Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17462 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24857-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI n. 32, presso lo studio dell’avvocato MARINO ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA PASQUALE;

– ricorrente –

contro

I.S.ME.A. ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA n. 7, presso lo studio

dell’avvocato GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 2.2.2011 l’I.S.ME.A. -ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, evocava in giudizio C.M. innanzi il Tribunale Civile di Roma per sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto di vendita con patto riservato dominio stipulato tra le parti in data 7.7.2005.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’I.S.ME.A. al pagamento dell’indennità per le migliorie apportate al fondo oggetto della compravendita, per un importo di Euro 226.930,95.

Con sentenza n. 11568/2013 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, ritenendo che il Crocco non avesse fornito la prova delle migliorie asseritamente apportate al fondo.

Interponeva appello avverso detta decisione il Crocco e si costituiva in seconde cure I.S.ME.A. resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 321/2019, la Corte di Appello di Roma respingeva l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.M., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso I.S.ME.A.

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61,115 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova delle effettuate migliorie, senza accogliere l’istanza di C.T.U. formulata dal Crocco nel corso del giudizio di merito, proprio al fine di dimostrare l’entità di dette migliorie.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., artt. 1592 e 1593 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione di I.S.ME.A. all’esecuzione delle migliorie realizzate sull’immobile compravenduto tra le parti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto con esse il ricorrente invoca un riesame della valutazione del fatto e dell’apprezzamento delle prove operata dal giudice di secondo grado, senza tener conto, da un lato, del principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi nella mera richiesta di revisione del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), e, dall’altro lato, del principio secondo cui il sindacato sulle prove e sulla scelta di quali, tra di esse, sia decisiva appartiene al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso specifico, la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dal Crocco poichè quest’ultimo non aveva fornito la prova delle migliorie rivendicate, non avendo prodotto alcun documento di spesa o progettuale in relazione agli interventi che egli aveva dedotto di aver eseguito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in calce). In base a questo decisivo passaggio della motivazione, non adeguatamente attinto dalle censure in esame, il giudice di merito ha escluso la C.T.U. invocata dal Crocco, ritenendo impossibile supplire, mediante una consulenza di carattere esplorativo, alla carenza della prova del fatto storico -rappresentato, appunto, dall’effettiva esecuzione delle migliorie di cui si discute-dedotto dall’odierno ricorrente a fondamento della sua pretesa.

Sul punto, soccorre il principio, affermato da questa Corte in tema di risarcimento del danno, secondo cui “… è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015, Rv. 633974; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020, Rv. 658504). Le parti, infatti, non possono “… sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto…”; il giudice può, dunque, ammettere la cd. C.T.U. percipiente “… per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario, purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013, Rv. 627911; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009, Rv. 607649).

A fronte della ravvisata carenza della prova del fatto dedotto dal C. -rappresentato, come detto, dall’esecuzione delle migliorie dal medesimo rivendicate- appare del tutto irrilevante la circostanza che I.S.ME.A. avesse concluso, in prime cure, invocando -peraltro soltanto in contestazione all’avversa domanda riconvenzionale, e quindi in via evidentemente subordinata rispetto alla domanda principale di risoluzione del contratto di compravendita per fatto e colpa del C.- il proprio diritto di ritenere dette eventuali migliorie.

Egualmente irrilevante è l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui I.S.ME.A. avrebbe dovuto autorizzare dette migliorie: in difetto di prova della loro stessa esistenza, infatti, qualsiasi ulteriore riflessione in relazione ad esse è superflua.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, in via principale del D.M. n. 140 del 2012, ed in subordine del D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente determinato le spese di primo grado in misura non coerente con le tariffe in vigore.

La censura è inammissibile per carenza di specificità, poichè in essa non vengono indicati lo scaglione, o i valori della tariffa vigente all’atto della pubblicazione della sentenza impugnata, che ad avviso del ricorrente avrebbero dovuto essere applicati dal giudice di merito in luogo di quelli effettivamente considerati ai fini della liquidazione delle spese di lite. In tal modo, il ricorrente non indica quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che sarebbe conseguenza del vizio denunciato. In proposito, il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l’attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perchè solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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