Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17461 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14536/2016 proposto da:

ATHESIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIER LUIGI VESENTINI;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO PELIZZONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 187/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, per il rigetto del ricorso incidentale e per

l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Athesia S.r.l. otteneva dal Tribunale di Verona D.I. per il pagamento, da parte della ingiunta Cooperativa esercenti Farmacia S.c.a.r.l., della somma di Euro 76.383,09 quale dovuto corrispettivo per la fornitura di sistema informatico e servizi di assistenza.

La suddetta Cooperativa proponeva opposizione al D.I. chiedendo la revoca dell’opposto provvedimento monitorio e la declaratoria di risoluzione del contratto inter partes di fornitura con restituzione delle somme pagate, nonchè condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti.

Costituitasi in giudizio, l’opposta società contestava la fondatezza della svolta opposizione, concludendo per la conferma dell’opposto D.I. ed il rigetto delle avverse domande, nonchè proponendo – altresì – domanda riconvenzionale per la condanna di parte avversa al pagamento della ulteriore somma di Euro 20.658,29, oltre IVA portata da nota di accredito n. (OMISSIS).

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1972/2009, ritenuta – anche sulla scorta di pregresso ATP – l’inadeguatezza del programma informatico fornito, dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura, revocava l’opposto D.I. e disponeva la restituzione delle somme versate a fronte della fornitura di hardware e personal computer con conseguente condanna della società opposta al pagamento della somma di Euro 142.791,00. Dichiarava, inoltre, che nulla era più dovuto dalla cooperativa opponente, rigettando la domanda al risarcimento dei danni formulata dall’opponente e dichiarando inammissibile quella riconvenzionale spiegata dalla società opposta.

La società già ingiungente interponeva appello per la riforma della decisione del Tribunale di prima istanza, gravata – altresì- da appello incidentale della opponente cooperativa volto ad ottenere, in parziale modifica della decisione del Giudice di prime cure, la condanna della società appellante principale alla restituzione dell’ulteriore somma di Euro 58.950,82, nonchè al risarcimento dei danni assommanti ad e 48 mila.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 187/2016, in parziale riforma dell’appellata sentenza (confermata nel resto), condannava la Cooperativa a restituire alla società Athesia l’importo di Euro 93.512,40 (per fornitura cablaggi e personal computer) e condannava la medesima società a corrispondere alla parte appellata-appellante incidentale la somma di Euro 58.950,82, dovuta più specificamente a titolo di restituzione di quanto pagato – in forza del contratto risoluto – per licenze di uso dei software e personalizzazione e conversione dati.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre in via principale la società Athesia con atto affidato a sei ordini di motivi illustrati come la rimessiva memoria e resistito con controricorso dalla cooperativa intimata, la quale – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale basato su due ordini di motivi.

Il ricorso incidentale è resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Trattasi, nella prospettazione della ricorrente di preteso mancato esame di elementi (ATP Ing. D., deposizione Z., moduli interventi) determinanti al fine dell’esclusione della responsabilità della società ricorrente in ordine al mancato risultato e buon esito della fornitura.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si eccepisce la nullità della sentenza per “mera apparenza della motivazione in ordine ai fatti del giudizio rilevanti”.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di norme di legge in ordine alla ritenuta risoluzione del contratto inter partes.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al capo della sentenza che rigettava la domanda di pagamento richiesta con D.I..

5.- Con il quinto motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alla domanda, accolta, azionata con l’appello incidentale dalla cooperativa.

6.- Con il sesto motivo del ricorso principale si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per la condanna alle spese dei due gradi del giudizio a carico di Athesia, nonostante l’accoglimento parziale, ma sostanziale, dell’appello” (principale).

7.- Il Collegio ritiene di dover incentrare immediatamente la propria attenzione sul primo e terzo motivo del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logica.

Entrambi i detti ed esposti motivi attengono, in sostanza, alla problematica dell’imputabilità dell’inadempimento, in base al quale i Giudici del merito hanno deciso provvedendo, fra l’altro, ad una preliminare e corretta qualificazione giuridica – come contratto misto – del contratto inter partes (e, pertanto, va disatteso ogni altro profilo di censura relativo a tale esatta qualificazione giuridica).

La risultante mancata specifica valutazione degli elementi e dati contestata col primo dei due motivi qui in esame congiunto assume carattere decisivo al fine di non poter ritenere l’esattezza della decisione adottata con la sentenza impugnata in relazione al dovuto esame, solo in relazione al quale sarebbe stato possibile addossare con certezza l’imputabilità al solo fornitore del denunciato inadempimento.

La suddetta omissione assume indiretto ma decisivo rilievo anche in rapporto all’ulteriore profilo di doglianza – in punto di violazione di legge – di cui al terzo motivo qui congiuntamente esaminato.

L’affermazione della risoluzione del contratto e l’attribuibilità della conseguente responsabilità non potevano che derivare dalla compiuta valutazione di ogni profilo anche in dipendenza della anzidetta esatta qualificazione giuridica del rapporto.

In sostanza, l’obbligo di funzionalità del sistema informativo di cui alla fornitura per cui è controversia non poteva che essere verificato, pure con l’esame dei succitati elementi, in rapporto alla concreta modalità (cui ebbe a concorrere anche la parte rifornita) per cui si verificò un decadimento funzionale del medesimo sistema.

E, tanto, anche in relazione alla natura delle prestazioni garantite contrattualmente per effetto di un contratto ad esecuzione continuata che – fra l’altro ed attesa la sua natura – osterebbe a quella particolare restituzione integralmente ritenuta possibile dalla decisione gravata.

8.- I due motivi vanno, quindi, accolti nel senso di cui innanzi con conseguente cassazione – in punto – della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice del rinvio in dispositivo indicato.

9.- I rimanenti esposti motivi del ricorso principale, per effetto del suddetto accoglimento, vanno ritenuti assorbiti.

10.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo, in sostanza, censura la disposizione – ritenuta illegittima – del capo della sentenza di appello con il quale è stata sancita l’esclusione dell’obbligo di restituzione, da parte di Athesia e, per effetto della risoluzione del contratto inter partes, della somma pagate dal consorzio ricorrente incidentale a titolo di cablaggio, terminali, personal computer e server.

11.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si prospetta la nullità della sentenza “sotto il profilo della mera apparenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione” in relazione a quanto stabilito circa l’obbligo di restituzione della somma di Euro 93.512,40 ad Athesia.

12.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, anche il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito.

PQM

La Corte:

accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti i rimanenti ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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