Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17459 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.14/07/2017),  n. 17459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4332/2011 proposto da:

EQUITALIA GERIT SPA, in persona dell’Amm.re Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO TAMBERI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 26/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARI’ che nel merito chiede

l’accoglimento e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Grosseto l’intimazione di pagamento per l’importo complessivo di Euro 14.472,54, emessa da Equitalia Gerit S.p.A. all’esito del mancato pagamento di cartella esattoriale relativa ad IRPEF per l’anno 1995, deducendo l’omessa motivazione dell’atto e, comunque, l’inesigibilità del credito, avendo il ricorrente, nell’anno 2003, aderito al condono previsto dalla L. 30 dicembre 2002, n. 289, art. 12 e, conseguentemente, estinto il carico a suo debito con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo.

Si costituì Equitalia Gerit S.p.A. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere passivamente legittimata solo l’Agenzia delle Entrate e contestando, altresì, la fondatezza del ricorso.

2. Avverso la sentenza di rigetto del ricorso, il contribuente ha proposto appello dinanzi alla C.T.R. della Toscana che, con sentenza del 26 luglio 2010, ha accolto il gravame.

Il giudice di appello ha censurato il comportamento tenuto dall’agente della riscossione il quale, dopo aver inviato la comunicazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, al contribuente ed aver ricevuto l’adesione di questi, non aveva comunicato il rigetto della domanda di condono, impedendo così allo stesso di adire il giudice tributario impugnando il provvedimento di rigetto. Ha ritenuto, inoltre, che Equitalia Gerit S.p.A. avesse violato il disposto della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10.

3. Avverso detta pronuncia, Equitalia Gerit S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, ritenuti dalla C.T.R. applicabili nella fattispecie, pur riferendosi tali norme all’Amministrazione finanziaria e non al concessionario della riscossione.

2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione, con riferimento al ruolo svolto nella vicenda dall’agente della riscossione ed al rilievo allo stesso attribuito dalla C.T.R., nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di Equitalia Gerit S.p.A. per il sol fatto che la stessa, in attuazione del secondo comma dell’art. 12 cit., avesse inviato al contribuente la comunicazione prevista con le relative incombenze, trattandosi di attività meramente esecutiva senza alcun margine decisionale, svolta in funzione di intermediazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente nel rispetto del dato normativo.

3. I due motivi di ricorso censurano singolarmente le due distinte rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.

Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo.

Esso si palesa infondato.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto passivamente legittimata Equitalia Gerit S.p.A., agente della riscossione, assumendo che la legittimazione passiva spetterebbe esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, quale ente impositore.

Orbene, la tesi sostenuta dalla ricorrente si rivela inidonea a supportare l’accoglimento della doglianza, poichè non tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte.

Le Sezioni Unite (sent. n. 16412 del 2007) hanno chiarito che se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso, l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (in termini, Cass. n. 1532 del 2012, n. 12746 del 2014, n. 12780 del 2015).

Pertanto, la qualità di mero adiectus solutionis causa dell’agente della riscossione e la necessità che questi, per evitare di rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, chiami in causa l’ente creditore se – come nel caso di specie – il giudizio sia stato instaurato esclusivamente nei propri confronti, escludono la fondatezza della doglianza.

In ogni caso, va rilevato che della L. n. 289 del 2002, art. 12, non è una norma che prevede la definizione agevolata dell’imposta (come sono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della Legge medesima), atteso che essa interviene nella fase della riscossione, riducendo l’importo che il contribuente deve pagare ad una percentuale del dovuto. La finalità della norma e gli specifici compiti dalla stessa assegnati all’agente della riscossione depongono nel senso di riconoscere come ritenuto nella sentenza gravata – in capo ad Equitalia Gerit S.p.A. la legittimazione a contraddire all’impugnazione proposta dal contribuente.

4. La riscontrata infondatezza della censura mossa con il secondo motivo di ricorso ad una delle due autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la doglianza contenuta nel primo motivo, il cui accoglimento non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra ragione, di per sè idonea a sorreggere la decisione gravata, alla cassazione della decisione stessa (in termini, Cass. n. 2108 del 2012).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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