Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1746 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1746 Anno 2018
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 11144-2013 proposto da:
IZZO FRANCESCO ZZIFNC58R17B445M in proprio e quale
procuratore della propria madre CARUSO ROSA
CRSRS022R52B445Z, IZZO TERESA MININA ZZITSM60B62B445H,
quali eredi del sig. IZZO SALVATORE, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.G.BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI CATINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PASQUALE MERCONE;
– ricorrenti

2017

contro

1419

CAPEZZUTO

LAURA,

CATONE

GIOVANNI,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 12, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIROLAMO IZZO;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 3411/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 24/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 11144/2013

Nel 1987 Salvatore Izzo e la moglie Rosa Caruso convenivano in
giudizio Laura Capezzuto e Giovanni Catone, proprietari di un fondo
confinante con il loro, affermando che i convenuti avevano
convogliato in un fossato, di loro esclusiva proprietà, una condotta in
materiale plastico al fine di scaricarvi le acque provenienti dal loro
fabbricato e posto una recinzione appoggiata sulla spalletta del
medesimo fossato e ne chiedevano la condanna alla rimessione in
pristino. I convenuti si costituivano a loro volta facendo valere
domanda riconvenzionale di condanna degli attori a eliminare gli
abusi da questi commessi (in particolare, la realizzazione di una
recinzione con cancello su una strada privata comune). Il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere rigettava sia la domanda degli attori che quella
riconvenzionale dei convenuti che condannava a saldare le porte del
cancello da loro realizzato.
Laura Capezzuto e Giovanni Catone impugnavano la sentenza
chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la riforma
dell’ordine di saldare il cancello; Salvatore Izzo e Rosa Caruso
proponevano appello incidentale; durante il giudizio decedeva il
signor Izzo e si costituivano i suoi eredi. La Corte d’appello di Napoli,
con sentenza del 24 ottobre 2012, rigettando l’appello incidentale ha
confermato il diniego della domanda principale degli attori; ha invece
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti
condannando Rosa Caruso e gli eredi di Salvatore Izzo a rimuovere il
cancello posto in essere sulla strada comune.

i

PREMESSO CHE

Francesco Izzo (in proprio e quale procuratore della madre Rosa
Caruso) e Teresa Minina Izzo, eredi di Salvatore Izzo, propongono
ricorso per cassazione.
Giovanni Catone e Laura Capezzuto resistono con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria, una volta decorso il

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo fa valere la “nullità della sentenza per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1102, 2699, 2697, 2700, 841 c.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, art. 116, comma 2
c.p.c.”.
La censura non può essere accolta. Il motivo denuncia – sia pure con
un improprio riferimento alla nullità della sentenza (riferimento
presente pure negli altri tre motivi di ricorso) – la violazione e falsa
applicazione di svariate disposizioni, ma in realtà critica la
ricostruzione in fatto posta in essere dalla Corte d’appello circa il
carattere comune della strada, basata sui titoli di provenienza,
valutati dal giudice del merito alla luce del complessivo esame delle
prove orali e delle prove documentali (pagg. 8 e segg. del
provvedimento impugnato), ricostruzione in fatto analitica e coerente
che si sottrae al sindacato di questa Corte.
2. Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza per insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, in relazione all’art.
118 disp. att. c.p.c. e all’art. 132, comma 4 c.p.c.”.
Il motivo è inammissibile. Esso infatti, nella rubrica e nello
svolgimento, censura il rigetto della domanda proposta dagli attori
facendo riferimento a un parametro (l’insufficienza e contraddittorietà
2

termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c.

della motivazione) non applicabile ratione temporis (la sentenza
impugnata è infatti stata depositata il 24 ottobre 2012).
3.

Pure il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza per

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5” e va

4. Il quarto motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e
falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d’appello ha condannato i ricorrenti al
pagamento integrale delle spese dei due gradi di giudizio malgrado
dalla “decisione adottata, alla fine, emergesse una chiara
soccombenza reciproca” ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c.
Il motivo è infondato. Il provvedimento sulle spese della Corte
d’appello, motivato sulla base dell’integrale rigetto della domanda
attorea e dell’accoglimento (sia pure parziale) della domanda
riconvenzionale, non è censurabile, essendo il sindacato in tema di
spese processuali della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico
della parte totalmente vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass. 8421/2017).
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base della
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

3

anch’esso dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che
liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali

dell’avvocato dei controricorrenti Girolamo Izzo, che si è dichiarato
antistatario.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 17 maggio 2017.

Il Presidente
(Emilio Migliucci)

IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN

Roma,

24 GEN. 2018

(15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore

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