Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17458 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27011-2017 proposto da:

C.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio

dell’avvocato DOVER SCALERA, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO ATTISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Calabria con sentenza n. 814/1/2017, depositata il 5.4.2017, non notificata, rigettava l’appello proposto da C.C.F. nei confronti del Comune di Pizzo avverso la sentenza della CTP di Vibo Valentia che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento Ici per l’anno 2011 sul presupposto che l’edificabilità del terreno ricorre anche nel caso in cui manchino gli strumenti urbanistici attuativi.

Il Comune di Pizzo resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in iudicando sulla condizione di inedificabilità del suolo per l’esistenza di un vincolo idrogeologico in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce in particolare che la CTR non aveva valutato come il vincolo idrogeologico incidesse sulla edificabilità dell’area.

La censura non è fondata.

Secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicchè la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile” (Cass., sez. trib., n. 11853 del 2017. Cfr. anche in tal guisa: Cass., sez. trib., n. 13063 del 2017; Cass., sez. trib., n. 7340 del 2014; Cass., sez. trib., n. 5161 del 2014). In questo senso, quindi, la CTR ha correttamente ritenuto che i vincoli idrogeologici non avessero “in concreto” posto nel nulla il regime di edificabilità di cui allo strumento urbanistico generale”(Cass., sez. trib., 7340 del 2014).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in iudicando sulla condizione di inedificabilità del suolo per l’esistenza di un vincolo idrogeologico in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce in particolare che la CTR non aveva valutato come il vincolo idrogeologico avesse inciso sulla edificabilità dell’area. La censura è fondata.

Sebbene la presenza del vincolo non sottragga le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili può incidere sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile”. La CTR ha omesso ogni accertamento e ogni motivazione sul punto.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è infondato: si propone sub specie di violazione di legge una censura avente ad oggetto un accertamento di fatto: la mancata presentazione della dichiarazione da cui la CTR ha fatto derivare la correttezza dell’applicazione delle sanzioni per la dichiarazione omessa; le sanzioni andranno commisurate alla base imponibile, ove diversamente quantificate dal giudice di rinvio.

La sentenza impugnata, va dunque, cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, che, nell’uniformarsi a detto principio, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il II motivo di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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