nel corso di quel giudizio che si era posto il problema di determinarne il quantum.

Ne discende che esattamente la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio – non oggetto, peraltro, di critica specifica da parte dei ricorrenti – secondo cui, in materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito, dell’art. 1453 c.c., comma 1, alla parte adempiente non si consuma all’esito della pronunzia di condanna del debitore all’esecuzione della prestazione. Ne consegue che, ove la parte inadempiente sia stata condannata all’adempimento con sentenza passata in giudicato e l’inadempimento permanga, l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, senza che si possa configurare un contrasto di giudicati tra loro incompatibili (Cass. 12 luglio 2011, n. 15290).

La Certe territoriale, in questa prospettiva, ha illustrato, con considerazioni trascurate dai ricorrenti, che, in data 23 gennaio 2008, ossia successivamente alla sentenza n. 3404 del 2002, sulla quale questi ultimi insistono, era divenuta inefficace la convenzione urbanistica stipulata il 6 ottobre 1998 dalla Immobiliare con il Comune di Ranica, senza che a tale evento facesse seguito una richiesta di rinnovo. Era, pertanto, divenuta inattuabile, a causa dell’inadempimento dell’Immobiliare, l’obbligazione di trasferimento ai B. del 18% degli edifici che si sarebbero dovuti realizzare sul lotto n. (OMISSIS).

In definitiva, la proposizione della domanda di risoluzione, lungi dall’esprimere una violazione del canone della buona fede, aveva rappresentato la legittima reazione dei B. all’inadempimento della controparte.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del giudicato.

Si rileva: a) che la Corte territoriale aveva stravolto i fatti accertati dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3404 del 2002, dai quali emergeva il carattere unitario delle operazioni economiche realizzate attraverso le scritture private dell’ottobre del 1994; b) che, in particolare, era evidente che il B. e il L. si fossero associati per affrontare insieme un’unica operazione commerciale, finalizzata alla realizzazione di un unitario complesso immobiliare, ancorchè differenziato quanto a tipologia edificatoria; c) che il B., infatti, non si era limitato a speculare sul prezzo di vendita del terreno che intere ava al L., ma aveva inteso trarre il massimo profitto dalla partecipazione al progetto edilizio, correndo il rischio d’impresa correlato all’effettiva volumetria che sarebbe stata realizzata.

3. Con il terzo motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione di una norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Carenza di motivazione”.

Si rileva: a) che la suddivisione in tre lotti venne effettuata non dalle parti, attraverso un accordo, ma dal consulente tecnico d’ufficio; b) che l’unicità dell’operazione commerciale e l’adempimento di quanto definito dalla prima sentenza del Tribunale di Bergamo rendevano impossibile configurare il lotto n. (OMISSIS) come un bene della vita corrispondente all’accoglimento della domanda di risoluzione parziale; c) che la Corte d’appello aveva omesso di considerare che gli immobili erano stati considerati nel quadro di un’operazione unitaria; d) che la mancata edificazione su parte delle aree era dipesa da un conflitto con l’Amministrazione comunale, sfociato in cinque controversie dinanzi al giudice amministrativo, tuttora non definite; e) che oggetto della cessione non era il terreno non edificato, ma la quota societaria del B., talchè, a tutto voler concedere, a dover essere restituita era la partecipazione trasferita (o il suo controvalore) e non il terreno.

4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e contenutistica. Essi sono, nel loro complesso, infondati.

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c., per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sè, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (Cass. 2 luglio 2013, n. 16556).

Ora, il motivato apprezzamento dei giudici di merito ha condotto a ricostruire nell’operazione realizzata dalle parti, attraverso una serie di negozi collegati, uno scambio di terreni, differenziabili non solo fisicamente, ma anche perchè diverse erano le tipologie edificatorie da realizzare, contro una quota degli edifici realizzati.

In tal modo individuato il contenuto dell’accordo, sono del tutto privi di conducenza: a) i riferimenti, peraltro parziali, dei ricorrenti ad alcuni luoghi della motivazione della sentenza n. 3404 del 2002 del Tribunale di Bergamo, superata, come detto dalla pronuncia della Corte d’appello che ha seguito, per raggiungere le medesime conclusioni, un diverso percorso argomentativo; b) l’insistenza del tutto assertiva alla unicità dell’operazione, una volta chiarito che ciò che rileva è la frazionabilità o non del bene che ne costituisce l’oggetto; c) il richiamo alla partecipazione del B. al rischio di impresa, che implica solo il carattere parzialmente aleatorio, al momento della conclusione del contratto, quanto all’entità del vantaggio che avrebbe ritratto, ma non certo – tale profilo non emergendo in alcun modo – una compartecipazione imprenditoriale.

Non correlata ad alcuna risultanza processuale è, infine, la ricostruzione delle cause che hanno determinato l’impossibilità giuridica di edificare sul lotto n. (OMISSIS).

In realtà, le diverse prospettazioni dei ricorrenti muovono da una diversa ricostruzione del significato dei negozio.

E, tuttavia, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni leggii assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es., Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

Nessuna di tali specificazioni emerge nel ricorso.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., sottolineando che l’obbligo restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, ha natura di debito di valuta e non di valore.

La censura è infondata.

I debiti di valuta sono quelli aventi ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro (v., ad es., di recente, Cass. 31 ottobre 2014, n. 23157), laddove i debiti di valore sono quelli che si traducono in espressione monetaria per sopravvenute vicende del rapporto, ossia per subingresso, al primitivo oggetto dell’obbligazione, di una quantità di danaro, che ne rappresenti l’equivalente.

Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui (tra l’altro con riguardo al capo della sentenza che ha condannato i ricorrenti all’adempimento) i giudici di merito hanno preso atto dell’impossibilità di attribuire alle parti adempienti la prestazione dovuta (ossia la quota degli edifici realizzati sui lotti n. (OMISSIS), che sarebbe loro spettata) per le ragioni sopra indicate e ne hanno determinato, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il controvalore economico.

6. In conseguenza, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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