Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25148-2019 proposto da:

PIXTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. BASSETTI GIANLUCA e domiciliata

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

CP SOFTWARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI n. 53, presso lo

studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GHIDORZI GUSTAVO ed CHIARENZA ARIANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1678/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Pixtel S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3968/2008, con il quale il Tribunale di Modena le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 161.678,39 in favore di XL World Europe S.r.l., poi divenuta c.p. Software S.p.a., a fronte di servizi di consulenza informatica resi dall’ingiungente in favore dell’opponente tra febbraio e settembre 2008. La società opponente deduceva che l’accordo intercorso con XL World Europe S.r.l. prevedeva che il compenso sarebbe stato pagato da Pixtel S.r.l. soltanto per i contratti, procurati dalla società creditrice, che fossero andati a buon fine, ovverosia che si fossero conclusi con la consegna, al cliente finale, di computer e linee ADSL che Pixtel S.r.l. commercializzava per conto di Telecom S.p.a. presso la clientela delle piccole e medie imprese, sulla base di regolare mandato. Poichè i contratti procurati da XL World Europe S.r.l. erano soggetti alla verifica ed all’approvazione di Telecom S.p.a., la prima società avrebbe maturato il diritto al compenso soltanto in relazione ai contratti che, in concreto, non erano stati rifiutati da Telecom S.p.a..

Nella resistenza di XL World Europe S.r.l. il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2163/2014, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, sul presupposto che il contratto sottoscritto tra le parti prevedesse il diritto del fornitore di servizi al compenso, determinato in una percentuale delle provvigioni riconosciute da Telecom S.p.a. a Pixtel S.r.l., solo in relazione agli affari per i quali Telecom S.p.a. non aveva esercitato il diritto di recesso. Poichè il fornitore non aveva fornito la prova di quanti contratti fossero stati confermati da Telecom S.p.a., nulla gli sarebbe stato dovuto a fronte del servizio reso.

Interponeva appello la c.p. Software S.p.a. (già XL World Europe S.r.l.) e si costituiva in seconde cure Pixtel S.r.l., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1678/2019, la Corte di Appello di Bologna accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione proposta in prime cure da Pixtel S.r.l. e confermando il decreto ingiuntivo opposto. Secondo la Corte di Appello, i contratti procurati dalla società appellante erano da ritenersi conclusi mediante il sistema del “verbal ordering” ed il diritto al compenso era dunque maturato. La facoltà di Telecom S.p.a. di rifiutarli costituiva una condizione risolutiva, e dunque era Pixtel S.r.l. che avrebbe dovuto dimostrare quali e quanti, dei contratti conclusi da c.p. Software S.p.a., erano stati poi “scartati” da Telecom S.p.a. In difetto di tale prova, l’opposizione doveva essere rigettata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pixtel S.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso c.p. Software S.p.a.

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1353 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato la facoltà di Telecom S.p.a. di scartare alcuni dei contratti procurati da c.p. Software S.p.a. sub specie di condizione risolutiva. Ad avviso della ricorrente, infatti, il mancato rifiuto di Telecom S.p.a. di detti contratti non costituiva un evento idoneo a condizionare, sospensivamente o risolutivamente, l’efficacia del contratto intercorso tra c.p. Sotware S.p.a. e Pixtel S.r.l., ma rappresentava piuttosto un’ipotesi per l’applicabilità dell’obbligazione subordinata, assunta da c.p. Software S.p.a., di reintegrare i contratti “scartati” da Telecom S.p.a..

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto configurare l’evento futuro, costituito dal mancato rifiuto di Telecom S.p.a. dei contratti procurati da c.p. Software S.p.a., alla stregua di un fatto idoneo ad incidere sul tempo dell’adempimento. Soltanto laddove Telecom S.p.a. non avesse “scartato” il contratto ed il cliente finale non avesse esercitato il diritto di recesso riconosciutogli per legge, dunque, sarebbe scattato il diritto di c.p. Software S.p.a. alla percezione del compenso pattiziamente stabilito.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili.

Il giudice di appello ha interpretato il dato negoziale, ricostruendo la volontà delle parti all’esito di un apprezzamento di fatto sorretto da adeguata motivazione e non utilmente sindacabile in questa sede (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549; Conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972) ed applicato correttamente il principio per cui, poichè “L’eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione, corrispondendo all’esercizio di un diritto potestativo, è un’eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d’ufficio, nè la parte sollevare per la prima volta in appello” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17474 del 31/07/2014, Rv. 631831) la relativa prova spettava alla parte che intendeva farla valere.

In tema di interpretazione del contratto, il collegio ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui “L’interpretazione degli atti negoziali – che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi- va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 701 del 18/01/2021, Rv. 660185). Nè può essere ammesso, in sede di legittimità, un motivo di ricorso che si risolva in mera richiesta di revisione del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ovvero nell’istanza di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, poichè l’apprezzamento delle prove e la scelta di quali tra esse sia decisiva appartiene al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Da quanto precede, discende l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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