Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17459 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. (noto Padre F.), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIOGGIA 2, presso lo studio dell’avvocato

BISCEGLIA EUGENIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

M.P., M.C., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avv.

GUELI, rappresentati e difesi dall’avv. MARCELLO FRANCO, giusta

procura in calce agli atti di citazione notificati in primo grado;

– resistenti –

contro

RCS QUOTIDIANI SPA – soggetta ad attivita’ di direzione e

coordinamento di RCS MediaGroup SpA in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo

studio dell’avv. GUELI Giueppe, che la rappresenta e difende

unitamene all’avv. MARCELLO FRANCO, giusta procura a margine della

memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2068/2009 del TRIBUNALE di COSENZA del

17.9.09, depositata il 18/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta, con regolamento di competenza, la cassazione della sentenza definitiva emessa dal tribunale di Cosenza il 17.9.2009 e depositata il 18.9.2009, con la quale e’ stata dichiarata l’incompetenza per territorio in ordine ad una domanda di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.

Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile. Infatti, in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, la sentenza – a norma del secondo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. – s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e’ immediatamente depositata in cancelleria.

Inoltre, poiche’ la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (poiche’ il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti) , non e’ prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (Cass. ord. 24.7.2007 n. 16304). In tale ipotesi, pertanto, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, poiche’ la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall’onere della comunicazione.

Ne’ la necessita’ di tale comunicazione rinasce per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza perche’, per un verso, l’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, – pur prescrivendo l’immediato deposito in cancelleria – prevede che la pubblicazione della sentenza si ha gia’ per effettuata all’atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa e’ (scritta o) contenuta per allegato; e per altro verso, il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l’uso dell’avverbio “immediatamente”, non fa ricadere la sentenza cosi’ depositata nel regime ordinario di cui all’art. 133 c.p.c. (Cass. ord. 28.2.2006 n. 4401).

Ora, nel caso in esame, nel verbale dell’udienza del 17.9.2008, il giudice da atto, sulla richiesta delle parti di essere autorizzate alla discussione, di avere deciso a tale udienza la causa “dando lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale formandone parte integrante”. La sentenza e’ stata, quindi, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 17.9.2009; con il deposito in cancelleria il 18.9.2009.

La lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale equivalgono, quindi, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con l’esonero per la cancelleria dell’onere della comunicazione (Cass. ord.24.7.2007 n. 16304).

Ne’ alcun rilievo riveste, a tal fine, la circostanza che la sentenza pronunciata all’udienza del 17.9.2009, sia stata depositata in cancelleria il giorno successivo (18.9.2009), poiche’ – come gia’ detto -, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, la pubblicazione della sentenza si ha gia’ per effettuata all’atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa e’ (scritta o) contenuta per allegato, ed il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non rileva al fine di fare ricadere la sentenza cosi’ depositata nel regime ordinario di cui all’art. 133 c.p.c..

Ne consegue che il ricorso per regolamento di competenza e’ tardivo, essendo stato notificato alle controparti il 5.11.2009″.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

L’art. 47 c.p.c., comma 2 prevede che il ricorso per regolamento di competenza venga notificato alle parti che non vi hanno aderito “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza”.

Come gia’ rilevato nella relazione, in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a norma del secondo comma dell’art. 281 sexies – s’intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e’ immediatamente depositata in cancelleria”.

Poiche’ la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (poiche’ il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non e’ prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (v. anche Cass. ord. 5.6.2009 n. 13035).

Ora, nel caso in esame trattasi, appunto, di regolamento di competenza proposto nei confronti di una sentenza sulla competenza pronunciata, all’udienza del 17.9.2009 (nel cui verbale il giudice da atto, sulla richiesta delle parti di essere autorizzate alla discussione, di avere deciso a tale udienza la causa “dando lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale formandone parte integrante”) ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

La lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale equivalgono, quindi, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con l’esonero per la cancelleria dell’onere della comunicazione (v. anche Cass. ord. 24.7.2007 n. 16304).

Da tale data (17.9.2009) decorreva, quindi, il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza, pero’, risulta notificato alle controparti il 5.11.2009; con la gia’ rilevata conseguenza della sua tardivita’.

Ne’ alcun rilievo riveste, ai fini che qui interessano, il precedente citato dal ricorrente nella memoria (Cass. 28.5.2009 n. 12515), trattandosi di ipotesi diversa dal regolamento di competenza e relativa al termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c. anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c..

Neppure rilevante e’ la certificazione prodotta dal ricorrente con la memoria, con la quale il cancelliere del tribunale di Cosenza da atto che alla sentenza “non risulta allegato il verbale di udienza di discussione e decisione letto in udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 281 sexies c.p.c. e dell’art. 35 disp. att. c.p.c”, posto che trattasi di disposizione dettata per gli adempimenti, a cura del cancelliere, in ordine ai ” registri di cancelleria” ed agli “atti del cancelliere”.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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