Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17462 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 01/09/2016), n.17462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19675-2015 proposto da:

R.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO COMO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1329/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

10/7/2014, depositata il 17/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA CATERINA;

udito l’Avvocato PIERO LO RUSSO (delega Avvocato CLAUDIO CONIO)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, condivisa dal Collegio.

2 – Con sentenza n. 1329/2014, depositata in data 17 luglio 2014, la Corte di appello di Messina respingeva l’appello proposto dall’I.N.P.S. nei confronti di R.P. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva (parzialmente) accolto la domanda del R. e riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento a far data dall’1/10/2010. Seguiva la compensazione delle spese processuali tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u. che venivano poste a carico dell’I.N.P.S..

Avverso detta sentenza R.P. ricorre per cassazione con un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato.

3 – Il ricorso è improcedibile.

Nella fattispecie deve, infatti, aversi riguardo – ai fini del decorso del termine, ex art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso notificato a mezzo posta – al momento dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, intervenuto, nell’ipotesi in questione, in data 8 ottobre 2015 (essendo l’atto pervenuto alla cancelleria in data 11 agosto 2015 una mera “velina non notificata”- si veda l’annotazione sul modulo dell’ufficio depositi lo stesso giorno 11 agosto 2015 -), donde l’intempestività dello stesso per il decorso del termine di venti giorni decorrenti dall’ultima notifica (avvenuta il 26 agosto 2015).

Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., di parte ricorrente si contesta la proposta formulata nella Relazione e si evidenzia che il deposito di copia del ricorso deve essere valutato alla stregua di una mera irregolarità formale dalla quale non deriva alcun pregiudizio ai diritti di parte resistente nè tantomeno una insanabile violazione delle norme del codice di rito. Richiama, al riguardo, la pronuncia di questa Corte del 10 febbraio 2014, n. 2875.

In realtà, avuto riguardo alla formulazione e alla ratio dell’art. 369 c.p.c., comma 1, questa norma deve essere interpretata nel senso che, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, occorre depositare l’originale di tale atto, restando escluso che il deposito dell’originale, oltre detto termine, possa consentire di evitare l’improcedibilità.

La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non può neppure ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato controricorso senza eccepire l’improcedibilità (in riferimento al caso di violazione del termine di cui all’art. 369 c.p.c., cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14569; Cass. 4 giugno 2004, n. 10699; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914).

Nella specie è indubbio che, essendo l’ultima notifica avvenuta in data 26/8/2015, era da tale data che andava verificata la tempestività del deposito dell’originale del ricorso notificato irrilevante essendo il precedente invio a mezzo posta di una semplice “velina” del ricorso priva di ogni riferimento anche solo all’avvio del procedimento notificatoti in data anteriore all’invio suddetto – e tardivo il successivo deposito dell’originale notificato avvenuto in data 8/10/2015.

E’ da escludere, infatti, la possibilità di recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso – ventesimo giorno dal 26 agosto 2015 – (cfr. Cass., n. 4248 del 2005, sia pure con riferimento all’altro onere, sanzionato da improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., n. 2, introducendo nel sistema elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente pregiudizievoli del principio della certezza del diritto, finendo con il far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e dei termini, e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed imponderabili).

Nè risulta appropriato il richiamo al precedente di questa Corte del 10 febbraio 2014, n. 2875 sia perchè la fattispecie esaminata riguardava l’iscrizione a molo di un atto di appello (ritenuta possibile, sulla base di quanto previsto dall’art. 165 c.p.c., comma 2, e dalla L. 20 novembre 1982, n. 89, art. 5, comma 3, anche con il deposito di copia informale dell’atto di appello “in corso di notificazione”) sia perchè nel caso in esame – diversamente da quello di cui alla citata decisione – alla “velina” inviata a mezzo posta era solo allegata una copia della procura ad litem e nessun altro atto da cui si evincesse quantomeno l’avvio del procedimento notificatorio.

4 – In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

5 – Infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo il ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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