Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17458 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10763-2020 proposto da:

E.N.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO n. 271, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOTTI GIACOMO, che

lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3179/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’omesso esame di elementi di fatto decisivi, nonchè della contraddittorietà della motivazione avendo il decidente confermato il diniego della protezione umanitaria senza procedere alla valutazione comparativa tra la situazione attuale del richiedente e quella in cui il medesimo potrebbe venire a trovarsi in caso di rimpatrio in relazione al godimento dei diritti umani fondamentali e senza tenere conto del livello di integrazione sociale raggiunto dal medesimo nel nostro paese. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

3. E’ convinzione già affermata da questa Corte a cui si intende dare continuità che “nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa” (Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16122).

Il diverso principio a cui si è riportata la Corte territoriale, dell’avviso che, dovendo valutarsi la condizione di vulnerabilità in ragione della credibilità del richiedente, di guisa che, essendosi questo rivelato nella specie non credibile, la sua storia personale non può essere posta a fondamento della protezione umanitaria, non si accorda con l’insegnamento di questa Corte e va perciò debitamente cassato, non senza pure avvertire il giudice a quo, cui la causa andrà restituita per un nuovo giudizio, che nel procedere alla rinnovata valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura qui denegata occorrerà osservare i criteri enunciati dalle SS.UU. di questa Corte nelle sentenze 29459/2019 e 29460/2019.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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