Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17460 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8276/2016 proposto da:

V.G. SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA, 1/B,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BONI;

– ricorrente –

contro

NSC – NETWORK SOUTION COMPANY SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

G. MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO

CANDREVA, rappresentata e difesa dall’avvocato ENNIO ABONANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3833/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

di cassazione per intervenuta rinuncia.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La società G.V. S.p.a. ha proposto ricorso, con atto fondato su quattro ordini di motivi, avverso la sentenza n. 3833/2015 della Corte di Appello di Milano.

Il ricorso è stato resistito con controricorso dellgintimata NSC S.r.l..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con atto in data 20 novembre 2019 parte ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

La rinuncia risulta successivamente accettata dalla parte controricorrente con atto di adesione del 2 dicembre 2019.

2.- Non può, pertanto, che – come da conferme richiesta del Procuratore Generale – dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.

3.- Nulla, dato il tipo di decisione adottata, va statuito per le spese di lite.

4.- Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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