Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1746 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23521/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTA CARRARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2507/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. presentò alla Commissione Territoriale di Bari domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale di Venezia ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il quarto motivo di ricorso, che va esaminato in via prioritaria, si censura la regolarità del procedimento di protezione internazionale per omesso avviso del procedimento amministrativo, L. n. 241 del 1990, ex art. 7.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/06/2019, n. 17318)

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 7 e art. 8, lett. b), per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, che era stato rigettato in primo grado e riproposto in appello.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Dall’esame degli atti processuali, consentiti in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale, indipendentemente dall’uso di formule sacramentali e dalla corretta indicazione della norma violata (ex multis Cassazione civile, sez. II, 07/05/2018, n. 10862), risulta che il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e la decisione era stata attinta con il primo motivo di appello.

2.3. Ricorre pertanto il vizio di omessa pronuncia, cui consegue la nullità della sentenza impugnata, che va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione perchè decida sul primo motivo d’appello, attinente all’omesso riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Vanno dichiarati assorbito il secondo motivo, con cui si censura la valutazione di credibilità ed il terzo motivo, con cui viene dedotto il vizio di motivazione apparente.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto ed assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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