Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17459 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/08/2011), n.17459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., con domicilio eletto in Roma, Via Vito Giuseppe

Galati n. 100/C, presso l’Avv. GIARDIELLO Enzo che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Ferdinando della Corte come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPAZIO AMBIENTE s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 146, presso l’Avv.

SPAZIANI TESTA Ezio che la rappresenta e difende come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

3629/06 depositata il 4 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del secondo e

terzo motivo e l’assorbimento del quarto, udito l’Avv. Enzo

Giardiello.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., che si è insinuato allo stato passivo del fallimento della Spazio Ambiente s.r.l. per un credito per prestazioni professionali portato da un assegno bancario, dopo aver proposto opposizione al decreto del giudice delegato che non ha accolto la domanda e impugnazione della sentenza del tribunale che l’ha respinta, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il gravame ritenendo inammissibile l’impugnazione in quanto non corredata dalla copia della domanda di ammissione al passivo e comunque infondato l’appello per carenza di prova in ordine al rapporto sottostante al titolo.

Propone ricorso per cassazione il creditore affidandosi a cinque motivi con i quali in sintesi deduce: violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito necessaria la produzione della domanda di ammissione al fine di verificare la corrispondenza tra i motivi di impugnazione e la medesima; omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo, avendo la Corte posto la sua attenzione esclusivamente sulla questione della prova del rapporto causale mentre avrebbe dovuto valutare unicamente l’opponibilità del titolo di credito posto a base della domanda;

violazione degli artt. 1993 e 1988 c.c., per essere stata erroneamente ritenuta necessaria la prova dell’esistenza del rapporto causale pur in presenza di un titolo di credito; violazione dell’art. 2721 c.c. e art. 246 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove orali dedotte.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo si ricorso con il quale si censura l’impugnata decisione, sotto il profilo della violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, per avere erroneamente ritenuto la Corte necessaria la produzione di copia della domanda di ammissione al passivo al fine di verificare la rispondenza dei motivi fatti valere in appello con le argomentazioni poste a sostegno della prima è inammissibile per inidoneità del quesito dal momento che questo si limita a riproporre l’enunciato che si censura senza opporre a questo il diverso principio che, se accolto, avrebbe comportato una diversa pronuncia favorevole al ricorrente, in violazione del principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.

Inammissibilità che sussiste anche quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, il quesito si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare quale sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie” (Cassazione civile, sez. un., 20/05/2010, n. 12339).

L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori, afferendo a motivazioni svolte dal giudice del merito ad abundantiam.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli altri e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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