Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17462 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18748/2018 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIA ANTONIO

ROMANO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA E NOLA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASILINA, 1665, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati

LEANDRO TRAVERSA, FRANCESCO FIMMANO’;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENENALE CORTE D’APPELLO NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza relativa al RG 743/2017 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con decisione in data 8.7.2016 la Commissione amministrativa regionale di disciplina dei notai per la circoscrizione Campania e Basilicata provvedeva alla definizione del procedimento disciplinare n. 3/2016 promosso a carico del Dott. C.E. dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

Tale decisione sanciva l’applicazione della sanzione della censura in relazione all’addebito di non aver conseguito alcun credito formativo nel biennio 2014/2015, nonchè la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività notarile per la durata di mesi tre in ordine all’addebito di non aver stipulato, per il biennio 2015-2016, la prevista assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

Il C. proponeva impugnazione avverso la suddetta decis’one innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Quest’ultima, con ordinanza n. rep. 5507/2017, accoglimento per quanto di ragione del proposto gravame ed in parziale riforma della decisione gravata, applicava – per la seconda contestata infrazione – la sanzione della sospensione per mesi due.

Lo stesso C. ricorre oggi per la cassazione della succitata ordinanza a mezzo di ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, artt. 136,144 e 147, come modificati dal D.Lgs. n. 249 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato ” violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla decisione della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha rigettato il motivo relativo alla denunciata eccessività della sanzione della sospensione con motivazione meramente apparente e, comunque carente”.

3.- Esposti, doverosamente, i due suddetti motivi del ricorso va rilevato quanto segue.

Con atto depositato in data 4 dicembre 2029 il ricorrente ha formulato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c..

Deve, pertanto, dichiararsi – come da conforme richiesta del Procuratore Generale, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio determinate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA