Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17460 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTOFARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLINA FERRI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL – Divisione Leggi d’Italia Professionale in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualita’

di incorporante per fusione della Wolters KluWer Italia Professionale

SpA ex De Agostini Professionale SpA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII n. 396, presso lo studio dell’avvocato

PETRUCCI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 20711/09 del TRIBUNALE di MILANO del

28.10.09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta, con regolamento di competenza, la cassazione dell’ordinanza in data 28.10 – 3.11.2009, emessa dal tribunale di Milano in composizione monocratica, con la quale il giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a scioglimento della riserva adottata all’udienza del 13.10.2 009 “concede la P.E. del D.I. opposto. Rinvia la causa all’udienza del 26.1.2010 h. 9,30″.

Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile. Infatti, nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica – come nella specie – il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto (S.U. ord. 12.5.2008 n. 11657; v. anche S.U. ord. 10.12.2009 n. 25798).

Nella specie, pertanto, a tal fine alcun rilievo riveste la circostanza che il giudice unico abbia, nell’ambito del provvedimento adottato, ritenuto che ” il pagamento mediante RID non esclude la competenza del foro del creditore ex art. 1182 c.p.c., comma 3″, posto che, in difetto dell’invito alle parti a precisare le conclusioni ai sensi degli artt. 187 e 281 bis c.p.c., non puo’ ritenersi che egli, in tal modo, abbia adottato una decisione definitiva sulla competenza”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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