Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17460 del 04/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17460 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sui ricorsi 12802-2017 proposti da:
LIOIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI BUFANO;
– ricorrente contro

PARADISO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANTONIO TEDESCHI, STEFANO TEDESCHI;
LAGUARDIA SAVINO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIO TEDESCHI, STEFANO TEDESCHI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

LIOIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI BUFANO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/07/2018

avverso la sentenza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il
14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 15
novembre 2016, che aveva in parte accolto l’appello di Anna
Maria Paradiso ed invece rigettato l’appello di Savino Laguardia
contro la sentenza n. 449/2008 resa dal Giudice di Pace di
Cerignola e perciò respinto la domanda di risarcimento dei
danni avanzata dalla Lioia, compensando per intero le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
Resistono con distinti controricorsi Annamaria Paradiso e
Savino Laguardia, i quali propongono anche ricorsi incidentali,
ciascuno in un motivo, ai quali Antonietta Lioia resiste a sua
volta con controricorso.
Antonietta Lioia convenne i coniugi Annamaria Paradiso e
Savino Laguardia per sentirli condannare all’immediata
rimozione di un’autovettura di proprietà del Laguardia lasciata
in sosta per l’intero giorno e da oltre un anno davanti alla
rampa d’accesso del garage condominiale dell’edificio di via 25
Aprile 7/f, Cerignola. L’attrice chiese anche la condanna
solidale di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni per il
patito disagio, da liquidarsi secondo equità.
Il Giudice di Pace di Cerignola, con sentenza del 10 ottobre
2008, dopo aver preso atto che l’automobile era stata rimossa
in data 28 febbraio 2007, e perciò disposto “l’estromissione”
del Laguardia con compensazione delle spese, condannò
Annamaria Paradiso a risarcire ad Antonietta Lioia i danni
stimati in C 300,00, nonché al rimborso delle spese di lite.
Ric. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-2-

Antonietta Lioia ha proposto ricorso in cassazione articolato in

Furono proposti distinti appelli da Annamaria Paradiso e Savino
Laguardia e il Tribunale di Foggia riformò la condanna
risarcitoria, osservando come l’utilizzo illegittimo di uno spazio
comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di
danno, non potesse giustificare una liquidazione equitativa del

un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria.
Sull’appello del Laguardia, il Tribunale ritenne corretta la
compensazione delle spese disposta dal primo giudice, avendo
quegli causato la necessità del promovimento della causa nei
suoi confronti in quanto autore materiale dell’illecito. Essendo
applicabile la previgente formulazione dell’art. 92 c.p.c., il
Tribunale compensò le spese di entrambi i gradi tra tutte le
parti, visti il parziale accoglimento dell’appello della Paradiso e
la particolarità della questione riguardante il Laguardia.
Il primo motivo del ricorso principale di Antonietta Lioia deduce
l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., sostenendo che mediante le tre fotografie e le due
lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente la
prova del posizionannento della Fiat Panda sulla rampa
condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito.
Il secondo motivo del ricorso principale di Antonietta Lioia
deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di
entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei
rispettivi rapporti con l’attrice, la convenuta originaria
Annamaria Paradiso.
Il terzo motivo del ricorso principale di Antonietta Lioia deduce
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per
la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i

Ric. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-3-

danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di

gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi
rapporti con l’attrice, il convenuto originario Savino Laguardia.
L’unico motivo del ricorso incidentale di Annamaria Paradiso
deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per
la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i

L’unico motivo del ricorso incidentale di Savino Laguardia
deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per
la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i
gradi del giudizio.
Su proposta del relatore, che riteneva che tanto il ricorso
principale quanto i due ricorsi incidentali potessero essere
rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente
definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente Antonietta Lioia ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
LI1 primo motivo del ricorso principale di Antonietta Lioia è
inammissibile, in forza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,
perché non si riferisce con specificità alla ratio decidendi della
sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca l’esame
delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat
Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage
condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto fatto che non
avrebbe

ex se

portato ad una diversa soluzione della

controversia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse
stato provato l’utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei
convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato un
conseguente danno concreto subito dalla condomina Lioia.
Ric. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-4-

gradi del giudizio.

E’ peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa
Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione da parte di
uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne
l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi
risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il

esplicarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez.
2, 12/05/2010, n. 11486). Non è invece certamente
configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale,
inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata
utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi
ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in
conseguenza della lesione di interessi della persona di rango
costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla
legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una
lesione grave e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass. Sez.
U, 11/11/2008, n. 26972).
II. Sono del pari infondati il terzo motivo del ricorso principale
di Antonietta Lioia, l’unico motivo del ricorso incidentale di
Annamaria Paradiso e l’unico motivo del ricorso incidentale di
Savino Laguardia.
Per definire la soccombenza tra le rispettive domande e difese
delle parti, ed il correlato principio di causalità degli oneri
processuali, criteri essenziali per la regolazione delle spese di
lite (art. 91 c.p.c.), occorre ricordare che Antonietta Lioia
domandò la condanna dei coniugi Annamaria Paradiso e Savino
Laguardia alla rimozione dell’autovettura di proprietà del
Laguardia ed al risarcimento dei danni. L’adito Giudice di Pace
di Cerignola prese atto che l’automobile era stata rimossa in
corso di causa e così definì con pronuncia in rito il rapporto
processuale tra l’attrice e Savino Laguardia, compensando tra
Ric. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-5-

lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale

loro le spese di lite, statuizione confermata dal Tribunale di
Foggia. Viceversa, all’iniziale condanna al risarcimento ed alle
spese processuali subita in primo grado da Annamaria
Paradiso, si è sostituita la decisione di appello che ha rigettato
la domanda di risarcimento e compensato le spese di entrambi

avesse comunque causato la lite, mentre l’appello della
Paradiso fosse stato in parte accolto.
Si era comunque verificata tra le parti una situazione di
reciproca parziale soccombenza, che autonomamente
giustificava la compensazione delle spese, visto che la
domanda proposta da Antonietta Lioia, articolata in più capi,
era risultata in sostanza fondata quanto alla rimozione
dell’occupazione lesiva dell’area condominiale (domanda non
accolta nel merito solo per effetto della spontanea restitutio in
integrum eseguita dai convenuti in corso di giudizio), mentre
era stata respinta nei suoi profili risarcitori. Trovando
comunque nella specie applicazione, ratione temporis, il regime
ex art. 92 c.p.c. introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di
compensazione, parziale o totale delle spese “per giusti motivi”
deve essere solo esplicitamente motivato. Ove non vi abbia
provveduto il primo giudice, i giusti motivi, per colmare il
tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicati,
in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la
correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell’esercizio
del potere di correzione, può dare, entro i limiti del
“devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto
nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 – 2, 28/05/2015, n.
11130). In tale regime, la scelta di compensare le spese
processuali rimane riservata al prudente, ma comunque
Ric. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-6-

i gradi. Il Tribunale ha valutato in proposito come il Laguardia

motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui
statuizione non può essere qui utilmente censurata, poiché non
risultano illogiche né contraddittorie le ragioni poste dal
Tribunale alla base della sua motivazione (Cass. Sez. 2,
17/05/2012, n. 7763).

rigettati, compensandosi tra le parti le spese del giudizio di
cassazione in ragione della loro reciproca soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente
rigettate.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e
compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di
cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente principale e dei due
ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Rtc. 2017 n. 12802 sez. M2 – ud. 10-04-2018
-7-

111.11 ricorso principale e i due ricorsi incidentali vanno perciò

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 aprile

2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA