Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17459 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9518-2020 proposto da:

K.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RICCIARDI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 682/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il sig. Ismail Konate, nato in Tafara (Mauritania) il 02/02/1994, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Napoli, della protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando “di essere andato via dal suo paese a causa del razzismo, ivi esistente nei confronti di cittadini con la pelle nera come la sua”;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. con un unico motivo – rubricato “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 3 – mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della proteone sussidiaria e, in subordine, umanitaria non avendo la Corte di appello di Napoli, pur a fronte delle allegazioni dell’appellante, considerato la condizione (di) discriminazione razziale e persecuzione esistente (in) Mauritania” – il ricorrente lamenta la sottovalutazione del fenomeno dell’apartheid ancora esistente in Mauritania, idoneo a configurare, in uno alla sua giovane età, una condizione di vulnerabilità da valutare quantomeno ai fini della protezione umanitaria, visto il livello di integrazione raggiunto in Italia (ove lavora in un ristorante e ha seguito corsi di lingua e di formazione professionale); inoltre, richiamata la superficialità dell’istruttoria nel giudizio di primo grado (in cui era stato erroneamente ritenuto provenire dal Bangladesh), il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe ritenuto fondata l’eccezione di violazione del contraddittorio, per non avere il tribunale “consentito l’audizione del richiedente”;

3. la censura relativa all’audizione è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato assolto l’onere di fornire una “indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta” (Cass. 25312/2020), tanto più che non sussiste di per sè “il diritto di essere nuovamente sentito solo perchè vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati” (Cass. 25439/2020);

4. le doglianze sul riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sono infondate, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato circa la mancata allegazione di specifici atti di persecuzione e l’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), sulla base di COI qualificate e aggiornate, senza che il ricorrente abbia rispettato i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020);

5. può invece trovare accoglimento la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria – misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez.U, 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. 28316/2020) – essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che “il Konate non versa neppure in una situazione di vulnerabilità personale”, pur avendo dato atto che in Mauritania, “nonostante i recenti progressi, altrettanto limitata pare l’efficacia e l’autonomia dei poteri pubblici, così come lo spazio concesso alla società civile, talvolta divisa in particolare sul tema della schiavitù e della discriminazione razziale” (per quanto la questione del razzismo sia segnalata come “in via di superamento”) ed avendo del tutto trascurato di considerare il livello di integrazione raggiunto in Italia;

5.1. al riguardo, questa Corte ha affermato che, “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudkio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”” (Cass. 1104/2020, 20894/2020), e ciò “senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudkio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria” (Cass. 11912/2020)

PQM

5.2. segue la cassazione della sentenza con rinvio limitatamente alla protezione umanitaria, oltre che per le spese del presente giudizio.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA