Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1746 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24778/2006 proposto da:

C.R., (OMISSIS), nella qualità di erede

universale di A.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PECORARO Lorenzo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), AG.GI., A.L.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS), A.

S. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 27532/2006 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato

BOITANI EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHINNICI ROCCO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 09/01/2006, depositata il 22/03/2006;

R.G.N. 1548/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per previa riunione,

inammissibilità del ricorso principale e rigetto dell’incidentale,

compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 9 gennaio – 22 marzo 2006, la Corte d’appello di Palermo in riforma della decisione del locale Tribunale, del 25 giugno – 7 luglio 2003, condannava R.G. al pagamento in favore di A.F. al pagamento della somma di Euro 516,46, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfacimento del credito (relativi a differenze di interessi maturati su titoli affidati in custodia al R. da A.F.).

Dichiarava inoltre gli eredi di S.G. obbligati a tenere indenne R.G. di quanto da questi dovuto in seguito a tale pronuncia.

Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da A.S. nei confronti di A.F. (relativa alla richiesta di condanna di quest’ultimo al pagamento di L. 245.714,455, relative a titoli affidati in custodia al R., e da questi trasferiti nel conto deposito titoli, presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato a A.F.).

Dichiarava inammissibile, perchè tardiva, la domanda riconvenzionale relativa al pagamento della stessa somma in favore degli eredi legittimi di S.G., proposta da D.M., in qualità di tutore dell’interdetto Ag.Gi..

Con la stessa decisione la Corte d’appello ha condannato A. S. e D.M., nella qualità di erede di Ag.Gi., al pagamento di due terzi delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Ha compensato integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi tra A.F. e R.G..

Avverso tale decisione C.R. (erede universale di A.F.) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, richiedendo la condanna del R. al pagamento di differenze di interessi sui titoli dati in custodia dall’ A..

Resiste R.G. con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Il ricorso principale proposto da C.R. è inammissibile, in quanto privo dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità, nei casi di ricorso per cassazione per i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (norma applicabile “ratione temporis” considerato che la decisione impugnata è stata pubblicata in data 22 marzo 2006).

I motivi del ricorso principale riguardano, tutti, la violazione di norme di legge.

Analoghe considerazioni valgono per il ricorso incidentale, proposto da R.G., riguardante esclusivamente la denuncia di violazione di norme di legge (sul punto relativo alla compensazione delle spese del giudizio), anche questo sprovvisto del quesito di diritto.

Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “Nel sistema di regolamento delle spese processuali, previgente alla sostituzione dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui i quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 31 luglio 2006 n. 17450).

Sotto tale profilo, si rileva che le ragioni della disposta compensazione non sono state espressamente indicate dalla Corte territoriale, la quale non ha mancato – tuttavia – di sottolineare, nella motivazione, che il R. aveva tutto l’interesse ad accreditare la tesi che la somma di L. 5.203.531, della quale A.F. gli aveva chiesto la restituzione, costituiva l’ammontare degli interessi prodotti da titoli di pertinenza di S.G. vedova A. e, dunque, non era da lui dovuta a A.F., ma semmai agli aventi causa della S..

In considerazione di ciò, gli stessi giudici di appello avevano ritenuto il R. testimone non attendibile.

Questa valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti, ad avviso del Collegio, giustifica pienamente la disposta compensazione delle spese del giudizio.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili.

Compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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