Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17458 del 31/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17458 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 10472-2008 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocatiltrICO

E-13C1

ROMEI ROBERTO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MARESCA ARTURO che la
2014

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2091

t

contro

SNATER
P

(SINDACATO

NAZIONALE

TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI);

AUTONOMO

Data pubblicazione: 31/07/2014

- intimato e sul ricorso 14552-2008 proposto da:
SNATER

(SINDACATO

NAZIONALE

AUTONOMO

TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

TRIBULATO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati

MORRICO ENZO

ROMEI ROBERTO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MARESCA ARTURO che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 35/2008 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 05/02/2008 R.G.N. 473/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

domiciliato in ROMA VIA91-DELLE MILIZIE. 34, presso lo

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale condizionato.

RG n 10472/2008, 14552/2008

Telecom Italia / Snater

Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/2/2008 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale
con la quale era stato dichiarato antisindacale il comportamento di Telecom Italia consistente nel
rigettare le richieste di assemblea e di concessione dei locali formulate dal rappresentante del
sindacato unitario Fabio Bavastrelli eletto nella lista dello Snater. . Secondo la Telecom le richieste
avrebbero dovuto essere formulate dalla rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso e non

La Corte territoriale ha rilevato che dalla lettura del complesso normativo la tesi della società
appariva eccessivamente formalistica e svincolata dalla ratio ispiratrice delle rappresentanze
sindacali unitarie in ambito aziendale; che detti organismi erano sorti per assicurare la presenza
completa e coordinata di tutte le organizzazioni sindacali ed erano composti su base elettiva da
membri di distinte organizzazioni che potevano ottenere un differente numero di seggi; che
accogliendo la tesi dell’azienda si sarebbe impedito l’esercizio del diritto garantito dall’articolo 20
dello statuto dei lavoratori che sancisce il potere di ogni rappresentanza sindacale di indire
assemblee sul luogo di lavoro; che inoltre l’ampia formulazione degli articoli 4 e 5 dell’accordo
interconfederale non consentiva l’accoglimento della limitazione affermata da Telecom .
Avverso la sentenza ricorre la Telecom Italia formulando un unico articolato motivo ulteriormente
illustrato con memoria ex art 378 cpc .
Resiste lo Snater depositando controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
La ricorrente denuncia violazione degli articoli 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 20
dicembre 1993 e degli articoli 19 e 20 dello statuto dei lavoratori nonché vizio di motivazione.
la RSU è un organismo nel quale convivono
/
rappresentanze di sigle sindacali diverse, ognuna delle quali mantiene la propria soggettività, propri
Lamenta che secondo la sentenza

diritti che potrebbe esercitare secondo proprie ed esclusive valutazioni con la conseguenza quindi
che ciascun membro delle rsu avrebbe potuto indire assemblea .
Rileva che ,accogliendo la tesi della Corte , nel passaggio da RSA a RSU lo Snater avrebbe
ottenuto quello che secondo l’art 19 stat, lav, non avrebbe potuto avere non essendo firmataria di
contratti applicati all’azienda.
Osserva che la tesi della Corte non trovava fondamento né nell’art 20 stat lav. né nell’accordo
interconfederale del \1993 e che l’articolo 4 dell’accordo interconfederale stabiliva che i

dal singolo rappresentante sindacale.

componenti delle RSU subentravano ai dirigenti delle RSA nell’esercizio dei diritti attribuiti a
ciascun dirigente a titolo di guarentigia e tutela del loro operato, ma tra tali diritti non rientrava
l’indizione dell’assembleae potere attribuito dallo statuto dei lavoratori alle RSA nel loro insieme e
non ai singoli dirigenti.
Il ricorso non può essere accolto.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che il quesito formulato da Telecom non risponde ai requisiti di cui
all’art. 366 bis cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis. Il quesito di diritto, richiesto a pena di

infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie
dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come
inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia
della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente
assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche
di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n.
24339). Nella specie la ricorrente formula un quesito generico con il quale non indica le ragioni
dell’infondatezza dell’opinione della Corte né propone la sua interpretazione delle norme.
Nel merito il ricorso è, comunque, infondato.
La questione di cui si controverte è stata già esaminata da questa Corte che con sentenza n
1892/2005 ha affermato , da un lato , che non sussiste alcuna preclusione derivante dall’ad 20 stat,
lav, a che un componente delle r.s.u. indica l’assemblea ben potendo altri criteri di
rappresentatività ed altre prerogative essere introdotti dalla contrattazione collettiva e che ,quali che
siano le modalità di convocazione della r.s.a. ai sensi dell’articolo 20 dello statuto dei lavoratori e
ove anche tale disposizione fosse interpretata nel senso di escludere che l’assemblea possa essere
indetta dal singolo dirigente di una r.s.a. se a composizione collegiale, non può analogamente
escludersi che il singolo r.s.u. possa indire l’assemblea. Nella sentenza citata è sottolineato che
dall’articolo 20 dello statuto dei lavoratori e dai principi in materia di rappresentatività sindacale
deve escludersi che l’assemblea non potrebbe mai essere indetta dal singolo rappresentante
sindacale unitario in quanto opera il diverso principio di diritto secondo cui l’autonomia
contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda ( quali nella
specie le rsu di cui all’accordo interconfederale del 1993) diversi rispetto alle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all’articolo 19 dello statuto dei lavoratori e alle prime può assegnare
prerogative sindacali -quali il diritto di indire l’assemblea sindacale- non necessariamente identiche
a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall’articolo 17 dello statuto dei lavoratori, del divieto di
riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale
2

inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve

interlocutore privilegiato del datore di lavoro. ( nello stesso senso della pronuncia citata cfr anche
Cass. n 1307/2006)
Dall’altro lato , nella sentenza citata si è ritenuto corretta l’ interpretazione degli arie 4, e 5
dell’accordo interconfederale in base ai quali le prerogative sindacali delle r.s.a. , sia quelle
riferibili alle r.s.a., sia quelle attribuite ai dirigenti , sono pattiziamente riconosciute alle r.s.u. e tra
queste prerogative deve ritenersi compreso anche il diritto di indire assemblea sindacale .
Tale conclusione trova conforto nel dato letterale e nell’ampia formulazione della norma

delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti delle r.s.a. ( quali quelle di
cui agli artt 22,23 e 24 stat. Lav.) e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. come
organismi rappresentativi ( quale il diritto di indire assemblea ex art 20 stat.lav.) .
Si è ulteriormente rilevato, a conforto della tesi accolta, che se la prerogativa prevista dall’art. 20
Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse
necessariamente congiunt) potendo le riunioni sindacali essere convocate
“singolarmente o congiuntamente”, la speculare prerogativa pattizia prevista dall’art. 4
cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire “singolamente o congiuntamente”
l’assemblea dei lavoratori, ripete null’altro che questa duplice modalità di convocazione
escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta,
ossia riferita all’intera rappresentanza sindacale unitaria.” ( nello stesso senso v. anche la recente
Cass. n 15437/2014) .
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi con la conseguenza che essa non è censurabile e
le sue conclusioni devono essere confermate con conseguente rigetto del ricorso principale restando
assorbito quello incidentale condizionato . Con quest’ultimo la contro ricorrente ha richiamato l’ art
8 del CCNL per i dipendenti da imprese di telecomunicazioni secondo cui il diritto di indire
assemblea è espressamente riconosciuto ai singoli componenti delle r.s.u..
Le spese processuali seguono la soccombenza
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Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato ; condanna la
ricorrente Telecom al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi
ed € 7.000,00 per compensi professionali , oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%
ed accessori di legge.
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Roma 11/6/2014
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Il Presi ente
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contrattuale che non contiene alcun elemento testuale che faccia ritenere che il riconoscimento

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