Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1746 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1746 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 10758-2012 proposto da:
D’ANGELO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALENTINO MA ZZOLA 38 L8, presso lo studio dell’avvocato
CINCOTTI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE della DITTA D’ANGELO
GIUSEPPE in persona del Curatore Fallimentare pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso
lo studio dell’avv. PASQUALE FABIANO, rappresentata e difesa
dall’avv. MARIA CHIARA DE FIDELIBUS, giusta procura speciale
in calce al controricorso;

– controricorrenti –

8515

Data pubblicazione: 28/01/2014

nonché contro
PUJOL MUNTALA’ SA;

intimata

avverso la sentenza n. 221/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 10758 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

L’AQUILA del 12.10.2011, depositata il 15/03/2012;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 10758/12 proposto da
D’Angelo Giuseppe nei confronti di Pujol Muntalà s.a. e del
Fallimento D’Angelo Giuseppe il Consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi

, letti gli atti depositati, osserva

quanto segue.

D’Angelo Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione affidato
ad un motivo avverso la sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila n. 221/11 con cui veniva rigettato il reclamo dal
medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Lanciano depositata il 18.11.09 che ne aveva dichiarato il
fallimento.
La curatela ha resistito con controricorso. L’altra intimata non
ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente assume che ,avendo
egli imprenditore individuale conferito la propria azienda alla
società

Iacamet , di cui era divenuto socio, l’attività era

depositato la relazione che segue.

comunque continuata e non vi era stata alcuna cessazione onde del
tutto impropriamente si era fatta applicazione dell’art 10
quando in realtà il fallimento doveva essere dichiarato a carico

estensione ex art 147 Li ad esso ricorrente, quale imprenditore
individuale, per i debiti sorti antecedentemente. Ciò avrebbe tra
l’altro comportato un litisconsorzio necessario per cui, non
essendo stata la società Icamet evocata in giudizio, il
provvedimento impugnato sarebbe nullo per mancata integrazione
del contraddittorio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per effetto della cessione di azienda l’imprenditore individuale ha
cessato la propria attività. Il fatto che questa sia stata proseguita
della società acquirente ,l ‘azienda di cui il D’Angelo è divenuto
socio, non esplica alcun effetto ai fini della fallibilità di
quest ‘ultimo.
Il ricorrente vorrebbe erroneamente applicare alla fattispecie in
esame il principio riferibile solo alle società di cui all’art 2498 c.c
secondo cui , nel caso di trasformazione di una società in un

della società cui era stata conferita l’attività con eventuale

differente tipo, il perpetuarsi dell’individualità della stessa non
viene meno, per cui l’entità così trasformata conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali
dell’ente che ha effettuato la trasformazione ( da ultimo Cass

13467/11).
Nel caso di specie, invece, sussistono due entità distinte non
suscettibili di immedesimazione : da un lato, l’imprenditore
individuale che cede la sua azienda e ,dall’altro, una società che
l’acquista. Il primo cessa la sua attività perdendo la qualità
d’imprenditore e la seconda inizia una nuova attività o prosegue in
quella già intrapresa con un nuovo ramo d’azienda.
Il fatto che l’imprenditore individuale sia già socio o divenga
socio della società acquirente l’azienda non rileva ai fini in esame
poiché la società resta un soggetto distinto rispetto ai soci, specie
quando trattasi , come nel caso di specie ,di una società di
capitali.
In altri termini, nel caso di specie si è semplicemente verificato un
fenomeno traslativo ex art 2560 c.c e non successorio ex art 2498
c.c ,che è norma applicabile esclusivamente alle società, per cui il

é

cedente l’azienda non è liberato dai debiti contratti con i propri
creditori se questi non abbiano consentito.( vedi in termini Cass
12739/98)

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui
all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.5.13
Il Cons relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore della curatela liquidate come da
dispositivo
PQM

Ove si condividano le osservazioni formulate, il ricorso può

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio in favore del fallimento liquidate in euro 2500,00 oltre euro

100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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