Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17458 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9798/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Arminjon n.

5, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Guidetti, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Claudia Guidetti,

Stefano Guidetti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Della Valle, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Roberto Chiossi;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento della Corte d’appello di Bologna, depositata

il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con il presente ricorso in cassazione M.C. impugna nei confronti di C.P. sia l’ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., emessa dalla Corte d’appello di Bologna sul gravame da ella proposto avverso le due sentenze, non definitiva e definitiva del Tribunale di Modena, che le due stesse pronunce di primo grado;

– la controversia era stata instaurata dal C. per la definizione dei rapporti patrimoniali a seguito della separazione dalla coniuge M.;

– il giudizio era stato definito, per quanto ancora di interesse, in primo grado con la assegnazione alla M. di un lotto dell’immobile di (OMISSIS) con riconoscimento di un conguaglio da essa dovuto per Euro 53.771,00, al contempo rigettando la domanda della M. di riconoscimento di un canone di locazione per l’occupazione esclusiva da parte del C. dell’immobile di Modena, formulata subordinatamente a quella di accoglimento della domanda, in realtà rigettata, di controparte di rimborso delle spese di ristrutturazione dell’immobile di (OMISSIS);

-la Corte d’appello di Bologna pronunciando sull’appello, riteneva, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., che il gravame della M. non avesse ragionevole probabilità di accoglimento;

– la cassazione dei provvedimenti impugnati, ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e sentenze di primo grado è chiesta con ricorso affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso C.P.;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– con il motivo sub A) si deduce la violazione degli art. 720 c.c. e ss., per non avere il Tribunale e la Corte d’appello tenuto conto nell’assegnazione del lotto A, come individuato dal ctu, del diritto di assegnazione della casa adottato nell’ambito del giudizio di separazione;

– con il motivo sub B) si censura la violazione dell’art. 729 c.p.c., per non avere considerato nelal stima del valore delle porzioni il diritto di abitazione della M.;

– con il motivo sub C) si denuncia la violazione dell’art. 728 c.c., con riguardo all’importo assuntamente non ragionevole del conguaglio posto a carico della M.;

– con il motivo sub D) si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento da parte del tribunale alla M. della sua quota per il godimento dell’immobile di (OMISSIS) effettuato dal C. dopo la separazione;

– con il motivo sub E) si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’effettuata compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale di Modena a conclusione del giudizio di primo grado;

– ritiene il Collegio di dovere in via preliminare svolgere il controllo officioso sull’esistenza di cause di improcedibilità del ricorso, controllo che precede quello sull’esistenza di eventuali cause di inammissibilità dello stesso ed eventualmente di fondatezza dei motivi;

– a tale riguardo rileva il Collegio che il presente ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2 n. 2), per non essere state depositate in allegato al ricorso nè successivamente le sentenze rese in primo grado ed oggetto di impugnazione ma solo copia dell’ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c.;

– il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado è soggetto, infatti, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione (cfr. Cass. Sez. Un. 25513/2016; 9358/2014);

– -nel caso di specie risulta allegata al ricorso della M. la sola copia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte d’appello il 23/2/2016 e comunicata il 10/3/2016 mentre non sono allegate le sentenze di primo grado che pure sono oggetto dell’impugnazione (cfr. conclusioni del ricorso avviato per la notifica il 20/4/2016);

– al mancato adempimento di tale onere da parte della ricorrente consegue, in applicazione della disposizione sopra richiamata ed avuto riguardo agli enunciati motivi di ricorso ed aventi tutti ad oggetto il merito delle questioni decise con le sentenze di primo grado, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;

– atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di controparte nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore del controricorrente che liquida in Euro 7500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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