Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17460 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14468-2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NOVELLO ANTONINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF 80224030587), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il cittadino pakistano A.A., nato a Guirat il 15/06/1979, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Caltanissetta, della protezione internazionale o umanitaria invocata per il timore di essere ucciso dalle persone che avevano già ucciso il fratello a seguito della testimonianza resa alla polizia che aveva portato all’arresto del Mullah della Madrassa per un attentato; soggetti armati che lo avevano minacciato anche a Karachi, dove si era rifugiato prima di determinarsi a lasciare il Pakistan;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.1. il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la Corte territoriale erroneamente circoscritto l’indagine circa l’esistenza di un conflitto armato alla zona di provenienza del ricorrente (Punjab settentrionale), piuttosto che all’intero Pakistan, caratterizzato da una situazione di violenza diffusa;

2.2. il secondo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, art. 8 Cost. e art. 1 Cedu, rivendicando il diritto alla protezione umanitaria in forza della grave forma di epatite C sofferta;

3. entrambi i motivi sono inammissibili, poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez.U, 34476/2019);

3.1. inoltre le censure, che in più parti sono invero dirette contro la decisione di primo grado, difettano anche di autosufficienza;

3.2. per quanto concerne la protezione sussidiaria occorre altresì dare atto che la Corte territoriale ha acquisito C.O.I: pertinenti, qualificate e aggiornate;

3.3. in merito alla protezione umanitaria, infine, viene prospettata una patologia di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, ove si fa specifico riferimento solo ad una “asma bronchiale”

4. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

5. ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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