Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17461 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26317/2009 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. 15045/09 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

del 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – A.M. ha chiesto, con il presente ricorso, la cassazione del provvedimento adottato il 16.3.2009 dal Comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti in materia penale del Tribunale di Napoli, con il quale è stata disposta la cancellazione dall’Albo dei Periti in materia penale dell’odierno ricorrente.

Lo stesso, nel ricorso, da atto di avere proposto, in data 10.4.2009, reclamo avverso tale provvedimento, davanti alla Corte d’Appello di Napoli, commissione di seconda istanza Albo Periti in materia penale e che la Commissione aveva, con provvedimento adottato alla udienza del 20.10.2009 (come sembra dal tenore del ricorso) rigettato la domanda e confermato il provvedimento di primo grado.

Il ricorso per cassazione è inammissibile sotto molteplici profili;

ed è anche improcedibile.

In primo luogo, l’eventuale richiesta di cassazione avrebbe dovuto riguardare il provvedimento di secondo grado, confermativo del primo.

Il provvedimento, comunque, anche a volere ritenere che il ricorso sia stato proposto per impugnare quel provvedimento, non risulta notificato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, contraddittore necessario nel giudizio di cassazione.

In ogni caso, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile per non essere il provvedimento impugnato ricorribile per cassazione.

L’attività disciplinare del Comitato per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici prevista dagli artt. 19 e 21 disp. att. c.p.c., infatti, non ha natura giurisdizionale ed è svolta in assenza di contraddittorio.

Il provvedimento reso dal Comitato, anche in sede di reclamo, quindi, non ha natura giurisdizionale e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 30.11.2006 n. 25499).

Il ricorso, poi, sarebbe anche improcedibile per non essere stato depositato, con il ricorso, copia autentica della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – della Corte suprema di Cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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