Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17461 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 01/09/2016), n.17461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28920-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA POLLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

COMUNE DI OSTUNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1944/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

dell’1/07/2014, depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Matteo Del Vescovo difensore del controricorrente

che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19.4 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Brindisi respingeva la domanda di pensione di inabilità civile avanzata da F.P., sul rilievo che, pur avendo la c.t.u. medico legale accertato il 100% di invalidità, risultava superato dall’assistito il limite reddituale.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 22.7.2014, accoglieva parzialmente il gravame del Faggiano e dichiarava il diritto del predetto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 28.6.2013, condannando l’istituto al pagamento delle relativa prestazione, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione del diritto. Riteneva la Corte che l’accertamento sanitario effettuato dal Ctu di primo grado costituiva cosa giudicata e che il requisito reddituale fosse carente per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, dovendo ritenersi, ai fini dell’accertamento suddetto, la rilevanza anche del reddito del coniuge, solo dopo la modifica normativa potendo escludersi ai fini della determinazione del reddito quello percepito da altri componenti del nucleo familiare dell’assistito.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, il F.. Il Comune di Ostuni è rimasto intimato.

Viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e della L. n. 118 del 1971, art. 12, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sul rilievo che era erronea l’affermazione che sul requisito sanitario si fosse formato il giudicato e che non poteva riconoscersi il diritto al beneficio richiesto senza avere accertato l’effettiva esistenza del requisito sanitario. Evidenzia che era del tutto ininfluente che nel giudizio di primo grado fosse stata espletata ctu che aveva riconosciuto il F. invalido al 100%, perchè l’INPS aveva dissentito da tale conclusione, attraverso il proprio ct di parte e perchè, in ogni caso, il requisito sanitario, al pari di quello reddituale, ha natura costitutiva, onde il giudice del gravame doveva valutarne la sussistenza, non essendovi alcun riferimento allo stesso nella sentenza di primo grado. Osserva che, peraltro, dalla perizia d’ufficio del 2011 si evinceva che, essendo la patologia suscettibile di miglioramenti, doveva considerarsi una revisione a due anni, per cui non poteva escludersi che la valutazione del quadro patologico potesse portare a diverse conclusioni.

Va respinto il rilievo di inammissibilità del ricorso formulato dal controricorrente, posto che i motivi, diversamente da quanto assunto, risultano specificati, in conformità a quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e che il richiamo all’art. 125 c.p.c., a sostegno del rilievo di improcedibilità dell’impugnazione è inconferente.

Nel merito, è sufficiente il richiamo al principio espresso da questa Corte, secondo il quale “Con riferimento all’assegno d’invalidità previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, a favore dei mutilati ed invalidi civili, il requisito relativo alle condizioni reddituali integra un fatto costitutivo del diritto alla stessa stregua di quello riguardante gli aspetti sanitari, come si deduce sia da elementi letterali, sia dalla “ratio” di una normativa coordinatamente volta a tutelare le situazioni di debolezza sociale caratterizzate dal concorso di disagiate condizioni economiche e di età avanzata ovvero (eventualmente anche in concorso con quest’ultima) di menomazione dello stato di salute (L. n. 153 del 1969, art. 26, L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13). Conseguentemente, se, nel caso in cui il diritto all’assegno sia stato dichiarato in primo grado sulla base soltanto dell’accertamento del requisito sanitario, è onere dell’amministrazione convenuta appellare la relativa pronuncia anche per l’omesso accertamento delle condizioni economiche, pena il formarsi del giudicato interno implicito sull’esistenza di tale fatto costitutivo del diritto alla prestazione, quando, invece, (come nella specie) la domanda sia stata rigettata in base all’esclusione del requisito sanitario, e manchi qualsiasi esame circa il requisito economico, il Ministero dell’interno, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa, e neanche ha la necessità di rilevare in appello il mancato accertamento delle condizioni economiche, in quanto l’art. 346 c.p.c., impone di riproporre espressamente, a pena di decadenza, le eccezioni in senso proprio e non anche le semplici difese, dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda. Pertanto la stessa parte può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito reddituale da parte del giudice di appello che abbia accolto la domanda (cfr. Cass. 14.12.1995 n. 12800).

Il principio richiamato vale evidentemente anche con riferimento alla pensione e pure ove risulti il rigetto della domanda in primo grado sulla base del solo esame del requisito economico, essendo pacifica la natura costitutiva anche del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici assistenziali.

Poichè la Corte territoriale ha omesso ogni esame del requisito sanitario, non sussistendo alcun onere, a pena di decadenza, per l’INPS di riproposizione di eccezioni al riguardo, si propone, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte designanda per l’esame omesso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione – dovendo disattendersi le osservazioni di cui alla memoria del F. – e concorda, pertanto, sull’accoglimento del ricorso, con cassazione della pronunzia impugnata.

La causa va rimessa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, per l’esame del requisito sanitario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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